sabato 17 novembre 2012

Responsabilità precontrattuale al Tribunale di Monza

In risposta all'articolo apparso su blogger: Windjet e Alitalia La notizia che commento e la seguente : WindJet, la compagnia low cost di Catania, ha depositato mercoledì scorso in Tribunale una richiesta di citazione a giudizio di Alitalia-Cai, alla quale chiede un risarcimento danni per 162,5 milioni di euro per aver prolungato per sette mesi le trattative finalizzate a un acquisto, poi non concretizzatori, traendone vantaggi grazie ai cambiamenti nelle tratte e nelle tariffe apportati da Wind Jet ai suoi voli in quel periodo. ''Il complesso degli atti e dei comportamenti apparirebbe finanche integrare'', in via di ipotesi, una ''concorrenza sleale per annientamento'', scrive la Windjet nell'atto di citazione con quale chiede un risarcimento danno da 162,5 milioni a Alitalia-Cai. Sulla vicenda la Procura di Catania aveva aperto tempo fa un'inchiesta, nel cui ambito sono stati perquisiti gli uffici di Windjet e di Alitalia. Ad Alitalia non è stato notificato, al momento, alcun ricorso da parte di WindJet. Lo fa sapere la compagnia di bandiera in una nota, nella quale spiega di ''ritenere completamente prive di fondamento le tesi di WindJet e comunque confida nella Magistratura per un accertamento della correttezza del suo operato''. La notizia in se puo non dire molto e puo sembrare del tutto priva di logica collocazione in un blog che si occupa di crisi economica e turnaround . Ma direi che , al contrario e stato lo spunto per permettermi di aprofondire un tema estremamente delicato e al quale sono da sempre molto sensibile e a cui spesso molti advisors non dedicano la necessari attenzione Le trattative che si realizzono nel corso di una situazione di crisi aziendale per cedere una azienda ,un ramo della stessa o concludere anche degli accordi commerciali delle patnership per rilancio aziendale sono delicatissime La conclusione del contratto può essere preceduta da vincoli di vario tipo che possono essere imposti nel corso delle fasi di consegna delle informazioni rilevanti cosi come, di consegna di dati e di elaborati sempre piu approfonditi Le trattative, per quanto avanzate, non possono vincolare alla conclusione del contratto né possono vincolare nessuno al loro proseguimento. Per questo motivo credo che sia opportuno seguire un approccio metodologico rigido per pianificare a tavolino prima di iniziarla le varie fasi della trattative e fissare sempe prima di iniziare la trattativa l' elenco dei documenti da fornire , tempi , metodi e persone e i cosidetti punti di non ritorno. In sostanza la trattativa diviene una sorta percorso condiviso in anticipo con definizione dipunti di non ritorno. Unica regola da etnere sempre presente è l’obbligo per le parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza nello svolgimento delle medesime (1337 c.c.) Le parti devono essere reciprocamente leali e sincere e devono nutrire reale interesse al raggiungimento di un accordo. Ecco perche anche le dichiarazioni di intento e le lettere di riservatezza da sottoscriversi non devono essere generiche ma il più possibile specifiche e concretizzare nel dettaglio le intenzioni delle parti. Questa situazione e particolarmente utile per evitare che qualcuno , la societa in procedura , il curatore fallimentare , possa concretamente agire per chiedere danni nel caso di rottura della trattativa o , nel caso di concorrrenza leale per evitare vertenze senza che risulti chiaro che le informazioni fornite non erano quelle dell' ultimo livello ovvero del punto di non ritorno. Scambiarsi le informazioni affinché i termini della trattativa risultino trasparenti e assolutamente necessario . Tuttavia se la lealtà e correttezza vengono meno (la parte vuole solo prendere tempo in attesa di recedere, oppure tace un difetto del bene, non ha reale intenzione di pervenire ad un accordo…) si avrà responsabilità della parte per violazione dell’art 1337 c.c. Nella stessa forma di responsabilità incorre anche colui il quale non dia notizia di una conosciuta o conoscibile causa di invalidità del contratto (1338 c.c.) oppure faccia concludere all’altra parte un contratto sgradito in conseguenza della sua scorrettezza. Qual è la misura di questa responsabilità? Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che vada risarcito il cosiddetto interesse negativo e cioè le spese a vuoto sostenute e il tempo e le occasioni perdute, ma non il profitto che avrebbe potuto ottenere. In altre parole si risarciscono i danni subiti per essere entrati in trattativa con la parte inaffidabile (danno da affidamento). Quanto alla natura di questa responsabilità si discute se trattasi di responsabilità contrattuale, responsabilità extracontrattuale o di un tertium genus. Per la responsabilità contrattuale propendono coloro i quali ritengono che la buona fede gravi sulle parti (le parti esistono solo in quanto soggetti di un contratto), per quella extracontrattuale propendono quelli che ritengono che la buona fede preesista alle trattative e sia un dovere operativo erga omnes, per il tertium genus sono coloro i quali fanno dipendere la responsabilità da un “contatto sociale”. A seconda che si propenda per una soluzione piuttosto che un’altra derivano conseguenze diverse in tema di prescrizione, onere della prova, rilevanza della colpa. La tesi della natura contrattuale appare preferibile sia per i più energici rimedi esperibili sul piano sostanziale e processuale (inoltre, se non è possibile impugnare il contratto per errore o dolo soccorre la responsabilità per violazione della correttezza e della buona fede nella conclusione del contratto). In alcuni settori il profilo della responsabilità in contrahendo ha perso rilevanza perché assorbito da altre forme di tutela (clausole vessatorie, 1469 bis c.c. secondo cui esse sono presuntivamente il risultato della violazione di un dovere di correttezza salvo prova contraria; le clausole sono automaticamente inefficaci). Si registra ciononostante, il ricorso alle teoriche contrattuali del dolo determinante o incidente. La teoria maggioritaria propende però per l'inquadramento sub specie extracontrattuale della responsabilità in discorso. Ciò comporta l'applicazione dei principi generali di cui all'art.2043 c.c., e di un difficoltoso regime probatorio, di minor tutela nei confronti del contraente danneggiato. Posted 11 hours ago by MR .Turnaround- Giorgio Lagana' rispondo: Questa è l'ultima invenzione che l'industria dell'arricchimento facile quanto indebito del tribunale di Monza, che favorisce parti assistite da avvocati senza scrupoli, avvocati di controparti,e nonché tutta la struttura giudiziaria ed esecutiva coinvolta nella causa, stanno sviluppando selvaggiamente, sfruttando concetti incomprensibili agli estranei al commercio. Innanzitutto, se trattativa si potesse definire il fatto di chiedere il prezzo target applicabile ad un determinato servizio o bene, in acquisto o in vendita, ad un potenziale venditore oppure ad un potenziale acquirente, alla scopo di compararlo ad altre analisi precedenti o future di mercato, come usualmente si fa prima di decidere su un acquisto o su una vendita, definendo poi la rottura della trattativa un atto di responsabilità precontrattuale condannabile ad un risarcimento della parte lesa, allora tutti potrebbero immediatamente iniziare fare causa a tutti, e sarebbe raggiunto esattamente il caos generale prima dell'apocalisse. Questa "invenzione" applicata poi ad aziende in fase fallimentare, genererebbe poi il supercaos anche all'inferno, per cui Satana se ne andrebbe subito da casa sua. Questa "reale intenzione a prevenire all'accordo" mi sembra poi l'espressione di incertezza pronunciata da una persona ad un colloquio di lavoro che chiede, magari in periodo di crisi, se sarà certamente assunto al capo del personale. a parte questi paragoni immaginifici. E' chiaro che la fattispecie del reato originariamente considerato dal legislatore esiste, quando una persona vuole prendere tempo pur sapendo che recederà dalla trattativa, oppure quando tace un vizio noto, ma non si può condannare anche la non reale intenzione di pervenire un accordo altrimenti anche un commerciante in edilizia che ha fatto milioni di preventivi andati a vuoto, potrebbe inviare un miline di raccomandate di messa in mora ai propri clienti che gli hanno fatto perdere giorni e giorni per la redazione del preventivo, poi non accettato. E' indubbio poi, che il danno lamentato debba poi essere supportato da opportuni mezzi probatori. Qui potremmo aprire poi un capitolo a parte sulla munificità degli italiani a saper creare prove di pagamento fittizie, poste appositamente per costituire la prova del danno da introdurre in causa. Ma questo è un altro discorso.. EF

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