E' opportuno precisare che,a mio giudizio , nonostante le evidenti discrepanze terminologiche e lessicali ancora presenti nella disciplina riformata, esiste una caratteristica comune di tutte le attestazioni che l’esperto è chiamato a redigere che è quella di rappresentare il giudizio finale di una complessa ed approfondita attività di analisi e di controllo degli atti ed attività prospettate dall’imprenditore-debitore.
Ciò è sicuramente vero per i piani previsti dagli artt. 67, 3° co., lett.d), 161, 3° co., 182-bis, 1° co legge fallimentare .; ma è vero parimenti, a mio modo di vedere, anche per le altre tipologie di certificazione richieste dalla legge fallimantare , presupponendo il loro rilascio l’esistenza di un piano già definito ed approvato quantomeno nelle sue linee essenziali.
Per queste attestazioni specifiche vale il principio , oramai divenuto prassi , secondo cui le relazioni che le contengono debbono essere, oltre che articolate e analiticamente motivate, prive di condizioni o dichiarazioni cautelative che ne limitino la portata.
In sostanza, cercando di andare sul pratico e cercando di dare qualche idea da parte di un addetto ai lavori, è bene che l' attestatore operi con metodologie precise , che illustri analiticamente il lavoro svolto, e faccia partecipe delle sue conclusioni il lettore rappresentando tutti i limiti di razionalita' in cui opera prima di esprimere un giudizio .Infatti se abbiamo riguardo alla funzione svolta dal professionista attestatore, non possiamo che ritrovare sempre piu nitida una figura professionale dai contorni ampi, che , come vddremo impongono delle particolari attanzioni al suo operato .L'attestatore, infatti è una figura professionale indipendente . Egli e' prescelto dall' imprenditore, ma nonostante sia l' emanazione di un contratto di consulenza professionale che affonda le sue ragioni nel privato , si deve calare in un ruolo sempre piu marcato da coloriture pubblicistiche in quanto il suo intervento nelle varie ipotesi previste dalla legge è richiesto a precipua tutela non solo degli interessi dei creditori e di tutti coloro che si trovano o si troveranno in qualche misura incisi dalle operazioni pianificate dall’imprenditore .
Credo che quaesta nuova visione sia corroborata sia dalla possibilità di pubblicazione del piano attestato nel registro delle imprese ai sensi dell’ultimo periodo della lett. d) dell’art. 67, 3° co., sia, e più ancora, dalla previsione di una responsabilità penale in capo al professionista che risulta così essere titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei destinatari delle informazioni da lui fornite.
Il salto di qualità di questo lavoro è assolutamente stato enorme e certo non si può esurire con battute di spirito che ho sentito fare ad un convegno per addetti ai lavori che vedevano questa figura come una figura professionale in via di estinzione stante la estrema difficola del mandato e la rilevantissima respponsabilita di cui l' attestatore si fa carico.
Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ha elaborato oramai tempo addietro , sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla dottrina antecedente alla sostanzaiele riforma della legge fallimentare di cui stiamo parlando , una serie di principi di comportamento, diretti a fornire al professionista delle linee guida per la stesura della relazione di attestazione che non ho giudicato a suo tempo anche pubblicamente allora per nulla pertinenti ed esaustive perche scritte e composte da professionisti con limitate esperienze professionali e con carattristiche di conoscenze molto limitate al solo mondo della revisione contabilie.
Oggi queste raccomandazioni sono non solo inutili perche del tutto prive di praticita' oggettiva in situazioni di crisi sempre piu estreme come quelle che ci troviamo ad affrontare , ma rappresentano, anche delle raccomandazioni talmente indicative e generiche da risultare oggi piu che mai un pericoloso strumentodi valutazione a poteriori dell' attestatore da parte di altrettanto impreparati consulenti dei giudici anche ess del tutto impreparati a capire un piano di ristruutturazione industriale , figuriamolci a valutarlo a prosteriori. Il che non sta certo a significare che io ho ragione in maniera assoluta , e che quindi che queste raccomandazioni non siano in nessun caso da seguire. Io affermo, e ne sono oltremodo convinto, che scrivere raccomandazioni su come un attestatore debba svolgere un incarico cosi delicato e particolare significa innaniztutto ( cosa che non e stata fatta ) ipotizzare delle griglie pluridimensionali di controlllo a secondo di un test complessivo che collochi oggettivamente il caso in un range di roschio operativo .
Fare un discorso diverso , come quello fatto che definiri generalista e semplicistico , e ignorare che ogni caso aziendale è un caso a se' stante è, a mio giudizio, fare un lavoro inutile quanto dannoso perchè e come se si avesse la presunzione di poter a priori impostare un lavoro senza sapere in che stato oggettivo è la societa, il mercato , l' evoluzione del mercato , la situazione del personale, la disponibilita dei creditori a ristrutturare il debito...e 1000 altri fattori etc...
Dunque mi domando ora secondo quali canoni tecnici seri e non quelli del documento dei Consiglio Nazionale sara utilizato per valutare a posteriori il lavoro svolto dall' attestaore ? chi lo scrivera?
Sono atterrito....
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