sabato 17 novembre 2012

Farmacologi od erboristi?


cito:

La notizia mi ha fatto riflettere .
Ve la sintetizzo i lavoratori in cassa integrazione della azienda Sigma Tau  si sono schierati contro i rappresentanti sindacali interni all'azienda. E' questo il quadro a margine della vertenza che vede centinaia di dipendenti della Sigma Tau rischiare il posto, dopo la presentazione del piano industriale da parte della società farmaceutica di Pomezia a fine ottobre.

La rottura definitiva è di questi giorni: l'8 novembre il "Comitato per la tutela della rete Ims Sigma-Tau", che riunisce quasi tutti i dipendenti in cassa integrazione ha inviato una diffida alla Sigma Tau ed alla Rsu aziendale, oltre che alle segreterie nazionali di tutti i sindacati di categoria ed al Ministero del Lavoro ed all'Unione Industriali, attraverso la quale si contesta l'illegittimità della rappresentanza sindacale, in quanto "decaduta da tre anni e non rieletta come da norme vigenti".

"Il Comitato" si legge in un comunicato "raccoglie 210 informatori medico-scientifici, ricercatori e lavoratori  amministrativi dei 569 per i quali il 18 gennaio scorso dalla Sigma-Tau di Pomezia è stata aperta la procedura di cassa integrazione straordinaria a zero ore e senza rotazione, sulla base di una "improvvisa ed imprevista" crisi economica e finanziaria. Ben dieci mesi dopo l'invio delle prime lettere di Cigs, la Sigma-Tau ha recentemente e finalmente presentato alle organizzazioni sindacali e alla Rsu, durante un incontro in Unindustria, un fantomatico piano industriale, in cui ha chiesto l'apertura di una procedura di esubero per altri 146 lavoratori, a fronte di un investimento di 125 milioni di euro nei prossimi tre anni nei settori strategici per l'azienda. Di questi lavoratori, la maggior parte, circa 83, è localizzata nell'area Ricerca e Sviluppo, settore sicuramente strategico, ma già pesantemente colpito  dalle precedenti ristrutturazioni azinedali. Ora  il problema che mi pongo è questo come è possibile che non ci siano delle relazioni industriali serie in questo amato Paese.
Mi domando  ma come si può gestire una anarchia di questo genere ?. Chi rappresenta chi ?
Vorrei specificare che quando ristrutturo le aziende  preferisco comunicare ,con il permesso delle organizzazioni sindacali e  delle rappresentanze sindacali , con tutti i singoli lavoratori .
Non è facile instaurare la prima chiacchierata  serena in simili situazioni ma chi mi concosce sa che con un pò di buona volontà e qualche necessario battibecco iniziale ,magari anche un po colorito ,con un po di buona volontà si iniziano a snocciolare insieme ai lavoratori  problemi , numeri e possibi soluzioni.
Ma  come fare in una situazione del genere in cui l' egoismo primeggia?
La crisi  è condivisione di problemi e  soluzioni e  non deve creare egosimo , non siamo belve...siamo uomini...
Quardate non  credo che i sindacati  siano molto utili in queste situazioni perchè , e spero che qualcuno mi dimostri il contrario , nella mia esperienza non sono in grado di affiancare realmente un risanamento aziendale coinvolgendosi e coinvolgendo.
 Questo  e un limite che portera furori dalla storia i sindacati incapaci di creare condivisione e coesione .
Mi sono reso conto che anche li, purtroppo per chi ci crede ancora , devo affermarlo con un po di amarezza ,vige la legge della poltrona..
Mi ricordo  stasera che sono unpo stanco e molto amareggiato, un caso di crisi di una azienda vicino a Torino
Il fatto  e di 3  anni fa ..
Bella  azienda  storica  italiana, con un prodotto maturo , macchinari obsoleti... etc etce.. una storia di abbandono industriale dovuta alla malattia del suo fondatore  alla dissennata gestione dei suoi "managers ". Si deve fallire per trovare un compratore... ma non bisogna spegnere  gli impanti e  occorre produrre con tutte le  maestranze incazzate a ragione... Dopo aver spiegato ai lavorator i che occorreva morire per rinascere e che dovevamo morire con il cuore pulsante ( senza fermare le macchine )  che perche non riuscivo a convincere nessuno a salvare la società senza il fallimento della stessa,  ho  giocato la  mia carta con i lavoratori e i buoni managers  rimasti..
 Abbiamo di comune accordo occupato la fabbrica , io  ho favorito l' occupazione bruciando la cassa aziendale per i viveri e le bevande per il presidio , loro i veri eroi di questa vicenda i lavoratori ..  ci hanno messo il resto e anche i loro bambini  erano li... di fronte alla fabbrica. ( pensare  che da ragazzo al liceo frisi  di monza sfondavo i picchetti sia dei rossi  che dei neri  per il dispiacere dei mie insegnati che dovevano farmi lezione ... come è la vita !! io  favorire una occupazione e un auato gestione !!!)
Abbiamo deciso di continuare  in  autogestione  la produzione , e siamo andati davanti al tribunale di Saluzzo a presidiare e protestare...per far lavorare il trinunale ad agosto..
 Beh  l' abbiamo  fatto senza i sindacalisti.. non perche non  li avavemo convocati , ma perche che erano partiti tutti per le vacanze  ( eravamo nella  seconda settimana diagosto ,  stava per iniziare la sagra del peperone -.--- che buoni i peperoni...  ). 
Quando i sindacalisti rientrati dalle ferie perche sollecitati sono arrivati al presidio si sono incazzati con me.  ???O?? 
Sulle prime mi venne voglia  di incazzarmi poi capii che  forse non era il caso.. ( forse i capelli bianchi servono a capire ?) 
Come da prevsione  siamo  falliti...prima di ferragosto e dell' inizio della sagra del peperone   ma l' azienda vive ancora oggi  e i miei amici sono alla  terza sagra  del peperone...  ...
Volevo dire qualcosa di molto importante  qualche membro della rsu mi ha sorpreso per la sua tenacia verace e viva .
Di  notte  di nascosto  da me , senza il mio permesso di liquidatore , furtivamente si era introdotta in fabbrica .. doveva essere li a dormire e presidiare i macchinari e invece... .. l' ho sorpreso a lavorare alle macchine  anziche stare al presidio  erano le 11 .. di sera ...siamo andati via   di li come amici alla 1 di notte...
Io  non ero il proietario di quella fabbrica, lui non aveva preso gli ultimi 3 stipendi ed eravamo li come due bambini...a credere
Non mi riordo il suo nome .. ma  era un  ragazzo  del sud con poco accento torinese...  mi piacerebbe incontrare gente cosi  nei sindacati  sarebbe tutto  piu facile... forse è veramente  ora di cambiare. e di ribbellarsi al sistema delle poltrone e recuperare il valore delle relazioni umane prima  e industriali poi ... coraggio a tutti e buona volonta' anche nei momenti difficili.

Pensioni italiane

cito:

Ci siamo il  baratro del sistema si sta avvicinando ed è bene  che iniziamo a pensare positivo .
Siamo  vivi ma soli.
Lo stato Italiano  ostinatamente legato al  carro del' euro non esiste più e non sarà in grado di  rispettare non solo i pagamenti  dei suoi  fornitori  ( come ogni azienda in insolvenza ) ma nemmeno di pagare le pensioni trattenute a chi ha lavorato.
Non  ci voleva molto a capire che la situazione  fosse  ,diciamo pure ,difficile .
Quello che è certo e che ora   la situazione  è apparsa chiara anche alla corte dei conti.
Avete notato come  la stampa del sistema  è stata tenuta  a bada  sulla questione e di certo non se ne parlerà in tv , perche potrebbe essere uno schock per molti .
L’allarme è contenuto in una relazione della Corte dei Conti, secondo cui rappresentano un “fattore critico” le “crescenti forme di precarietà del mercato del lavoro – nei posti e nelle retribuzioni – che incidono sui futuri trattamentipensionistici, soprattutto per le fasce più deboli (dei giovani, delle donne e dei più anziani), con riflessi sull’adeguatezza delle prestazioni e sulla sostenibilità sociale dell’intero sistema”.
 La Corte dei Conti ritiene “indilazionabili misure di risanamento” dei principali Fondi dell’Inps, “nonché di razionalizzazione di quelli ‘minori’. L’esortazione è contenuta nella relazione sul risultato del controllo eseguito sull’istituto di previdenza in cui viene sottolineata la necessità di “sottoporre a riesame il modello della previdenza complementare, la cui eventuale confermata configurazione privata impone misure di rilancio, per incentivare le esigue iscrizioni e di razionalizzazione, per ridurre l’estrema polverizzazione dei Fondi”. E’ necessario un attento monitoraggio dell’impatto della riforma dei pensioni sui conti dell’Inps. E’ quanto afferma la Corte dei Conti nella sua relazione sulla gestione finanziaria dell’istituto nel 2011. In particolare, il documento “segnala l’esigenza di monitorare assiduamente l’incidenza delle riforme del lavoro e della previdenza obbligatoria sulla spesa pensionistica fino all’entrata a regime del sistema contributivo e di sottoporre a riesame il modello della previdenza 
Mi domando  se 10 anni fa il problema non esisteva e se qualcuno ha pensato a questo problema prima  di scoprire che fosse un problema irrisolvibile .
Non  è certo bello sapere che da vecchio avrò un sistema sanitario allo sfascio e neanche la certezza delle pensioni... magari in una depressione economica sistemica.
Non  posso che rilevare che questa notizia arriva lo stesso giorno in cui dall' alta parte del mondo si fa intendere che a breve l' America del  presidente Barack Obama  perderà la tripla A.
Insomma  il problema del debito pubblico  , il problema della redistribuzione dei redditi, delle pensioni ,dello stato sociale sono  sempre costantemente sotto assedio da parte dei mercati .
C' è da chiedersi ora al crepiscolo di questo mondo storto  ,se i mercati  finanziari considerino comunque  positivamente il fatto che i sistemi di assistenza e previdenza sociale vengano rimossi dai sistemi occidentali e quindi sia auspicabile avere  un mercato competitivo con una valuta forte e milioni di senzatetto e senza reddito  piuttosto  che la situazione di un benessere virtuale  basato sulla svalutazione progressiva del potere di acquisto  dell' euro.
Da ultimo mi domando sino a che punto gli esseri umani possono essere schiavi di logiche distruttive della propia esistenza .
Non sono un economista ma credo di capire che cosi non si va da nessuna parte e si continua a reagire ai problemi e  non si agisce per risolvere i problemi.. 
Una considerazione speriamo che nell' ultimi 4 anni Barack Obama  faccia quello che fece Clinton peche se non  vedo gli Usa alla tripla B fra 3 anni e un europa in ginocchio schiava della indecisione.

Le leggi perennemente difettose

cito:



Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (c. d. Decreto Sviluppo),  è intervenuto al fine di coordinare la disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione con le norme del codice civile, in materia di capitale sociale.
Per  chi come  me opera costantemente  nelle operazioni di ristrutturazioni il problema della integrità del capitale sociale è da sempre un problema rilevante .
Raramente ,quando intraprendo un operazione di risanamento aziendale, i bilanci delle società sono  veri e correttamente relaizzati con una corretta applicazione dei principi contabili  specie con  riferimento al principio  contabile relativo alla continuità aziendale.
Accade spesso che professionisti poco sensibili alle responsabilità ,anche penali ,dei propri clienti , (clienti che sono di solito amministratori di società  di capitali o membri del consiglio di amministrazione delle stesse ), nel tentativo di mantenere l' integrità  del capitale sociale abbiano spesso  volntariamente fatto ricorso a quella che molti definiscono contabilita' creativa.
Queste  situazioni ( a cui io personalemte rimendio senza indugio con tecniche che permettono di disinnescare  i reati fallimentare ) nella prassi applicativa degli istituti hanno determinato intralcio al processo di risanamento delle società in crisi, afflitte (ovviamente) da deteriorate situazioni patrimoniali.
Il Decreto Sviluppo ha infatti introdotto il nuovo articolo 186-sexies che recita come segue :
I. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della socieà' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile..
 
II. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
La modifica si applica dall’11 settembre 2012 (data di entrata in vigore della nuova normativa ai sensi dell'  art. 33, comma 3, d.l. 83/2012). Pertanto, al pari delle altre disposizioni del Decreto Sviluppo, la nuova disciplina è applicabile solo ai procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione di accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bisdella Legge Fallimentare introdotti (anche ai sensi del sesto comma di tale norma, solo come proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori) a partire dalla suddetta data (di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sviluppo). La disciplina previgente continuerà invece a regolare i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione presentati precedentemente.
In sostanza  operazioni realizzate  prima   della data del  11  settembre 2012 non godono della  agevolazioni  previste dal soptrtacitato articolo .
La nuova norma va ad incidere su un’area di intersezione tra la disciplina societaria e quella fallimentare, fino ad oggi alquanto incerta e inesplorata.
 Per coglierne appieno il valore innovativo occorrerà ricordare  gli obblighi, anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Sviluppo.
 Nel fallimento la società fallita  non è tenuta a ridurre il capitale per perdite, neanche nei casi previsti dall’art. 2447 c.c.
Si è a lungo discusso  se l’adempimento delle prescrizioni in materia di riduzione ed eventuale reintegrazione del capitale sociale fosse elemento decisivo per l’ammissione della società al concordato preventivo.  Quanto all’applicabilità delle disposizioni di cui agli art. 2446, 2447 e 2448, n. 4 (testo storico) cod. civ., in pendenza di procedura, l’orientamento prevalente in dottrina era nel senso di ritenere che l’ammissione al concordato preventivo ne sospendesse l’applicabilità.
Di fatto nella prassi  veniva escluso  l’obbligo di provvedere alla riduzione-reitegrazione del capitale sociale (pena lo scioglimento della società). La ragione di tale interpretazione sospensiva   era data dalla cosiderazione che la procedura di concordato avrebbe inciso positivamente alla  riduzione delle perdite , che , per effetto delle sopravvenienze attive realizzate all' omologa sraebbero state destinate ad essere falcidiate, con conseguente modificazione (in senso migliorativo) della situazione patrimoniale della società.
E tuttavia i caso di rilevare come la presunzione di cui sopra  ,spesso, all' atto pratico ,   non era poi concretamente e  in dettaglio  provata nei numeri nella maggior  parte dei piani in continuità che ho avuto modo di analizzare perche pubblicati sui vari  siti dei tribunali d' italia  .
In siostanza ne testo  della  domanada di ammissione e nel piano spesso la  dimostrazione della ricostruzione del capitale e  stata  lasciata al caso..

Tornando a noi , si puo affermare  che , la prassi aveva già da tempo ampimante  anticipato la   nuova formulazione  del articolo 186 - sexisties
Si riteneva quindi che, nel corso del concordato preventivo, la società avesse solo la facoltà (e non l’obbligo) di provvedere alle operazioni sul capitale sociale, anche nei casi previsti dagli art. 2446 e 2447 cod. civ. Tale esenzione si sarebbe protratta per tutta la durata della procedura, fino cioè all’omologazione del concordato
In conclusione, per la disciplina previgente, la società in concordato preventivo non avrebbe avuto l’obbligo di procedere alle operazioni sul capitale, previste dagli art. 2446 e 2447 cod. civ., pur conservando la facoltà di procedere alla copertura delle perdite.
La nuova disciplina prevede la sterilizzazione degli obblighi di capitalizzazionesi in sostanza  si è definitivamente recepito, sul piano del diritto positivo, l’orientamento secondo il quale gli obblighi di ricostituzione del capitale sociale, integralmente o parzialmente perso, sono sospesi nel periodo intercorrente tra il deposito delle istanze di ammissione alla procedura concordataria e quello della sua omologazione.
Si produce, inoltre, sotto questo profilo, un’equiparazione al concordato delle procedure finalizzate all’omologazione di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis della Legge Fallimentare (anche nella forma preliminare della proposta e delle trattative con i creditori), procedure che producono quindi, fino all’omologazione, gli stessi effetti del concordato preventivo.
Il termine finale di tale sospensione è da ravvisare nel passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione.
Occorre a questo punto considerare più attentamente l’effetto sospensivo della novella. In vero, l’art. 182 sexies non sospende l’intero apparato normativo in materia di obblighi di capitalizzazione, ma opera selettivamente, sospendendo solo l’applicazione degli art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile (oltre alle cause di scioglimento di cui agli art. 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).
La sterilizzazione dei soli commi secondo e terzo dell’art. 2446, che impongono (in sintesi) la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, mantiene in vigore, nel periodo considerato, l’obbligo di cui al primo comma, che impone agli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti ove il capitale risulti perduto per oltre un terzo. Quest’obbligo (con i relativi doveri di informativa), che poteva – nell’interpretazione data alla disciplina previgente – considerarsi anch’esso sospeso in corso di procedura concordataria, è invece espressamente sottratto alla sterilizzazione. Il che fa ritenere che la sua cogenza sia stata volutamente riaffermata dal legislatore, il quale lo ha intenzionalmente sottratto alla deroga.
E  anche in questo caso bisogna fare particolare attenzione . 
Ipotizziamo, ad esempio che una società prima di accedere al concordato si ricapitalizzi con una fusione per incorporazione incorporando due partecipate . Ipotizziamo  che successivamente sia previsto  dal piano industriale un proseguo di un trend di perdite per 2 o 3  anni  prima della totale stabilizzazione del concoto economico 
  Forse dopo 2 anni di perdite si sarà perso piu di un terzo del capitale sociale ed ecco la domanda.... Il nuovo piano deve prevedere espressamente la ricapitalizzazione  ?
Il  dubbio è legittimo visto che l’intenzionalità è confermata dal fatto che anche per la disciplina della società a responsabilità limitata continuano ad applicarsi gli altri commi dell’art. 2482-bis (commi primo, secondo e terzo), che impongono un analogo dovere di convocazione e di informativa all’assemblea, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite.
Questa sterilizzazione selettiva ha molteplici implicazioni, anche sul piano sistematico. 
Innanzi tutto, la norma impone, in caso di perdite rilevanti, di fornirne sempre informativa all’assemblea. Anche nel regime riformato del concordato preventivo (nel quale l’assemblea non è più titolare della competenza deliberativa in materia), dunque, l’obbligo di informazione è cogente, qualora le perdite (come è del tutto ovvio) abbiano inciso in misura rilevante sul capitale. E quell’obbligo deve essere assolto anche in costanza di procedura (ed è questo il contenuto essenziale del precetto), qualora gli amministratori non abbiano già provveduto prima della presentazione dell’istanza. Cio significa gestire tutta la comunicazione sociale  come si sarebbe fatto normalmente anche se la societa non fosse  in concordato .
La riaffermazione dell’obbligo di informativa all’assemblea deve essere estesa anche all’ipotesi prevista dall’art. 2447, per ovvie esigenze di coerenza del sistema. Se sul piano letterale quella norma appare integralmente sospesa, la sospensione non può intendersi in senso assoluto: non avrebbe senso, infatti, imporre la convocazione dell’assemblea per i casi di minore gravità, previsti dall’art. 2446, ed escluderla per quelli di maggior rilevanza dell’art. 2447. La ragionevole interpretazione logico-sistematica della disposizione è nel senso che, ferma la sterilizzazione dell’obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per assumere delibere attinenti alla riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, o alla trasformazione della società, resta quello generale dell’art. 2446 (obbligo di convocazione per l’informativa qualificata, in esso contenuta), anche qualora per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduca al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327 cod. civ. (e ragionamento analogo vale anche per la speculare ipotesi in materia di società a responsabilità limitata, con riferimento al minimo di capitale previsto dal numero 4) dell'articolo 2463).
Può quindi concludersi, sotto questo profilo, che nel corso delle procedure indicate dalla norma, pur essendo tenuti gli amministratori di società per azioni e a responsabilità limitata a convocare (qualora non l’abbiano già fatto) le rispettive assemblee per informarle della perdita (quale che essa sia, purché superiore al terzo), tuttavia su di essi non incombe l’obbligo di procedere alle operazioni di riduzione o ricapitalizzazione, previste nelle citate disposizioni.
Logica conseguenza di tale sterilizzazione è quella prevista dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 182-sexies l. fall..
 Secondo la sopra citata disposizione  per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484, n. 4. Pertanto, le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, in pendenza delle menzionate procedure, non si sciolgono per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, nel caso in cui siano stati omessi i provvedimenti salvifici di cui agli art. 2447 e 2482-ter cod. civ. (la norma sospende inoltre la causa di scioglimento di cui all’art. 2545-duodecies cod. civ. del codice civile, in materia di società cooperativa, impedendo in tal modo lo scioglimento per la perdita del capitale sociale).
La sterilizzazione della causa di scioglimento, di cui all’art. 2484, n. 4, pone non pochi problemi, in regione dell’intrinseca difficoltà di individuare il momento e le modalità di operatività dello scioglimento e dell’insorgere, quindi, della responsabilità degli amministratori. Non è possibile in questa la sede richiamare, neppure per cenni, la vasta tematica inerente all’art. 2484 (e, ante riforma, all’art. 2448), n. 4, cod. civ., né affrontare il complesso problema, insorto in relazione alle norme riformate, della duplice articolazione della responsabilità degli amministratori, che potrebbe insorgere al verificarsi della causa di scioglimento: quella di cui all’art. 2485, primo comma, per omessa attuazione degli obblighi pubblicitari e quella di cui all’art. 2486, per omessa conservazione del patrimonio sociale.
Sarà qui sufficiente osservare che nel sistema riformato, gli effetti dello scioglimento nei confronti dei terzi si determinano dalla data dell’attuazione della pubblicità, a norma dell’art. 2484, terzo comma, cod. civ. Pertanto, può ritenersi che con l’art. 184-sexies, primo comma, il legislatore abbia inteso innanzi tutto preservare gli amministratori dalla responsabilità che insorge ex art. 2485, primo comma, cod. civ., per il ritardo o l’omissione dell’accertamento della perdita rilevante e della pubblicizzazione della relativa causa di scioglimento.
Potranno pertanto verificarsi due distinte ipotesi:
a) che anteriormente all’apertura della procedura, si sia già verificata la perdita del capitale oltre il minimo legale e gli amministratori, in assenza dei provvedimenti salvifici dell’art. 2447, non l’abbiano accertata “senza indugio” (come prescrive l’art. 2485, primo comma); in questo caso, la responsabilità personale e solidale causata dal ritardo o dall’omissione si sarà già verificata e detta responsabilità si perpetuerà nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, per i danni subiti, anche successivamente alla presentazione dell’istanza di concordato o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione; in questo caso, cioè, la sospensione della causa di scioglimento non vale a sanare una situazione di irregolarità che si sia già verificata anteriormente;
b) che l’istanza di accesso a quelle procedure sia presentata entro un lasso temporale breve dall’emersione della situazione di perdita rilevante ex art. 2484, primo comma, n. 4 (prima cioè che si determini l’obbligo di convocare l’assemblea per i provvedimenti di cui all’art. 2447 o, quanto meno, prima che, per l’omissione di tali provvedimenti, si determini l’obbligo di pubblicare l’accertamento dell’intervenuto scioglimento ex art. 2484, terzo comma); la tempestività dell’istanza, quindi preclude l’insorgere della responsabilità degli amministratori, a causa della sospensione ex legedello scioglimento.
Da quanto sopra detto, quindi, può desumersi che la norma qui considerata non operi una sanatoria per ritardi od omissioni già maturate, ma voglia in realtà incentivare gli amministratori delle società, che versino in condizioni patrimoniali critiche (nelle quali, cioè, le perdite incidano addirittura sul capitale minimo) ad avviare prontamente le procedure concorsuali finalizzate alla risoluzione della crisi, onde non incorrere nel rischio di essere ritenuti responsabili per omissione di convocazione dell'assemblea dei soci e, soprattutto, per la mancata attuazione della pubblicità inerente allo scioglimento.
In sostanza  un invito a fare  pulizia nei conti aziendali , a liberarsi dal fardello di  bilanci   artefatti che nascoindevano l' insolvenza
Se, al momento dell’omologazione del concordato o degli accordi, per effetto della falcidia concordataria o delle misure di risanamento la situazione patrimoniale della società dovesse essere migliorata, in modo tale da rendere superflui i provvedimenti di ricapitalizzazione, la società potrà proseguire la sua attività senza che gli amministratori subiscano ripercussioni per l’omissione dei provvedimenti imposti dalla normativa. Se invece ciò non dovesse verificarsi, dal momento della cessazione delle procedure riprenderanno a decorrere i termini ordinari per l’attuazione di quelle misure o per lo scioglimento della società.
Il secondo comma dell’art. 182-sexies l. fall. potrebbe apparire disposizione inutile, se non addirittura contraddittoria rispetto al primo comma. Dire che, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, “resta ferma l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile” può infatti sembrare in contrasto con la sterilizzazione, attuata dal primo comma, che impedirebbe proprio il “verificarsi di una causa di scioglimento”, che è presupposto di applicabilità dell’art. 2486. Che senso avrebbe, infatti, da un lato impedire che quella causa di scioglimento si verifichi in corso di procedura e, dall’altro, stabilire che prima dell’apertura di quella procedura si applica una norma che ha come presupposto il verificarsi, appunto, di quella causa di scioglimento? 
Per tentare di dare un senso alla norma bisogna tener conto della intricata problematica teorica e della prassi applicativa formatesi con riguardo alle disposizioni in materia di scioglimento per perdita del capitale oltre il minimo legale nonché dell’elasticità dei tempi di accertamento, di tale causa (predisposizione di una situazione patrimoniale, convocazione “senza indugio” dell’assemblea per i provvedimenti di cui all’art. 2447 cod. civ., constatazione della mancanza di tali provvedimenti o della loro inutilità ecc.). Incerto è lo stato della società in quel lasso di tempo: secondo talune impostazioni, lo scioglimento si verificherebbe solo per la mancata attuazione dei provvedimenti salvifici; per altre invece si sarebbe già verificato (quanto meno, nei rapporti interni), per il semplice fatto della perdita del capitale, oltre il minimo legale, indipendentemente dall’accertamento di quel fatto ad opera degli amministratori e dalla pubblicità ai sensi del terzo comma dell’art. 2484 cod. civ. In questo caso, i provvedimenti salvifici dell’art. 2447 avrebbero solo effetto ablativo dello scioglimento.
Può, per tali incertezze interpretative, comprendersi come il legislatore (avallando, forse inconsapevolmente, la seconda lettura della norma, a mio avviso preferibile) abbia voluto, da un canto, sancire la sospensione degli obblighi connessi a quell’evento, sul piano assembleare e pubblicitario (primo comma) ma, al contempo, sottolineare – sia pur con una forzatura del rigore normativo - l’obbligo degli amministratori di agire, dal momento dell’emersione delle perdite a quello dell’apertura della procedura di crisi (periodo in cui la società sarebbe già virtualmente sciolta) “ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale”, sotto comminatoria della responsabilità personale e solidale per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del primo comma dell’art. 2486.
Questa interpretazione della norma mostra in ogni caso la preoccupazione del legislatore di contenere gli effetti “deresponsabilizzanti” che la disciplina del primo comma potrebbe produrre per gli amministratori. Se le procedure avviate non dovessero produrre i divisati effetti risolutivi della crisi, con ogni probabilità seguirebbe la procedura fallimentare. Ed eventuali comportamenti dissipatori degli amministratori (antecedenti all’istanza) non potrebbero intendersi “sanati” dalla temporanea sterilizzazione della causa di scioglimento, ma sarebbero comunque perseguibili mediante l’azione di responsabilità del curatore.


Personale tagliato

cito:


Quando la crisi arriva in azienda uno dei primi interventi che viene di solito praticato è l’ intervento rivolto alla rimodulazione della voce costo del lavoro.
Vorrei sottolineare che a mio giudizio spesse volte, secondo la mia esperienza ,questo intervento è fatto da addetti ai lavori in assenza di una visione complessiva dei problemi comunque e spesso senza una logica e quasi sempre in assenza di un vero piano industriale atto  a capire sino a che punto occorra spingersi nel ridurre costo e forza lavoro .
Le  leve dell’ intervento sono purtroppo quasi sempre le stesse  e  pochissime volte mi è accaduto di assistere a ristrutturazioni aziendali in cui non venissero toccate le solite leve.
Salario, gestione delle crisi aziendali, diritti sindacali e orario di lavoro con annessa flessibilità: sono, nell'ordine, le materie in testa nella graduatoria delle trattative.
Il primo rapporto sulla Contrattazione di secondo livello realizzato e presentato dalla Cisl, sulla base degli accordi raccolti dal suo Osservatorio della contrattazione di secondo livello (Ocsel), dal 2009 in poi  conferma purtroppo questa  tendenza a  voler cercare le soluzioni sempre nei soliti ambiti m,a vi e qualche elemento positivo che bisogna cogliere nel rapporto   .
Per quanto riguarda il salario, l'analisi evidenzia che le voci fisse sono al 54%, quelle a carattere incentivante e variabile al 69%; in quest'ultimo caso sono i premi di risultato (95%) ad essere i più
frequenti, legati soprattutto alla produttività globale dell'azienda, ma trovano posto anche quelli legati al margine operativo lordo o altre formule relativamente innovative.
In questo ultimo dato  vedo con piacere  che qualcuno sta diventando preciso nel rendere partecipe le forze  lavoro , i dipendeti i quadri e i dirigenti di piani industrilai piu maturi e consapevolmente dettagliati.
Nella gestione delle crisi è la cassa integrazione guadagni la voce più contrattata (68%), seguita dalle sospensioni temporanee di attività (26%), dal ricorso alla mobilità (17%) e dalla riduzione di organici (9%). Molto basso, invece, il ricorso ai contratti di solidarietà (7%)
Questo è un elemento negativo  perche la cassa integrazione e unata ed abusta come strumento di assistenza sociale ed aziendale ed estata snaturata .Cio ci fa comprendere la immaturità  generalizzata della  gestione delle risorse umane e quanto della  socluzione della crisi dipenda dallo stato.. della siamo molto, direi  troppo,  legati all’ assistenzialismo che presto finirà .

In generale, ad oggi sono 2.360 gli accordi fatti pervenire all'Ocsel della Cisl, stipulati dal 2009 in poi, che interessano 619.735 lavoratori collocati in 1.451 aziende con una dimensione minima di 10 occupati. Si tratta per lo più di accordi stipulati a livello aziendale (circa 2.032) e firmati unitariamente, ad eccezione di 290 accordi non firmati dalla Cgil.  ( anche qui bisognerebbe capire  il perchè e mi piacerebbe  avere qualche intervento sul blog )
Non mancano casi di accordi in deroga (5%) e le materie derogate riguardano in percentuale maggiore l'organizzazione del lavoro (64%), a seguire l'orario di lavoro (63%) e il salario (55%); l'inquadramento è al 12%.

Analizzando i dati per settore emerge che la maggior parte degli accordi presenti nel data base fa capo a quelli stipulati nel settore metalmeccanico (20%), seguiti dall'Amministrazione pubblica (11,2%), dal settore tessile (10,9%), chimico (10,3%), dell'edilizia (9,5%) e del commercio (7,8%); a seguire gli altri.
Uno  spaccato interessante e molto reale della attuale situazione in cui versa l’ economia e la societa’.

l crm del commercialista sul concordato

CITO:

La notizia che commento è la seguente  ed è tratta da un  giornale edito  su web.
La notizia non  riguarda un caso importante nè un caso rilevante a livello nazionale .
Ma proprio per questo motivo  merita la nostra attenzione... è  un caso di crisi  come tanti altri , in una provincia come tante  d' italia  con legali , con idee con , problemi...
Vorrei preliminarmente sottolineare che non ho seguito, ovvimente ,  il caso e quindi posso solo commentare l' articolo di giornale cosi come è  stato scritto e trarre delle considerazioni  di carattere generale da ciò che sta scritto nell' articolo che riporto per un pezzo integralmente  qui di seguito.
"Il tribunale di Belluno ha dato il via libera al concordato preventivo della storica impresa edile bellunese “Bortoluzzi Celeste srl”.
I giudici del tribunale di Belluno (Sergio Trentanovi -presidente- Anna Travia e Federico Montalto) hanno dichiarato ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della società diretta da Marco Bortoluzzi,
Ora , afferma l' articolo, "i professionisti che seguono l’azienda, gli avvocati Antonio Prade e Paolo Corletto ed il commercialista Giorgio Grosso, presidente di Veneto Sviluppo, avranno due mesi di tempo per convincere i creditori, ed in particolare le banche (Unicredit, Sparkasse, Antonveneta, Popolare di Vicenza, Popolare dell'Alto Adige e Bovio Calderari), ad approvare il piano di concordato presentato dall'azienda. Lo conferma l’avvocato Corletto del foro di Treviso: «Il termine fissato dai giudici è il 22 dicembre».
 "Se il tentativo non andasse in porto, lo spettro del fallimento diverrebbe concreto".
Se invece i creditori dovessero accogliere le proposte contenute nel concordato, azienda e posti di lavoro verrebbero salvati."
Sino a qui il testo dell' articolo adesso il  mio commento .
Leggendo la notizia si intende che e' stato presentato un concordato in continuità interno ovvero  un concordato in continuità che prevede la continuazione della azienda senza nuovi acquirenti, senza nuovi investitori.
In sostanza l'azienda e la società, magari anche con patrimonio netto negativo, vanno avanti nella speranza che le banche e i creditori e le banche accettino il piano proposto .
Scusate  , ma per me , che sono unaddetto ai lavori , questo approccio è  un azzardo .
Premesso  che quando si è disperati l' azzardo è sempre  una scelta possibile  , che tantissime volte io per primo ho percorso anche e solo per guadagnare  tempo( ovvimamente rendendo edotto il cliente )
Ma in condizioni  normali questo approccio non deve essere seguito ,perchè  con le aziende e la gente che ci lavora non si scherza .
Io  credo che il mio lavoro sia difficile e che il caso è sempre un elemento che  può  generare effetti inattesi ma non sono un croupier...  non siamo  al casinò  e che , fatte salve le premesse di cui sopra ,  non è opportuno in situazioni simili ovvero, nel concordato in continuita', agire cosi.
E chiaro a tutti , che , cosi come riferito dalla stampa ,  si puo in questo modo  rischiare di arrivare al fallimento   .
E lecito  giocarsi cosi una azienda ?
E' lecito  che gli azionisti e i creditori della societa distruggano cosi un patrimonio?
Siamo sicuri che  il modo di procedere e  stato corretto ?
Discuteremo di questo.
Mi  spiego meglio  se la mia  unica speranza  e continuare con la mia azienda per ripagare i debiti  devo avere delle buone ragioni per rischiare  cosi l' azienda  senza aver condiviso PRIMA  DELLA PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA DI CONCORDATO IL  MIO  PIANO CON I  MIEI PRINCIPALI CREDITORI  .

CREDETEMI  SONO STUFO DI RIPETERE  QUESTE COSE AGLI IMPRENDITORI E AI LORO LEGALI I  CHE  ANCORA PENSANO CHE IL  VOTO  DEL CONCORDATO  SIA QUALCOSA DI ESTEMPORANEO...  NON E COSI. !!!!1..

IL  CONCORDATO SI DEVE GUADAGNARE !!!!!
SI PROPRIO COSI .
GUADAGNARSI  IL CONCORDATO E' UN ARTE ..
SCORDATEVI, CHE POTETE OTTENERE IL CONOCORDATO SOLO OFFRENDO UNA PERCENTUALE ALLETTEVOLE AI CREDITORI  COME PENSANO LA MAGGIOR PARTE DEI LEGALI CHE  HO INCONTRATO NEL MIO LAVORO .

PARTIAMO DA UN PRESUPPOSTO LOGICO  SPESSO  DIMENTICATO DAI PIU...
BANALE RICORDARLO  MA  FARE UN CONCORDATO NON E FARE UN ATTO... MA CREARE DAL NULLA UNA PROPOSTA VERA PER SALVARE UNA AZIENDA , PAGARE DEI DEBITI,  E RENDERE FELICI E TRANQUILLI DEI CREDITORI

QUESTA PROPOSTA   NON E' UNA POESIA AL VENTO , UNA LETTERA MORTA , UN ATTO STERILE , MA  UNA  PROPOSTA  VERA, CONCRETA CHE DEVE  ESSERE CONDIVISA....
CERCO DI RICORDARE AI LEGALI , E AGLI IMPRNDITORI , SPESSO SENZA RIUSCIRCI  APPIENO , CHE NON  STIAMO FACENDO UN ATTO , CHE NON E IMPORTANTE  CURARE LE CITAZIONI IN LATINO   , MA CHE   STIAMO  VENDENDO  UNA  IDEA ..A GENTE  CONCRETA CON INTERESSI CONCRETI .. I NOSTRI CREDITORI

 IL CONCETTO E' MOLTO  DIVERSO...MA SPESSO  E'  DIFFICILE FAR COMPRENDERE IL FATTO  CHE FARE UN CONCORDATO BENE E MOLTO DIVERSO CHE FARE UNA DOMANDA DI CONCORDATO...

Occorre  comprendere che anche ' atto deve essere scritto in modo che sia idoneo  a essere compreso dai lettori e  "venduto " ai creditori ...
Purtroppo i legali fanno solo atti... e non sono in grado di usare tecniche  comunicazione  perche non hanno mai avuto modo  di comunicare se  non in tribunale  e questo  e un grosso problema tecnico e  culturale che al  momento  e visibile e palpabile se si ha a che fare  con legali che non accettano  logiche  di lavoro di team .
Pensate  alle dichiarazioni fatte dal legale ....ai giornalisti....

"Se il tentativo non andasse in porto, lo spettro del fallimento diverrebbe concreto. "

MA CHE  TENTATIVO ?  AVVOCATO  NON DEVE PARALARE COSI ALLA STAMPA!
Chiunque legga fra le riche cio che lei afferma percepisce che state sperando nel miracolo e  nell binta dei vostri creditori...

avrebbe   dovuto dire ;
" Sono  convinto che il lavoro fatto è di sicuro gradimneto per i nostri creditori  e non ci saranno problemi "
Ma non basta avere un buon legale....
Per  far passare  un concordato  ci vuole una   comunicazione unica  e positiva  relaizzzata da un advs

E difficile far comprendere che  i concordati  DEVONO ESSERE GIA  DEFINITI A TAVOLINO  PRIMA DI PRESENTARLI. ?
QUARDATE CHE DA 40 ANNI SI FA COSI  IN AMERICA CON IL CHAPTER 11 !!!
Ora leggere  dalle riviste che  si preparano  i concordati in continuità con questa approssimazione  mi lascia sgomento.
Quante volte, e  può, ad  evidenza, non essere il caso della  societa' sopracitata, non si e riflettuuto abbastanza su come fare il concordato . 
Vi do un breviario di domande  a cui  dovreste pensare prima di agire a costruire una domanda di concordato in continuità interna  con i vostri professionisti  .

1. Siamo  sicuri  che non esistono alternative  al concordato preventivo gradite  ai miei creditori  ( domanda indispensabile  perche se faccio un concordato in continuità l' azienda e la mia società sono dei creditori e non è piu mia ... riflettere attentamente )
2. Siamo sicuri che i miei creditori gradiscono  la   soluzione  che proponogo attraverso il concordato in continuità ? Come ho accertato questo ? quali calcoli di convenienza loro possono  fare ? Quale e la varianza attesa dei  miei risultati del piano industriale e che possibilita di realizzazione vi e ? A chi  ha affidato queste valutazioni ?
3. Ho dato il  tempo ai miei creditori  principali  di valutare la  proposta che farò e ho ottenuto da loro  un riscontro preventivo alle mie proposte  ?a chi ho affidato  questo ruolo ?
4. Ho  recepito le proposte di modifica chieste dai miei creditori prinicpali dai quali otterrò sicuramente il voto favorevole e  necessario al  concordato ? Chi ha gestito  gli incontri ?
5. Quali dei mie creditori non la gradiranno affatto la mi proposta e  perche ? Posso cercare di modificare la mia proposta per avere maggiori margini  per il voto ? Cosa  suggerisce il mio capo team ?
6 . Chi ha corretto la domanda di concordato sotto il profilo della comunicazione ?
Ma qualcuno di diverso dal team ha letto la domanda e  ha compreso tutto ? chi l' ha  fatto ? chi l' ha letto si e posto delle  domande  ?Che  domande  ? cosa  MANCA ???

ALTRE 1000  DOVETE  FARVELE ... VOI... 
cito:

Berlino (Germania), 3 nov. (LaPresse/AP) - La crisi del debito in Europa durerà almeno altri cinque anni. Così il cancelliere tedesco Angela Merkel intervenendo a un incontro regionale della Cdu, il suo partito. La Merkel ha affermato che l'Europa è sul percorso giusto per superare la crisi, ma ha avvertito che "chiunque pensi che può essere risolta in uno o due anni si sbaglia". Il cancelliere ha aggiunto che è arrivato il momento per "un po' di rigore" altrimenti, ha detto, l'Europa non sarà in grado di attirare investimenti internazionali.

La notizia mi coglie un pò di sopreso...
No , SCHERZO ,  volevo dire  che  la notizia mi fa pensare che  per l' ennesima volta  nella storia ci troviamo in europa  fare i conti con la  visione del mondo dei Tedeschi.
Una  situazione tragica  e al contempo comica .
Non parliamo delle visioni tragiche che le abbiamo tutti ben presenti .Diciamo solo che l' ostinazione dei Tedeschi ha  avuto  termine  solo quando anche il bunker di Adofo era circondato . Perche sino all' ultimo il sig Hitler pensava  di potercela fare !!!
Ora coicidenza anche Angela come Adolfo  pensa di potercela fare  ovvero di vincere un nemico dalle forze enormi..  
Chi è il nemico di Angela .. ? il debito
Quali le armi...vuole usare Angela ?  l' austerita e il rigore....
Non vorrei sembrati irrverente ma credo che tu , Angela , stai creando una altra  sconfitta devastante, a livello globale , al tuo Paese e alla tua gente.
Come vuoi fronteggiare  un nemico che non controlli Angela ?
Sai perche non lo controlli ?
Semplice nessuno e in grado di sapere quanto sia il debito..
Questo e il primo problema da comprendere... 
Come vuoi fermare un male che  si sviluppa  in ogni dove e  che ha colpito nazioni aziende  famiglie e di cui non hai il controllo ?
La tua ricetta è semplice come quella di un massaia che  deve fare la spesa al mercato.e non ha  tanti soldi con se..... spendere meno..possibile è la migliore situazione..
Ma noi non siamo al mercato...

Da piccolo mi raccontavano le barzellette  sui  tedeschi , i francesi e  gli inglesi e gli italiani ,impegnati sempre in situazioni diverse...e  tutti  davano risposte diverse al problema e quello che nelle barzellette  finiva sempre peggio era sempre il tedesco che per cocciutagine e ostentazione di fase certezze e convinzioni era quello che  se la cavava  peggio....

Qui  mi sembra la stessa cosa... se spendi meno. ANGELA .. affermi che il problema esiste ed e grave e con te non  hai risosorse sufficenti   ... e come dare forza al  tuo nemico.. il mercato che governa il tuo debito.
Piu sei debole e affermi di esserlo piu ti indbolisci in una spirale in cui trascini tutti e tutto.
In questo modo  tutti valuteranno tutto cio che fai   soltanto sulla tua capacita di fronteggiare il debito  ovevro  in termini pratici  quanto spendi per risolvere un problema che non puoi  risolvere con i pochi soldi che hai,,,
Allora  devi cambiare  logica se non vuoi perdere tempo in cose inutili....
Si il lavoro dei governanti oggi  è un lavoro inutile , dispendioso , che non ci porterà da nessuna parte....
Non sono un economista,non sono un analista , ma mi sembra che allo stato le cose siano  cosi !
Si  riconosce che gli stati e le  nazioni hanno lo stsso spessore delle  massaie e  cosi si facilita la speculazione ...

Pensa  un po diversamente Angela e  non fare come Adolfo...
Non rischiare che  fra 5 anni  ci sia un altro bunker a berlino che sarà assedita da orde di disoccupati, di senza tetto, di stati in ginocchio, di fallimenti bancari , dalla esplosione  dell' euro   etc...
Cosa fare ..?
Ma in relata lo docvresti fare te , il mio  amico Grilli ,  e anche Barak....
Pensa come  uno statista e rovescia il problema... che  peso puo avere un debito che  non esiste o che sparisce... in un attimo ?
Cosi come gli altri l' hanno creato tu e i governanti potete  ristrutturalo e  azzerarlo...perche dovete riprendere un piano digioco fuori dal mercato e dal debito... si chiama SOVRANIATA' NAZIONALE...pensaci..ESISTE!!!
Vi consiglio di far comprare il debito ai cittadini di tutta  europa...  senza chiedere loro soldi.. come ?
Semplice  ristruttura il debito a 100  anni consolidandolo sui beni mobili registrati e  immobil registrati dei soggetti  europei,
Poi chiedi  il rimborso di questo debito accollato a tasso zero ai  soggetti europei  creando anche una circolazione parallela dei titoli di debito... all' interno dell' area euro  in questo modo l' euro sarà salvo gli europei poveri come prima e le banche salve... e si potra stampare  nuovo  debito...
Si stampare per poi fra cento  anni cancellarlo... fuori dalle regole e dal tempo...perche si e dei governanti e non delle massaie...
Angela  mi pare  civuole un po di coraggio   ed e il caso che tu lo trovi in fretta perche forse i tuoi consilieri... non ti hanno fatto riflettere su un dettaglio ...fra 5 anni siamo  morti tutti, anche la germania .
La realtà e che essere sopravvissuti in un mondo di morti non  serve a nessuno neppure ai tedeschi.
Dunque Angela  ti chiedo smettila  di costringerci a fare le formiche  che erigono una digga di pagliuzze ai bordi d un fiume in piena ... e fai una cosa...devia il fiume..  fai la  statista e vai meno al mercato.

Consiglio di non attestare


Cito:

 E' opportuno  precisare che,a mio giudizio ,  nonostante le evidenti discrepanze terminologiche e lessicali ancora presenti nella disciplina riformata, esiste una caratteristica comune di tutte le attestazioni che l’esperto è chiamato a redigere che è quella di rappresentare il giudizio finale di una complessa ed approfondita attività di analisi e di controllo degli atti ed attività prospettate dall’imprenditore-debitore.
Ciò è sicuramente vero per i piani previsti dagli artt. 67, 3° co., lett.d), 161, 3° co., 182-bis, 1° co legge fallimentare .; ma è vero parimenti, a mio modo di vedere, anche per le altre tipologie di certificazione richieste dalla legge fallimantare , presupponendo il loro rilascio l’esistenza di un piano già definito ed approvato quantomeno nelle sue linee essenziali. 
Per queste attestazioni specifiche vale il principio , oramai divenuto prassi , secondo cui le relazioni che le contengono debbono essere, oltre che articolate e analiticamente motivate, prive di condizioni o dichiarazioni cautelative che ne limitino la portata.
In sostanza, cercando di andare sul pratico e cercando di dare qualche idea da parte di un addetto ai lavori, è bene che l' attestatore  operi con metodologie precise  , che illustri analiticamente  il lavoro svolto, e faccia partecipe delle sue conclusioni il lettore  rappresentando tutti i limiti di razionalita' in cui opera  prima  di esprimere un giudizio .
Infatti  se abbiamo riguardo alla   funzione svolta dal professionista attestatore, non possiamo  che  ritrovare sempre  piu nitida una figura professionale dai contorni  ampi, che , come vddremo impongono delle particolari attanzioni al suo operato .L'attestatore, infatti è una figura professionale indipendente  . Egli e' prescelto dall' imprenditore, ma nonostante sia l' emanazione di un contratto di consulenza professionale che affonda le sue ragioni nel privato , si deve calare in un ruolo sempre piu marcato da coloriture pubblicistiche in quanto il suo intervento nelle varie ipotesi previste dalla legge è richiesto a precipua tutela non solo degli interessi dei creditori e di tutti coloro che si trovano o si troveranno in qualche misura incisi dalle operazioni pianificate dall’imprenditore .
 Credo che  quaesta nuova visione sia corroborata sia dalla possibilità di pubblicazione del piano attestato nel registro delle imprese ai sensi dell’ultimo periodo della lett. d) dell’art. 67, 3° co., sia, e più ancora, dalla previsione di una responsabilità penale in capo al professionista che risulta così essere titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei destinatari delle informazioni da lui fornite. 
Il  salto di qualità di questo lavoro è assolutamente  stato enorme  e certo non si può esurire con battute  di spirito che  ho sentito fare ad un convegno per addetti ai lavori che vedevano questa figura come una figura professionale in via di estinzione stante la  estrema difficola del mandato e la rilevantissima respponsabilita di cui l' attestatore si fa carico.
 Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ha elaborato oramai tempo addietro , sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla  dottrina antecedente alla sostanzaiele riforma della  legge fallimentare di cui stiamo parlando , una serie di principi di comportamento, diretti a fornire al professionista delle linee guida per la stesura della relazione di attestazione che non ho  giudicato a  suo tempo anche pubblicamente allora   per nulla pertinenti ed esaustive perche scritte e composte da professionisti con limitate esperienze professionali e  con carattristiche di conoscenze molto limitate al solo mondo della revisione contabilie.
Oggi  queste raccomandazioni sono  non solo inutili perche del tutto prive di praticita' oggettiva in situazioni di crisi sempre piu estreme  come quelle che ci troviamo ad affrontare , ma rappresentano, anche delle raccomandazioni talmente  indicative e  generiche da risultare oggi piu che mai un pericoloso strumentodi valutazione a poteriori dell' attestatore  da parte  di altrettanto impreparati consulenti dei giudici anche ess del tutto impreparati a capire  un piano di ristruutturazione industriale , figuriamolci a valutarlo a prosteriori. Il che non sta certo a significare che io  ho ragione in maniera assoluta  , e che quindi che queste raccomandazioni non siano in nessun caso da seguire. Io affermo, e  ne sono oltremodo convinto, che scrivere raccomandazioni su come un attestatore  debba  svolgere un incarico cosi delicato e particolare significa innaniztutto ( cosa che non e stata fatta ) ipotizzare  delle griglie pluridimensionali di controlllo a  secondo di un test complessivo che  collochi oggettivamente il caso in un range di roschio operativo .
Fare  un discorso diverso , come quello fatto  che definiri generalista e semplicistico , e ignorare che ogni caso aziendale è un caso a se' stante   è, a mio giudizio, fare un lavoro inutile quanto dannoso perchè e come  se si avesse la presunzione di poter a priori impostare un lavoro senza sapere in che stato oggettivo è la societa, il mercato , l' evoluzione del mercato , la  situazione  del personale, la  disponibilita dei creditori a  ristrutturare il debito...e 1000  altri fattori  etc...
Dunque mi domando ora  secondo quali canoni tecnici seri e non quelli del documento dei Consiglio Nazionale  sara utilizato per valutare a posteriori il lavoro svolto dall' attestaore ? chi lo scrivera?
Sono atterrito....

ATTESTARE COSA?

CITO:


Come è noto, l’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “decreto sviluppo”), convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del professionista attestatore.
Una  delle principali novita'  , che a mio giudizio che rivoluzionerà integralmente il modo di lavorare di parechi professionisti  e' la novita relativa alla indipendenz dell' attestore.
Per la  prima volta il legislatore si occupa di quest figura professionale  specificandone i requisiti soggettivi e di indipendenza nonché i compiti e le responsabilità di ordine penale.
Tenete presente che  sino ad oggi gli attestori erano scelti dal sictema bancario che di fatto li ha imposti  all' imprenditore in difficoltà.
Io  stesso ho fatto l' attestatore in situazioni di crisi di impresa ma quando il mio studio professionale o legali  dell' azienda ( indipendenti dal sistema banacario )  hanno  gestito la situazione della crisi aziendale.
Diversamente  , circostanza molto pericolosa ,  gli attestatori  vengono imposti piu o meno forzatamente  all' imprenditore .
 Ora  viene definitivamente chiarito che la nomina del professionista è riservata, in via esclusiva, al debitore e quindi all' imprenditore  che  a questo punto deve fare valere i suoi diritti anche se subissato da pressioni da parte del sistema bancario
Per altri versi è stabilito che  l’esperto designato dall' imprenditore , oltre ad essere in possesso dei requisiti soggettivi di professionalità e preparazione tecnica di cui alle lett. a) e b) dell’art. 28 legge fallimentare  deve anche trovarsi in una situazione di indipendenza, vista quale presupposto indispensabile per un corretto esercizio delle funzioni di certificazione previste dalla legge.
 In tale ottica, la disposizione novellata precisa che “il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento ( prevalentemente banche d' affari  , istituti  di credito , istituti di credito fondiario , societa di leasing , societa' di factoring , altri creditori rilevanti  ) da rapporti di natura personale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio.
Il professionista  PRESCELTO DALL' IMPRENDITORE deve essere in possesso dei requisiti dell’articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”.                                                        L’attestazione del professionista deve avere ad oggetto tanto la veridicità dei dati aziendali quanto la fattibilità del piano, al pari di quanto già previsto dall’art. 161 l.fall. fin dalla miniriforma del 2005. Come si ricorderà, nell’originaria formulazione della norma era stabilito che il professionista dovesse attestare la ragionevolezza del piano di risanamento ai sensi dell’art. 2501-bis, 4° co., c.c. .Per quanto la norma non menzionasse il controllo della veridicità dei dati contabili, la dottrina e la giurisprudenza erano compatte nell’affermare la sussistenza di un obbligo siffatto in capo al professionista. Con le modificazioni introdotte da d.l. n. 83/2012, viene conseguentemente meno ogni possibile margine di dubbio al riguardo. La sostituzione del sostantivo “ragionevolezza” con quello, mutuato dalla disciplina del Chapter XI Code statunitense, cui tanto si è ispirato il legislatore italiano, ha comportato la cancellazione del riferimento al testé menzionato art. 2501 bis c.c.
A completare il quadro operativo in cui si deve muvere la figura dell' attestatore vi e la previsione inserita dal legislatore che nel caso di modifiche sostanziali della proposta e del piano occorrerà presentare una nuova relazione di attestazione.
Riconducibile alla medesima ratio, di razionalizzazione della figura e dell’attività dell’attestatore, è anche la modifica apportata dalla legge di riforma al primo comma dell’art. 182-bis, il quale oggi precisa, per un verso, che la titolarità del potere di designare il professionista spetta al debitore e, per altro verso, che la relazione che il primo è chiamato a redigere deve avere ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo “ con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini seguenti: a) entro centoventigiorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventigiorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione”. Invariato è rimasto, invece, il termine “dichiarazione” per designare il documento destinato ad attestare l’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la loro disponibilità a trattare, che l’esperto è chiamato a redigere ai fini del blocco delle azioni cautelari ed esecutive di cui al sesto comma dello stesso art. 182-bis.
Ulteriori novità della riforma del 2012 consistono nella introduzioni di nuove certificazioni da parte dell’esperto.  Il primo comma dell’art. 182-quinquies consente oggi al debitore che presenta una domanda di concordato preventivo,  (anche in bianco o senza piano  ai sensi dell’art. 161, 6° co.), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o un’istanza di automatic stay ex art. 182-bis, 6° co., di chiedere “al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa fino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori”. Analogamente, i commi quarto e quinto del testé menzionato art. 182- quinquies legge fallimentare accordano al debitore che presenta una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, anche in bianco ai sensi del menzionato co. 6° dell’art. 161 legge fallimentare , o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o anche soltanto una proposta di accordo ex art. 182-bis, 6° co.  la facoltà di chiedere “al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vangano apportati al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori”. 
Strettamente connesso  all’inserimento del nuovo art. 186-bis, volto a disciplinare le fattispecie di concordato con continuità aziendale, è la prescrizione che, in tali casi, la relazione del professionista dovrà anche contenere l’attestazione che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista nel piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (lett. b) co. 2°) e che, laddove il piano preveda la prosecuzione di un contratto pubblico (3° co.) o la partecipazione ad una procedura di assegnazione di contratti pubblici (comma 4°, lett. b), l’impresa debitrice alleghi alla domanda di gara una relazione di un esperto in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, 3° co., lett. d), che ne attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (lett. a) co. 4°).
Un’altra rilevante innovazione contenuta nel decreto n. 83/2012 riguarda l’introduzione ex novo dell’art. 236-bis l.fall., rubricato “Falso in attestazioni e relazioni”, con cui viene espressamente sancita la responsabilità penale del professionista che, nelle relazioni o attestazioni rilasciate a norma della legge fallimentare (artt. 67, 3° co., lett. d), 161, 3° co., 182-bis, 182 quinquies e 186-bis) espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti. Per tali condotte la pena prevista è quella della reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro, aumentabili (fino al terzo se il fatto è commesso allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto e fino alla metà se dal fatto consegue un danno per i creditori).