mercoledì 3 febbraio 2010

Iva per cassa: l'esigibilità differita taglia il consumatore finale e varie novità 2010

PARTE PRIMA

A chi non era sfuggita l aseguente notizia apparsa il 28 APRILE 2009
sul sole XXIV ore ove gli autori narrqavano:
"...
Iva per cassa: l'esigibilità differita taglia il consumatore finale


Iva per cassa: doppia corsia per gestire le fatture
Iva per cassa, ecco tutte le principali novità
Iva per cassa, svolta più vicina
L'Iva per cassa dovrà attendere il via libera della Ue
Iva per cassa, firmato il decreto attuativo

L'Iva per cassa si concretizza nella subordinazione dell'assolvimento del debito con il Fisco alla fornitura dei necessari mezzi monetari da parte del cessionario/committente. In questo modo l'operatore non ha la necessità di esporsi sul piano finanziario per assolvere il debito verso l'Erario, poiché il versamento è rinviato sino al momento del pagamento della controparte acquirente. Il differimento è applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, restando dunque escluse quelle poste in essere nei confronti dei privati consumatori.

Imprenditori individuali e professionisti
Resta qualche incertezza nella gestione degli acquisti da parte di quei soggetti, come gli imprenditori individuali e i professionisti, che possono agire nella duplice veste di soggetti passivi o di consumatori finali. In questa ipotesi sarà sempre necessario, per rispettare i principi dell'Iva per cassa, specificare la finalità, imprenditoriale o personale, per la quale si effettua un acquisto, in modo che il cedente, nel caso di regolamento del corrispettivo non contestuale alla vendita, abbia contezza del momento in cui provvedere al pagamento dell'imposta.

La fattura
In sostanza, il nuovo regime non è altro che una estensione del principio dell'Iva a esigibilità differita, già contenuto nel comma 5 dell'articolo 6 del Dpr 633/72, fino a oggi riservato alle sole operazioni effettuate avendo come controparte lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici. Rispetto a questo regime tuttavia, per fruire del sistema per cassa introdotto dal decreto legge 185/08, occorre farne specifica menzione in fattura. Infatti, nei rapporti con i predetti soggetti l'esigibilità differita del l'imposta è il regime "naturale", ossia operante a prescindere da una esplicita manifestazione di volontà in tal senso da parte del cedente. Al contrario, per fruire dell'Iva per cassa, così come specificato anche nel decreto attuativo, è necessario che il cedente/prestatore faccia espressa menzione in fattura di volersi avvalere di tale opzione, da manifestare indicando anche gli estremi della norma legittimante. In mancanza di indicazioni, trova applicazione l'ordinaria regola della esigibilità immediata. Una possibile formula da inserire in fattura potrebbe essere la seguente: «operazione con Iva a esigibilità differita, ex articolo 7 del Dl 185/08». Da parte sua, il cessionario/committente di una operazione a esigibilità differita potrà esercitare la detrazione – sempre che sia ammissibile (articolo 19 del Dpr 633/72) – a partire dal momento del pagamento.

Esigibile dopo un anno
L'imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Ciò implica che spirato questo periodo (salvo il caso di assoggettamento del cessionario a procedure concorsuali o esecutive), il cedente è tenuto a versare l'imposta indipendentemente dall'incasso del corrispettivo, mentre il cessionario è libero di procedere alla detrazione anche laddove non avesse estinto il proprio debito.
Nell'ipotesi di incasso parziale, si segue la stessa logica: il cedente deve versare l'Iva ma nella proporzione esistente fra la somma riscossa e il corrispettivo complessivo della transazione e specularmente all'autore del pagamento spetterà un diritto alla detrazione in egual misura.

di Benedetto Santacroce e Matteo Mantovani
tratto dal sito
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/04/iva-per-cassa-esigibilita-differita-consumatore.shtml?uuid=4f1e9e12-340f-11de-a78b-d6a7e2afd043

..."


PARTE SECONDA

Cosa pensate di questa analisi emersa da internet da autore non nominato?

Provvedimenti già divenuti legge ed integrati da successive interpretazioni.
Vorrei però aprire la circolare con un suggerimento generale per quanto riguarda l’uso di contanti nelle transazioni finanziarie in connessione con possibili conseguenze fiscali che derivano da disordine amministrativo, con particolare riferimento ad imprenditori e lavoratori autonomi titolari di posizione IVA.1
Limitazione all’uso di contante. Al di là ed al di fuori delle limitazioni all’uso del denaro contante vigenti per effetto della normativa antiriciclaggio (€ 12.500,00 art. 49 D.Lgs.231/2007), vi è una norma, in tema di accertamento fiscale ed applicabile a qualsiasi contribuente (art. 32 DPR 600/73 1° comma n. 2), che consente agli Uffici fiscali di chiedere conto non solo dei versamenti in contanti effettuati, ma anche dei prelevamenti in contanti su conti bancari e postali e non risultanti dalle scritture contabili dell’impresa o del professionista. Inoltre con l’avvenuto completamento degli abbinamenti dei codici fiscali con i relativi conti finanziari, risulta estremamente facile risalire a tutti i conti utilizzati dal singolo contribuente, anche quale cointestatario o delegato. Poiché infine, le procedure di accertamento fiscale riguardano, in via ordinaria, anni pregressi rispetto a quello in cui iniziano, ci si trova sovente, nella spiacevole situazione di dover indicare i beneficiari di prelevamenti di contanti effettuati anni addietro. Mentre mezzi di pagamento tracciabili (assegni, bonifici, bancomat e carte di credito) consentono, non senza difficoltà di rintraccio presso gli intermediari finanziari, di risalire ai destinatari di tali somme, i beneficiari di prelevamenti in contanti (eccedenti i piccoli prelievi € 250,00 / € 500,00 settimanali per le ordinarie esigenze di spesa), per pagamenti del tutto ordinari e legittimi, risultano difficili da giustificare e, spesso, non ci si ricorda a chi sono stati destinati.
L’art. 32 consente agli Uffici di presumere tali versamenti e prelevamenti (se non indicato il beneficiario a cura del contribuente) alla stregua di maggiori ricavi o compensi. Viene cioè operata una sorta di inversione dell’onere della prova a carico del contribuente con possibili effetti fiscali di presunzione di maggiori imponibili.2
Naturalmente quanto detto non riguarda i versamenti in contanti per attività (prevalentemente commerciali, artigianali e professionali) che hanno contatti con il pubblico e quindi ricevono ordinariamente pagamenti in contanti (ricordo, per inciso, che sono cadute le limitazioni a ricevere pagamenti in contanti da parte dei professionisti) ed i cui versamenti in contanti sono naturalmente legittimi, sempre purché coincidano con i corrispettivi e compensi certificati con scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura.
Questa ampia premessa per consigliare, soprattutto ai titolari di posizione IVA, di tenere una registrazione anche dei movimenti privati sui conti dove si opera e di limitare il più possibile versamenti e prelevamenti in contanti (contenuti entro i limiti delle esigenze di spesa ordinarie) ricorrendo ai mezzi di pagamento tracciabili sopra richiamati. Ciò al fine di consentire, a posteriori, rapide ed efficaci ricostruzioni delle movimentazioni finanziarie effettuate anche su conti privati.
Interesse legale all’1%. Con il DM 4.12.2009, in vigore dal 1° gennaio 2010, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 3% all’1% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
Ravvedimento operoso. La diminuzione del tasso di interesse legale comporta la riduzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18.12.97 n. 472.3
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
I tassi da applicare, nel caso di regolarizzazione di ritardati pagamenti, saranno quindi pari al 3%, fino al 31.12.2009, all’1%, dall’1.1.2010 fino al giorno di versamento compreso.
Tasso non determinato per iscritto. La nuova misura dell’1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione a capitali dati a mutuo (art. 45 c. 2 del TUIR) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 c. 5 del TUIR).
Adesione ad inviti al contraddittorio e P.V.C. La diminuzione all’1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dell’adesione:
·agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218;
·ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218.
Non rileva invece in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi:
·acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218;
·accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218;
4
·conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546.
Nell’ambito della rimodulazione degli interessi dovuti per la riscossione dei tributi, infatti, l’art. 6 c. 2 lettere a), d) ed e) del DM 21.5.2009 ha stabilito che in tali casi gli interessi sono dovuti nella misura del 3,5% annuo, in luogo del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. a decorrere dall’1.1.2010.
Rateizzazione imposta sostitutiva. La riduzione del tasso legale all’1% non rileva neppure in relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.
In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.
Adeguamento valori rendite ed usufrutto. Sono stati altresì adeguati, al nuovo tasso di interesse legale dell’1%, i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
·delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
·delle rendite o pensioni a tempo determinato;
·delle rendite e delle pensioni vitalizie;
·dei diritti di usufrutto a vita.
Effetti su contributi previdenziali. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 c. 15 della L. 388/2000. 5
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono ridotte alla misura del tasso legale, quindi all’1% dall’1.1.2010, in caso di:
·oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
·fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
·crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.
Capitalizzazione delle società. Ricordo che scade il 5 febbraio 2010, il termine per l’effettuazione di aumenti di capitale (fino ad un massimo di € 500.000,00 per ciascuna società) da parte di persone fisiche a favore di società, con il beneficio di una riduzione delle aliquote fiscali come previsto dal DL 78/2009 (manovra d’estate) di cui a precedente circolare.
Il beneficio fiscale consiste nel riconoscimento di una riduzione dell’imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP, pari al 3% annuo dell’importo versato a titolo di aumento di capitale sociale e per cinque esercizi (15% in totale). In pratica con il versamento massimo di € 500.000,00, per una società di capitali, considerate le attuali aliquote (27,5% Ires e 3,9% Irap), il beneficio d’imposta risparmiata consiste in € 4.710,00 all’anno.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 53 del 21.12.2009 che ha fornito rilevanti chiarimenti.6
Qualora la società (di persone) si avvalga del regime di contabilità semplificata, per fruire dell’agevolazione deve redigere un prospetto di composizione del patrimonio netto con gli elementi rilevanti ai fini della determinazione della misura dell’incentivo.
Assumono rilevanza, quali aumenti di capitale, le seguenti operazioni:
·l’aumento di capitale che costituisce un effettivo incremento della dotazione patrimoniale (sia in denaro che in natura), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non sono rilevanti gli aumenti di capitale effettuati mediante conversione di riserve già esistenti;
·i versamenti dei soci a fondo perduto;
·le rinunce dei soci al diritto alla restituzione di crediti vantati nei confronti della società.
Aumento aliquota contributiva INPS gestione separata. Per effetto di quanto stabilito dalla L. 247/2007 (Legge Finanziaria per il 2008), l’aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 e contemporaneamente non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, aumenta di un punto percentuale a decorrere dal 2010 (dal 25 al 26% che, unito al contributo assistenziale dello 0,72%, porta l’aliquota complessiva al 26,72%).
Resta, invece invariata l’aliquota contributiva previdenziale per gli altri iscritti alla predetta Gestione (17%) e contemporaneamente assicurati in altre gestioni o pensionati.7
Limitazioni alla compensazione dei crediti IVA. Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, il DL 78/2009 già oggetto di precedente circolare, ha introdotto alcuni vincoli in materia di compensazione nel modello F24 dei crediti IVA, a decorrere dall’1.1.2010, in particolare:
·la compensazione dei crediti IVA (a decorrere dai crediti maturati nel 2009) di importo superiore a 10.000,00 euro annui, potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emerge il credito.
·l’obbligo, per i soggetti che effettuano la compensazione di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel) e non più i canali bancari;
·l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000,00 euro annui comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità c.d. “leggero” da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c. (es. Collegio sindacale, Società di revisione), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione (fatture e bolle doganali).
Le novità in esame riguardano i s oli crediti IVA che vengono utilizzati nel modello F24 in compensazione con altri debiti tributari o contributivi (c.d. compensazione “orizzontale” o “esterna”).8
Rimangono quindi ferme le precedenti disposizioni in relazione:
·alla compensazione dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA (c.d. compensazioni “interne” o “verticali”);
·alla compensazione nel modello F24 dei crediti tributari derivanti da altre imposte (es. IRPEF, IRES e IRAP), ovvero contributivi (es. eccedenze di contributi INPS e di premi INAIL).
Novità della Legge Finanziaria. La L. 23.12.2009 n. 191 (“Finanziaria 2010”) è entrata in vigore l’1.1.2010.
Le disposizioni fiscali contenute sono in numero limitato in quanto numerosi provvedimenti erano già stati anticipati con la “manovra d’estate” (DL. 1.7.2009 n. 78 in seguito convertito in legge).
Le principali novità di carattere fiscale sono:
Riapertura della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni.
Vengono riaperti i termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d’impresa (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali), dietro il versamento di un’imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni qualificate (superiori a certi limiti percentuali sul capitale sociale) e per i terreni, ovvero del 2% per le partecipazioni non qualificate, commisurata al valore espresso da un’apposita perizia giurata di stima.
A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2010.9
Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d’acquisto occorre, entro il 31 ottobre 2010, far redigere e asseverare da un professionista abilitato, perizia giurata.
A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l’operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione dei suddetti beni ed imponibili quali redditi diversi.
Oltre al pagamento in un’unica soluzione, è possibile rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza al 31.10.2010, al 31.10.2011 e al 31.10.2012. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annui.
Proroga della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio
La detrazione IRPEF del 36% delle spese relative a talune tipologie di interventi di recupero edilizio effettuate da persone fisiche su immobili residenziali, viene ulteriormente prorogata in relazione alle spese sostenute fino al 2012. Restano invariati limiti e condizioni di accesso al credito d’imposta.
È parimenti stata prorogata di un anno anche la detrazione IRPEF del 36% sull’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie, mediante interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
Quest’ultima detrazione compete quindi a condizione che l’intervento di recupero sia eseguito nel periodo dall’1.1.2008 al 31.12.2012 e che l’atto notarile di acquisto o di assegnazione sia stipulato entro il 30.6.2013.10
Definitività aliquota IVA 10% per interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Diventa definitiva l’aliquota IVA al 10% per le prestazioni di servizi rese nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Per talune prestazioni di appalto con installazione di “beni significativi” (già individuati con apposito decreto), la riduzione di aliquota è soggetta a limitazioni.
Proroga detassazione dei premi di produttività. Viene prorogata al 31.12.2010 la possibilità di assoggettare ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10% le somme erogate a livello aziendale in relazione “a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”.
L’imposta sostitutiva del 10% è applicabile con esclusivo riferimento al settore privato, ai titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione quindi dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto) non superiore, nel 2009, a 35.000,00 euro lordi e con l’importo massimo delle somme erogate a titolo di premio di produttività nella misura di 6.000,00 euro.
Proroga della destinazione del 5 per mille. E’ stato prorogata la possibilità di destinazione del 5 per mille dell’IRPEF anche con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al 2009.
Proroga agevolazioni per l’autotrasporto. Restano confermati, anche per il 2010, alcuni interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto: 11
-la deduzione forfetaria delle spese non documentate afferenti i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
-il riconoscimento di un credito d’imposta pari ad una quota della tassa automobilistica pagata per determinati veicoli utilizzati per l’attività di autotrasporto;
-la concessione di crediti d’imposta per investimenti e formazione del personale;
-l’utilizzo in compensazione delle somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale pagate con i premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli;
-la riduzione dei premi INAIL;
-la riduzione dei pedaggi autostradali.
Novità in materia di IRAP e addizionale regionale IRPEF in caso di disavanzi del servizio sanitario.
Sono stati resi ancora più stringenti ed obbligatori incrementi automatici delle aliquote di tali imposte regionali, nelle Regioni che presentino disavanzi di gestione del servizio sanitario o in seguito all’accertamento del mancato conseguimento degli obiettivi del piano di rientro da tale disavanzo.
Qualora, invece, sia verificato il rispetto degli obiettivi del piano di rientro, sarà possibile la riduzione delle aliquote dall’anno successivo.
Crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. La Finanziaria 2010 incrementa, nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, gli stanziamenti già previsti per la concessione di crediti d’imposta alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.12
La stessa Legge Finanziaria contiene invece numerose disposizioni in materia di lavoro e previdenza. L’effettiva operatività di alcune delle misure previste è però subordinata all’emanazione di specifici provvedimenti attuativi.
Obbligo del DURC per il commercio su aree pubbliche. Viene demandata alle Regioni la facoltà di subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche (sia in forma fissa che itinerante), alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva.
Sotto il profilo sanzionatorio, è prevista la sospensione per sei mesi dell’autorizzazione all’esercizio del commercio, in caso di mancata presentazione annuale del DURC.
Contratto di somministrazione di lavoro. Vengono apportate significative modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro, di cui all’art. 20 del D. Lgs. 276/2003 (legge “Biagi”).
Si ricorda che la struttura del contratto di somministrazione di lavoro prevede un soggetto (Agenzia per il Lavoro) autorizzato all’espletamento dell’attività di somministrazione (c.d. somministratore) che assume un lavoratore e lo mette a disposizione di un altro soggetto (c.d. utilizzatore), che ne utilizza le prestazioni lavorative.
Viene ripristinato il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (detto anche “staff leasing”) che era stato abrogato.
A tale riguardo, le novità consistono:
·nell’ammissibilità dello staff leasing in tutti i settori produttivi (pubblici e privati) per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia;
13
·nell’estensione ai contratti collettivi aziendali della possibilità di prevedere casi di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta a quelli definiti dalla legge.
Con riferimento al contratto di somministrazione di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, la legge Finanziaria 2010:
·conferma, in linea generale, il divieto di stipulare tale contratto, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.
·con riguardo all’ipotesi in cui il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, attingendo dalle liste dei lavoratori in mobilità, esclude che la stipulazione di detto contratto sia soggetta al ricorrere delle causali di liceità, in genere previste per tale tipologia contrattuale (esistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato; esercizio delle attività elencate dal comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs. 276/2003 per il ricorso allo staff leasing).
Estensione del campo di applicazione del lavoro accessorio. Il lavoro accessorio consiste nello svolgimento di attività lavorative di natura occasionale, retribuite attraverso buoni lavoro (voucher) prepagati (del valore nominale di 10,00 euro), che il committente può acquistare mediante procedura telematica ovvero cartacea e che garantiscono al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’INPS (13% del valore del buono) e quella assicurativa presso l’INAIL (7%).14
Tra le modifiche più significative introdotte si segnalano le seguenti:
·la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nell’ambito delle imprese familiari non più limitata ai settori del commercio, del turismo e dei servizi, ma estesa a tutti i settori produttivi;
·l’ampliamento delle ipotesi in cui il ricorso al lavoro accessorio è consentito anche ai committenti pubblici, quali, in particolare, enti locali (es. lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, prestazioni lavorative occasionali rese, in qualsiasi settore produttivo, da pensionati);
·le prestazioni di lavoro accessorio rese da giovani con meno di 25 anni di età, possono essere utilizzate, in qualsiasi settore produttivo, anche da parte degli enti locali, delle scuole e delle università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza, se si tratta di giovani iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero in qualunque periodo dell’anno, se si tratta di studenti universitari;
·in via sperimentale, per il 2010, la disciplina del lavoro accessorio viene estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale rese, nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, da prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto part-time);
15
·viene prorogata per tutto il 2010 la possibilità, prevista in via sperimentale, di ricorrere–in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000,00 euro per anno solare, anche da parte degli enti locali–a prestazioni di lavoro ac ­cessorio
rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Novità per l’apprendistato. Intervenendo sulla disciplina del trattamento retributivo spettante ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, la legge Finanziaria 2010:
·mantiene fermo il sistema di determinazione della retribuzione dell’apprendista sulla base della categoria d’inquadramento del medesimo, la quale, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 276/2003, può essere inferiore, per non più di due livelli, rispetto a quella in cui è inquadrata la qualifica da conseguire;
·accanto al suddetto sistema (c.d. del sottoinquadramento), introduce la possibilità, per i contratti collettivi, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale rispetto alla retribuzione spettante ai lavoratori in possesso della qualifica al cui conseguimento è finalizzato il contratto di apprendistato; la retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all’anzianità di servizio.
Interventi a sostegno del reddito dei lavoratori. Indennità di fine lavoro per lavoratori a progetto. Viene modificata la disciplina dell’indennità “una tantum” prevista, per la perdita dell’occupazione, dall’art. 19 c. 2 e 2-bis del DL 185/2008, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi:
·a progetto (art. 61 co. 1 del D. Lgs. 276/2003);
·iscritti in via esclusiva alla Gestione separata istituita presso l’INPS ex L. 335/95 (per i quali sia, quindi, dovuta l’aliquota contributiva “piena” pari al 26,72% dal 2010).
16
In via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti di specifiche risorse, è riconosciuta a tali soggetti, nei casi di “fine lavoro” ed al ricorrere delle ulteriori condizioni di seguito esposte, la liquidazione di una somma in un’unica soluzione pari al 30% del reddito percepito nell’anno precedente (20% per l’anno 2009) e comunque non superiore a 4.000,00 euro.
Tale indennità è subordinata alla ricorrenza, in via congiunta, delle seguenti condizioni:
·svolgimento dell’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento “fine lavoro”, in regime di monocommittenza;
·conseguimento, nell’anno precedente, di un reddito lordo non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro;
·con riguardo all’anno in cui si è verificato l’evento “fine lavoro” (2010 o 2011), accreditamento presso la Gestione separata INPS di almeno una mensilità di contribuzione;
·nell’anno precedente alla “fine lavoro”, accreditamento presso la predetta Gestione separata di almeno 3 mensilità di contribuzione;
·l’assenza di un contratto di lavoro da almeno due mesi.
Modifica dei requisiti per l’accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. In via sperimentale per l’anno 2010, si stabilisce, che–ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (accreditamento di almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione)–possano essere computati anche i periodi svolti, nei due anni precedenti (2008 e 2009), in via esclusiva, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, nella misura massima di 13 settimane.17
Contribuzione figurativa integrativa per beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito. E’ previsto, sempre in via sperimentale per l’anno 2010, sia riconosciuta–a do ­manda,
nei limiti delle risorse appositamente stanziate– la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31.12.2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (es. indennità di disoccupazione in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, indennità di mobilità), che:
·abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva;
·accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.
Proroga ammortizzatori sociali già previsti dal “Decreto anticrisi” (DL 185/2008).
Vengono prorogate, per l’anno 2010, le disposizioni dell’art. 19 che prevedevano, nei limiti delle risorse appositamente stanziate:
·la possibilità di erogare ai lavoratori, non destinatari dei trattamenti di mobilità, in caso di licenziamento (o comunque di cessazione del rapporto di lavoro), un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità;
·la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e di mobilità ai dipendenti:
-delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
-delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
-delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
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·la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro, da aziende che occupino fino a 15 dipendenti;
·la possibilità, per le imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, di stipulare contratti di solidarietà “difensivi” (ossia contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale), beneficiando di determinate agevolazioni;
·lo stanziamento di somme per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per crisi aziendale nei casi di cessazione dell’attività.
Proroga degli ammortizzatori sociali in deroga. Viene estesa al 2010, nei limiti delle risorse appositamente stanziate, la possibilità, per il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di:
·disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
·prorogare, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga concessi nell’anno 2009; la misura dei trattamenti corrisposti in base a detti provvedimenti ministeriali di proroga è ridotta (rispetto all’importo iniziale):
del 10%, in caso di prima proroga;
del 30%, nel caso di seconda proroga;
del 40%, nel caso di proroghe successive.19
Anzianità lavorativa per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga
È confermato che:
·l’ammissione del lavoratore a trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga è subordinata al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento;
·l’accesso alla mobilità in deroga presuppone un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, con possibilità di computare anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata INPS ex L. 335/95, per i soggetti che abbiano conseguito, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a 5.000,00 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
Estensione della riduzione contributiva prevista per l’assunzione di lavoratori in mobilità. In via sperimentale per l’anno 2010, la Finanziaria 2010 dispone che il regime contributivo agevolato previsto per l’assunzione di lavoratori in mobilità (quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella stabilita per gli apprendisti, ossia pari al 10%) venga esteso, a domanda e nei limiti delle risorse appositamente stanziate:
·comunque non oltre la data del 31.12.2010, a favore dei datori di lavoro che assumano soggetti:
-beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
-che abbiano almeno 50 anni di età;
·fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31.12.2010, a favore dei datori di lavoro che assumano soggetti:
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-in mobilità o beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
-che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva.
Incentivo a favore dei datori di lavoro virtuosi. In via sperimentale per l’anno 2010, nei limiti delle risorse appositamente stanziate, è prevista la concessione di un incentivo a carico dell’INPS a favore dei datori di lavoro che:
·non abbiano in atto sospensioni dal lavoro con intervento della CIGS;
·senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari:
-dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;
-ovvero dell’indennità speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;
·non abbiano proceduto, nei 12 mesi precedenti, a riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere.
L’agevolazione in discorso consiste nella corresponsione al datore di lavoro–mediante conguaglio con le somme dallo stesso dovute a titolo di contributi previdenziali–di un incentivo pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

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