ORIENTAMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE - GIURISPRUDENZA E PRASSI DEL TRIBUNALE
| |
AFFITTO D’AZIENDA – FALLIMENTO DEL CONCEDENTE – DISCIPLINA APPLICABILE
Stante la identità strutturale e funzionale delle figure contrattuali della locazione e dell’affitto (desumibile dall’art. 1615 c.c.) a tale ultimo negozio, in caso di fallimento del concedente, trova analogica applicazione il disposto di cui all’art. 80 l.f. e non quello di cui all’art. 72 l.f.- (Trib. Mantova, sent. 28.1.1999)
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA – PAGAMENTO DEI CREDITI ANTERIORI
E’ derogabile, previa autorizzazione del G.D., il divieto di pagamento di crediti anteriori all’amministrazione controllata quando l’estinzione del debito sia indirizzata al risanamento dell’impresa nell’interesse della massa: sussiste tale interesse ove il pagamento di tali crediti consenta di evitare il danno derivante dall’esercizio di diritti di autotutela spettanti al creditore. (Trib. Mantova, decreto del Giudice Delegato 3.6.1996)
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA – PRESUPPOSTI
Per comprovate possibilità di risanamento devono intendersi non soltanto quelle ricollegabili alla capacità dell’impresa di superare lo stato di crisi con le sue sole risorse ma anche quelle propiziate dall’atteggiamento favorevole delle banche sovventrici e degli altri creditori. (Trib. Mantova, decreto del Giudice Delegato 16.11.1995)
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA – TEMPORANEA DIFFICOLTÀ
Rientra nella nozione di temporanea difficoltà non soltanto la situazione di mero squilibrio finanziario determinato da cause transitorie e contingenti ma anche l’ipotesi di squilibrio strutturale emendabile in ragionevole arco di tempo e riferendosi il risanamento all’impresa prioritariamente configurata come entità economica (anche nella sua articolata struttura di gruppo societario) costituita dalla specifica combinazione di fattori produttivi e considerata indipendentemente dai mutamenti della sua titolarità. (Trib. Mantova, decreto del Giudice Delegato 16.11.1995)
ARBITRATO IRRITUALE – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - EFFETTI
Essendo il compromesso per arbitrato irritale atto negoziale rientrante nella figura del mandato collettivo e del mandato nell’interesse di terzi non opera rispetto ad esso la regola di cui all’art. 78 l.f. e pertanto la revoca del solo mandante non ne determina l’estinzione. (Trib. Mantova, decr. 15.4.1999)
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA – ASSOGGETTABILITA’ AL FALLIMENTO
L’associazione non riconosciuta ha natura di imprenditore commerciale (e come tale è assoggettabile al fallimento) quando abbia per oggetto esclusivo o principale una attività economica rientrante in quelle indicate nell’art. 2195 c.c. e tale fattispecie sussiste quando l’attività imprenditoriale integra di per sé sola lo scopo dell’ente e non quando essa si risolve nel mero reperimento di mezzi finanziari. (Trib. Mantova, decr. 15.4.1999)
COMITATO DEI CREDITORI – NOMINA, CRITERI
Il comitato dei creditori va nominato anche ove dello stesso possano far parte un numero inferiore a tre creditori. Del comitato dei creditori debbono preferibilmente far parte almeno due creditori chirografari.
CONCORDATO PREVENTIVO. GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE. COMPATIBILITA’ CON LE NORME INTRODOTTE DALLA LEGGE 353/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Attesa la natura speciale del procedimento di omologazione del concordato, l’intera disciplina dei termini, degli interventi conciliativi del giudice, dello jus novorum e delle richieste istruttorie, codificata dagli art. 180 co. 2, 183 e 184 c.p.c. attualmente in vigore, appare incompatibile con la peculiarità di siffatto giudizio sicchè l’obbligo di far seguire la discussione della causa entro i dieci giorni successivi, svincola l’iter approvativo del concordato dal rispetto del dettato di cui all’art. 190 c.p.c.- (Trib. Mantova, sent. 26.1.1998)
CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI. FALLIMENTO INTERVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE DI LIQUIDAZIONE. OBBLIGO DI RENDICONTO
La norma di cui all’art. 1983 c.c. deve ritenersi espressione di un principio generale e, pertanto, il liquidatore dei beni ceduti ai creditori deve rendere il conto della propria gestione anche ove, risolto il concordato, sia stato dichiarato il fallimento.
CONCORDATO PREVENTIVO – COMMISSARIO GIUDIZIALE E LIQUIDATORE – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
Sono illegittimi per irrazionalità e vanno disapplicati l’art. 5 co. 2 d.m. 28.7.1992 n. 570 nonché l’art. 30 co. 3 d.p.r. 10.10.1994 n. 645. (Trib. Mantova, decr. 11.2.1999)
CONCORDATO PREVENTIVO – DELIBERA ASSEMBLEARE
Non deve richiedersi l’omologazione della delibera di assemblea di società di capitali con cui si autorizzi la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo atteso che siffatta delibera non comporta modifica dell’atto costitutivo o dello statuto ex art. 2436 c.c.-
CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE
Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di società di capitali dichiarata fallita al Curatore o ad un suo delegato in sede di erezione dell’inventario vanno qualificate come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. (Trib. Mantova, sent. 22 ottobre 1999)
CONTRIBUTO PREVIDENZA AVVOCATI – PRIVILEGIO - INSUSSISTENZA
Non spetta il privilegio al contributo previdenziale di cui alla legge 20.9.1980 n. 576 atteso che tale credito non costituisce un semplice accessorio di quello per le corrispettive prestazioni professionali ma conserva una sua distinta individualità che ne comporta una diversa collocazione. (Trib. Mantova, sent. 18.2.1999)
CREDITI PREVIDENZIALI – SOMME AGGIUNTIVE – PRIVILEGIO – SPETTANZA
Spetta il privilegio di cui all’art. 2754 c.c. alle somme aggiuntive ed alla sanzione una tantum previste dal comma 217 dell’art. 1 l. 23-12-1996 n. 662 come modificato dall’art. 22 l. 27-12-1997 n. 449 avendo siffatte norme integralmente sostituito , per espressa abrogazione, il previgente sistema sanzionatorio disciplinato dall’art. 4 l. 29-2-1988 n. 48: siffatte sanzioni debbono infatti considerarsi come accessori del credito previdenziale costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento per mancato pagamento nei termini ed avendo la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva risarcendo, in misura predeterminata dalla legge e con presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore.
Stante l’irretroattività delle nuove disposizioni introdotte, per il calcolo delle somme accessorie occorrerà fare riferimento ai diversi regimi sanzionatori succedutisi nel tempo.
CREDITI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO – PRIVILEGIO- REQUISITI
Non è sufficiente l’iscrizione all’albo prefettizio per il riconoscimento ai crediti delle cooperative di produzione e lavoro del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c. atteso che tale iscrizione è diretta unicamente ad individuare gli aventi diritto ad agevolazioni tributarie o di altra natura , laddove per contro i requisiti necessari sono la effettività e la pertinenza professionale del lavoro dei soci e la prevalenza di quest’ultimo su quello dei non soci indipendentemente da ogni riferimento a parametri dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro e capitale investito. (Tribunale di Mantova, sentenza del 15.4.99)
CREDITO DEGLI AGENTI – INDENNITA’ DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO
Spetta all'agente l'indennità di scioglimento del rapporto anche ove questo sia cessato a seguito del fallimento non rientrando tale evento in una delle cause di imputabilità previste dalla legge purché ricorrano i presupposti di cui all'art. 1751, 1° comma c.c. – (Trib. Mantova, sent. 24.2.2000)
CREDITO DEGLI AGENTI- INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
Non spetta all’agente l’indennità suppletiva di clientela poiché essa è dovuta (in base all’A.E.C. per il settore commercio) in caso di scioglimento del rapporto per iniziativa della casa mandante e quindi in conseguenza di un fatto volontario quale non può considerarsi il fallimento. (Trib. Mantova, sent. 29.2.2000)
CREDITO DEGLI AGENTI – INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
Poiché il contratto di agenzia si scioglie ex lege con la dichiarazione di fallimento del preponente la quale non può considerarsi come fatto illecito produttivo di danni , non può trovare collocazione al passivo la indennità sostitutiva del preavviso. (Trib. Mantova, sent. 29.2.2000)
CREDITO DELL’AGENTE PER PROVVIGIONI – PRESUPPOSTI - NATURA
L’inadempimento del cliente fa venire meno il diritto dell’agente al compenso mentre non è necessario che il preponente escuta preventivamente la controparte morosa.
Il credito per provvigioni ha petitum e causa petendi diversi da quello concernente le indennità spettanti in caso di cessazione del rapporto. (Trib. Mant. sent. 29-2-2000)
CREDITO DELL’ARTIGIANO – PROVA
Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c. è necessaria ma non sufficiente la produzione della certificazione camerale attestante l’iscrizione nell’apposito albo, dovendosi verificare anche alla luce della documentazione fiscale, le reali dimensioni dell’impresa artigiana (cfr. art. 2083 c.c.) con specifico riguardo all’entità del giro d’affari annuo ed al numero dei lavoratori dipendenti impiegati: in difetto il credito va ammesso al passivo in via privilegiata con riserva di produzione di documenti attestanti la natura artigiana dell’impresa. (Trib. Mantova, sent. 5.10.1995)
CREDITORE PIGNORATIZIO – ISTANZA EX ART. 53 L.F. - LEGITTIMAZIONE
Solamente il creditore che sia stato ammesso al passivo del fallimento è legittimato a proporre istanza ex art. 53 l.f.-
CREDITO IPOTECARIO - ESTENSIONE
La prelazione che l’art. 2808 c.c. attribuisce ai creditori ipotecari si estende al reddito costituito dai canoni di locazione dell’immobile ipotecato da considerarsi quali frutti civili del medesimo : sui corrispondenti importi potranno poi eventualmente soddisfarsi i crediti con collocazione sussidiaria sugli immobili.
CREDITO PROFESSIONALE - PRESTAZIONI ESEGUITE DA SOCIETÀ – PRIVILEGIO – INSUSSISTENZA
Non spetta il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. al credito per prestazioni professionali effettuate da società attesa la confusione , in ambito societario , tra la remunerazione del capitale e la retribuzione del lavoro. (Trib. Mantova, sent. 18.2.1999)
CREDITO PREDEDUCIBILE – NOZIONE
Può riconoscersi natura prededucibile solamente a quelle spese che siano state contratte dagli organi fallimentari , durante la procedura e per le finalità della stessa attesa l’esigenza di una stretta correlazione fra pendenza della procedura e momento genetico del credito prededucibile. (Trib. Mantova, sent. 19.3.99)
CREDITO TRIBUTARIO – AMMISSIONE CON RISERVA
Il credito per tributi anche se indiretti (es. I.V.A.) va ammesso al passivo, quando per esso pende contestazione avanti al giudice tributario, con riserva all'esito della definizione di tale giudizio e ciò pure nel caso in cui la Commissione tributaria si sia espressa in senso sfavorevole all'amministrazione finanziaria. Siffatto principio si applica anche nel caso di insinuazione ex art. 101 l.f. – (Trib. Mantova, sent. 28.4.1998)
CREDITO GIA' AMMESSO AL PASSIVO - CESSIONE IN CORSO DI PROCEDURA
Il cessionario oltre a provvedere alla notifica al curatore della cessione dovrà proporre domanda ex art. 101 l.f. al fine di ottenere la conseguente modifica dello stato passivo.
CREDITO - PROVA COSTITUITA DA FATTURE
La fattura commerciale non costituisce prova idonea del credito da essa risultante: al fine di ottenere l'ammissione al passivo deve essere prodotta la documentazione, anche solo fiscale, attestante l'avvenuta consegna dei beni venduti. Tuttavia può essere ammesso al passivo il credito documentato da fattura ove la posta passiva risulti dalle scritture contabili dell'imprenditore fallito.
CURATORE – ACCONTO SUL COMPENSO
Non può essere liquidata a titolo di acconto sul compenso finale, una somma superiore al minimo derivante dall’applicazione del D.M. 570/92 in quanto, ove ciò avvenisse, il Collegio sarebbe privato del potere di determinare il compenso secondo il limite minimo previsto dal citato decreto.
DECRETO DI ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO. PROCEDIMENTO DI CORREZIONE. AMMISSIBILITÀ.
E’ applicabile la disciplina di cui all’artt. 287 e segg. c.p.c., ricorrendone l’eadem ratio, al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo ove nello stesso siano contenuti errori materiali (ad es. errore di calcolo o nella indicazione del nominativo del creditore). (Trib. Mantova, decreto del Giudice Delegato 3.11.98)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO – REVOCABILITA’ – AMMISSIBILITA’
La domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo è revocabile non essendo configurabile un diritto dei creditori all’ulteriore corso del procedimento legittimando soltanto l’avvio della procedura per la dichiarazione d’ufficio del fallimento (Trib. Mantova, decr. 29.10.1998)
FALLIMENTO – SOCIO DI SOCIETA’ DI PERSONE - ASSOGGETTABILITA' - ESCLUSIONE
Il socio illimitatamente responsabile di società di persone non è imprenditore commerciale e pertanto può essere dichiarato fallito non in quanto tale ma, ed in via automatica, per effetto del fallimento della società di cui fa parte. (Tribunale di Mantova, sentenza del 28.3.1996)
FALLIMENTO - PICCOLA SOCIETA' COMMERCIALE- ASSOGGETTABILITA'
Essendo tuttora vigente l'art. 1 co II° u.p. della legge fallimentare la cui legittimità è stata più volte sottoposta, con esito positivo, al vaglio della Corte Costituzionale, la piccola società commerciale è suscettibile di essere dichiarata fallita. (Trib. Mantova, sent. 30.1.1997)
FALLIMENTO – SOCIO RECEDUTO – ASSOGGETTABILITA’ – CONDIZIONI
Il recesso del socio illimitatamente responsabile lo sottrae al fallimento se la fuoriuscita dalla compagine sociale è stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei anteriormente all’insorgenza dello stato d’insolvenza ovvero se, anche in difetto di ciò, essa risale ad oltre un anno prima del fallimento della società. (Trib. Mantova sent. 9.11.1999)
FALLIMENTO – BENI PERVENUTI AL FALLITO PER SUCCESSIONE EREDITARIA NEL CORSO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE
Sussiste l’onere per il curatore di richiedere ex art.35 l.f. l’autorizzazione ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario apparendo analogicamente applicabile il disposto di cui all’art.477 c.c.. Ove l’inventario sia già stato redatto, per effetto di altra accettazione beneficiata, non occorre che il curatore richieda un nuovo inventario stante il disposto di cui all’art.510 c.c.-
FALLIMENTO DELLE SOCIETA’ – MANCANZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE – NOMINA DI CURATORE SPECIALE
Ove manchi il legale rappresentante della società ovvero egli sia incapace (ad esempio perché dichiarato fallito), ai fine del rispetto del disposto di cui all’art. 15 L.F. deve previamente essere richiesta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. cui l’avviso di comparizione avanti il Giudice relatore andrà notificato. (Trib. Mantova, sent. n. 43/1996)
FALLIMENTO – SOCIETA’ ARTIGIANA CESSATA MA NON CANCELLATA – ASSOGGETTABILITA’ - ESCLUSIONE
Non può essere dichiarata fallita la società artigiana che, sebbene non cancellata dal registro delle imprese, abbia cessato la propria attività svolta sempre in tale veste e non l’abbia più ripresa. (Trib. Mantova, decr. 5 ottobre 2000)
FALLITO - ISCRIZIONE ALLA CCIAA
Difetta ogni potere in capo all'A.G.O. e quindi anche al G.D. di rilasciare al fallito l'autorizzazione all'esecuzione di attività lavorativa autonoma al fine di ottenere l'iscrizione presso la CCIAA trattandosi di decisione rimessa esclusivamente all'autorità amministrativa, salvi i provvedimenti di cui all’art. 46 l.f.- (Trib. Mantova, decr. G.D. 16.10.1998)
FALLITO – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL G.D. DA PARTE DI PERSONA FALLITA DI RECARSI ALL’ESTERO.
Può essere concesso, ex art.49 l.f., il permesso al fallito di recarsi all’estero purché a) non vi sia necessità della sua presenza in loco ai fini della procedura e b) venga con precisione indicato il periodo di permanenza all’estero nonché il recapito nel paese straniero fermo restando l’obbligo di rientrare ove ne sorgesse la necessità, rilevandosi che, con sentenza 3.3.1994 N.2080, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento costituisce implicito elemento ostativo al rilascio del passaporto.
FASCICOLO FALLIMENTARE – CONSULTABILITA’
Fatta eccezione per il curatore, i terzi che intendono prendere visione o estrarre copia di atti del fascicolo fallimentare debbono dimostrare di avervi un interesse concreto ed attuale e richiedere specifica autorizzazione al G.D. che dovrà comparativamente valutare gli interessi implicati (ad es. segreto istruttorio penale).
FASCICOLO FALLIMENTARE – CONSULTABILITA’
Il creditore che abbia depositato istanza di ammissione al passivo ha un interesse qualificato a prendere visione delle altre domande di insinuazione come si desume dagli artt.96, comma 2 e 100 l.f. nonché dei verbali di verifica dello stato passivo e del decreto che ne dichiara l’esecutività.
FASCICOLO FALLIMENTARE – RELAZIONE RICHIESTA DIRETTAMENTE DAL P.M. AL CURATORE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Siffatta relazione (diversa da quella di cui all’art.33 l.f.), essendo coperta da segreto istruttorio penale, non deve essere depositata neppure in copia presso la cancelleria fallimentare. Dei fatti dalla stessa emergenti dovrà essere data notizia al G.D. solo se rilevanti ai fini della procedura fallimentare (ad es. scoperta di cespiti non ancora acquisiti alla massa fallimentare; fatti rilevanti ai fini della proposizione dell’azione di cui all’art.146 l.f.).
IMPRESA FAMILIARE – LIQUIDAZIONE – DISCIPLINA APPLICABILE
In difetto di una specifica disciplina sulla liquidazione della impresa familiare deve ritenersi che la fonte normativa per la integrazione delle lacune debba rinvenirsi nelle norme di diritto comune in tema di comunione ereditaria ovvero secondo una diversa prospettiva in quelle del diritto societario. (Trib. Mantova, sent. 3.12.98)
INSINUAZIONE AL PASSIVO – CREDITO DELLA BANCA PER PAGAMENTO DI ASSEGNO DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO- INSUSSISTENZA
Non può essere accolta la domanda di insinuazione al passivo dell’istituto di credito che , successivamente alla dichiarazione di fallimento, abbia effettuato il pagamento di un assegno tratto sul conto corrente dell’imprenditore fallito con riguardo alle somme che esso istituto abbia dovuto restituire ex art. 44 l.f. alla curatela: poiché ai sensi dell’art.78 l.f. il contratto di mandato si è estinto, il pagamento dell’assegno è inefficace nei confronti della curatela e la banca non ha alcun credito nei suoi confronti, né alla fattispecie può trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 71 l.f. che riguarda le diverse ipotesi regolate dagli artt. 64 e ss l.f..
INSINUAZIONE AL PASSIVO-CREDITO FONDIARIO
L'istituto bancario deve in ogni caso proporre domanda di insinuazione al passivo anche se il suo credito deriva da operazioni di credito fondiario e ciò anche nell'ipotesi in cui, avvalendosi del privilegio processuale di cui l'articolo 43 R.D. 646/1905 (ed ora ex art. 41 T.U. 385/1993), abbia portato a termine, in pendenza della procedura concorsuale, l'espropriazione immobiliare. (Trib. Mantova, sent. 25.10.1996)
INSINUAZIONE AL PASSIVO – CREDITO FONDATO SU TITOLO STRAGIUDIZIALE LA CUI ESISTENZA SIA STATA NEGATA DA SENTENZA DI PRIMO GRADO APPELLATA - INAMMISSIBILITÀ
Nell’ipotesi in cui il creditore chieda l’ammissione al passivo del credito fondato su titolo stragiudiziale e sia intervenuta sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’inesistenza del diritto fatto valere , trova analogica applicazione il disposto di cui all’art. 95 l.f. con la conseguenza che il credito in questione potrà essere ammesso al passivo solo a seguito dell’esito favorevole del giudizio pendente avanti al giudice della impugnazione. (Trib. Mantova, sent. 19.3.99)
INSINUAZIONE AL PASSIVO – SPESE PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA
Non possono essere ammesse al passivo le spese legali affrontate per proporre l’insinuazione atteso che, ai sensi dell’art.93 l.f., non è necessario il patrocinio di difensore per proporre l’istanza.
INSINUAZIONE AL PASSIVO – TEMPESTIVITA’
Non può essere esaminata la domanda di ammissione presentata dopo che il G.D. si sia riservato, ex art. 96, comma 4 l.f., di formare lo stato passivo anche se depositata prima del decreto di esecutività dello stesso, atteso che l’ultimo momento per poterla proporre è quello della adunanza dei creditori (cfr. art.96, comma 1 l.f.).
Possono invece essere presi in considerazione eventuali documenti a corredo delle domande tempestivamente presentate.
INSINUAZIONE AL PASSIVO – TERZO DATORE DI IPOTECA
In caso di fallimento del terzo datore di ipoteca (cfr. art.2868 c.c.) il titolare del diritto di prelazione non è legittimato a richiedere l’insinuazione al passivo del primo, non essendo suo creditore, ma potrà proporre domanda di partecipazione alla distribuzione del ricavato. (Trib. Mantova, sent. 26.2.1997)
INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO. ORDINANZE EX ARTT. 186 BIS E 186 TER C.P.C.
Le norme del codice di procedura civile trovano applicazione al procedimento di verificazione dei crediti in quanto compatibili attesa la natura speciale di tale procedimento.
Siffatta compatibilità non sussiste con riguardo ai provvedimenti di cui agli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. attesa la loro natura di provvedimenti anticipatori di condanna laddove la verificazione dei crediti in sede concorsuale ha natura di giudizio di accertamento. (Trib. Mantova, ordinanza 25.5.1998)
INSOLVENZA – SOCIETÀ DI PERSONE
Al fine di valutare se una società di persone si trovi o meno in stato di insolvenza è irrilevante che i singoli soci possiedano un patrimonio sufficiente a garantire le pretese dei creditori sociali. (Trib. Mantova, sent. 28.3.1996)
IPOTECA VOLONTARIA-TERMINE ANNUALE PER LA REVOCA
Ai fini dell'articolo 67 1° co. N. 4 l.f. deve intendersi come data di costituzione dell'ipoteca volontaria quella di iscrizione nei pubblici registri e non invece quella dell'atto pubblico di concessione giàcchè solo con l'iscrizione si verificano gli effetti pregiudizievoli che alterano la c.d par condicio. (Trib. Mantova, sent. 10.4.1997)
IPOTECA VOLONTARIA-REVOCABILITÀ
E’ revocabile ex art. 67 I° co. N. 4 l.f. l’ipoteca accesa a garanzia di un mutuo da utilizzarsi sotto forma di apertura di credito in conto corrente laddove il finanziamento sia volto a ridurre il pregresso scoperto di due conti correnti senza che la società poi fallita abbia acquisito la reale disponibilità della somma erogata. (Trib. Mantova, sent. 10.4.1997)
ISTANZA DI FALLIMENTO – LEGITTIMAZIONE A PROPORRE RICORSO EX ART. 6 L.F. DA PARTE DI CREDITORE CHE AGISCE IN VIA SURROGATORIA
Non è legittimato a proporre istanza di fallimento il creditore che, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., intenda sostituirsi al proprio debitore il quale sia già stato dichiarato fallito giacchè la dichiarazione di fallimento determina la devoluzione in capo esclusivamente al curatore della disponibilità e della amministrazione dei beni del fallito. (Trib. Mantova, provvedimento del G.D. 16.1.1997).
I.V.A. - NOTA DI VARIAZIONE
A seguito della modifica all’art. 26 del d.p.r. 672 operata dal d.l. 79/1997 convertito con l. 140/97 il presupposto per fare luogo alla variazione in diminuzione va individuato esclusivamente nell’effettivo ed accertato inadempimento della obbligazione del pagamento concernente operazioni assoggettate all’I.V.A. e , conseguentemente , il creditore insinuato al passivo del fallimento potrà portare in detrazione la riduzione solo a seguito della ripartizione finale dell’attivo ovvero della chiusura del fallimento per insufficienza di attivo. (Trib. Mantova, decreto del Giudice Delegato 6.10.98)
IVA – OMESSO VERSAMENTO- ISCRIZIONE A RUOLO- NECESSITÀ – ESCLUSIONE
Ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento del credito derivante da omesso versamento dell’ IVA, non è necessaria l’iscrizione a ruolo dei tributi non versati, atteso che l’obbligazione tributaria nasce ex lege con il verificarsi del solo presupposto di fatto normativamente previsto da cui sorgono correlate posizioni di debito e di credito. (Trib. Mantova, sent. 17.12.1998)
LOCAZIONE - SUBINGRESSO AUTOMATICO
L’art. 80 l.f. che prevede il subingresso automatico del curatore nel contratto di locazione in essere al momento della dichiarazione di fallimento concerne unicamente le locazioni stipulate per l’esercizio dell’impresa e non anche quelle riguardanti l’abitazione del fallito o della sua famiglia in quanto i rapporti derivanti da tale contratto hanno natura strettamente personale ex art. 46, n. 1 l.f.- (Trib. Mantova, provvedimento del G.D. 18.12.1997)
LOCAZIONE – GIUSTO COMPENSO
Al giusto compenso previsto dall’art. 80 l.f. va riconosciuta natura di credito privilegiato e non in prededuzione stante l’esplicito richiamo in esso contenuto alla norma di cui all’art. 2764 c.c. e non potendosi considerare la locazione già in essere al momento del fallimento stipulata dagli organi fallimentari per le esigenze della procedura. (Trib. Mantova, provvedimento del G.D. 21.1.1998 e successivo collegiale di conferma 14.5.1998)
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE
Nel caso di mancata comunicazione dell’avviso di deposito dello stato passivo, la opposizione ex art.98 l.f. deve ritenersi tempestiva ove effettuata entro l’anno dal riferito deposito trovando applicazione anche alla materia fallimentare il disposto di cui all’art. 327 c.p.c. – (Trib. Mantova, sent. 17.12.98)
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – DEFINIZIONE CON SENTENZA – NECESSITA’
L’opposizione ex art. 98 l.f. va sempre decisa con sentenza anche ove il Curatore non si opponga all’accoglimento del ricorso atteso che il G.D. non può modificare con proprio decreto lo stato passivo. (Trib. Mantova, sent. 7.5.1998)
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. AL CURATORE – EFFETTI
L’inottemperanza giustificata del curatore all’ordine di esibizione rivoltogli dal G.I. non consente di trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. stante la particolare funzione e posizione rivestita dal primo. (Trib. Mantova, sent. 15.4.1999)
OPZIONE - RINUNCIA
Avendo il diritto di opzione (cfr. art. 2441 c.c.) natura patrimoniale, la rinuncia all'esercizio dello stesso da parte del curatore (in sede ad esempio di aumento di capitale da parte di società partecipata da società fallita) deve essere autorizzata con le forme di cui all'articolo 35 l. f.-
ORDINANZA DI VENDITA DI IMMOBILI – CORREZIONE
E’ applicabile anche nell’ambito della procedura concorsuale il procedimento di cui agli artt. 287 e ss. C.p.c. alla ordinanza di vendita di beni immobili ove la vendita abbia già avuto luogo e l’ordinanza non possa pertanto essere revocata ex art. 487 c.p.c. e purchè sussista identità tra il cespite posto in vendita e quello appreso alla massa fallimentare. (Trib. Mantova, ordinanza di correzione 9.4.1998)
PIANO DI RIPARTO. CONTESTAZIONE. AMBITO - PREDEDUZIONE
Le ragioni di prelazione e di prededuzione devono necessariamente essere contenute nella domanda di ammissione con la conseguenza che la prededuzione non richiesta con il ricorso ex art. 93 l.f. non può essere fatta valere per la prima volta in sede di osservazioni al progetto di riparto, atteso che in tale fase è consentito solo un controllo sulle decisioni già prese in sede di formazione dello stato passivo, sulla graduazione dei crediti, e sull’ammontare della somma da distribuire. (Trib. Mantova, decreto del Giudice Delegato 27.8.98).
PIANO DI RIPARTO – CONTESTAZIONE - AMBITO
In sede di distribuzione del ricavato della liquidazione avvenuta in sede fallimentare è precluso l’esame di questioni relative alla esistenza ed all’ammontare dei crediti ammessi stante l’efficacia preclusiva dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato. (Trib. Mantova, decreto del Giudice Delegato 31.3.1996)
PIANO DI RIPARTO – CONCORSO FRA CREDITI IPOTECARI E CREDITI PREDEDUCIBILI
In sede di ripartizione delle somme ricavate dalla vendita di immobili gravati da ipoteca i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili che ineriscono ad obbligazioni sorte nel corso dell’amministrazione controllata salvo che questi ultimi si ricolleghino ad attività specificamente dirette ad incrementare, amministrare o a liquidare i cespiti in questione. (Trib. Mantova, decr. 14.1.2000)
PIANO DI RIPARTO – ART. 6 BIS D.L. 328/97
In sede di predisposizione del piano di riparto nell’ambito delle procedure concorsuali in essere alla data del 29-11-1997 vanno applicate le agevolazioni previste dall’art. 6 bis del d.l. 328/97 come modificato dall’art. 20 della l. 28/99 in tema di crediti tributari. (Trib. Mantova decr. G.D. 19.11.1999)
PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS C.C., AZIONI REVOCATORIE E RISARCITORIE
Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. debbono ritenersi beni mobili sia i crediti che le somme recuperate a seguito dell'utile esperimento di azioni revocatorie o di risarcimento danni ciò desumendosi dal combinato disposto di cui agli artt. 812 e 813 c.c..
PRIVILEGIO - COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA SUGLI IMMOBILI, GRADUAZIONE
I crediti aventi collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 II co. c.c. non concorrono fra loro in misura proporzionale e ciò in quanto mantengono la graduazione stabilita dagli artt. 2777 e 2778 c.c.; tale principio è stato da ultimo applicato nel decreto di esecutività del piano di riparto di cui al fallimento n. 35/00 emesso il 4-11-2004 Trib. Mantova 26 novembre 2004
PRIVILEGIO - SPETTANZA
- contributo di urbanizzazione: non spetta il privilegio di cui all’art. 2752 comma 4 c.c. a tale contributo non trattandosi di tributo previsto dalla legge sulla finanza locale;
- ICIAP: V. La motivazione che precede (Trib. Mantova, sent. 7.1.2000);
- contributo a favore di enti previdenziali privati (es. F.A.S.I , PREVINDAI): non spetta il privilegio di cui all’art. 2754 c.c. poiché tali enti non gestiscono forme di previdenza obbligatorie previste dalla legge;
- sanzioni amministrative previste dalla legge 689/81 in caso di violazione di norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria: non spetta il privilegio di cui all’art. 2754 c.c. non essendo la sanzione amministrativa (che è diversa dalla sanzione civile) un accessorio del credito previdenziale;
- interessi su crediti privilegiati diversi da quelli su crediti di lavoro (es. crediti tributari): sia quelli prefallimentari che quelli postfallimentari non godono del privilegio e vanno quindi ammessi al passivo in via chirografaria per effetto del mancato richiamo dell’art. 2749 c.c. da parte degli artt. 54 e 55 l.f. ;(Trib. Mantova, sent. 22.2.1996)
- credito dei professionisti: diritti ed onorari liquidati in decreto ingiuntivo. Non spetta il privilegio di cui all’art. 2755 c.c. trattandosi di spese sostenute per l’accertamento del credito e non per il compimento di atti conservativi;
- credito dei professionisti: diritti ed onorari concernenti il precetto ed il successivo pignoramento. Spetta il privilegio di cui all'art. 2755 c.c. ove i beni pignorati siano stati acquisiti al passivo fallimentare (trattandosi di privilegio speciale) e ove non si tratti di pignoramento successivo in quanto, in tale ipotesi, viene meno l'utilità della spesa per la massa dei creditori.
- credito dei professionisti: spetta il privilegio di cui all’art.2751 bis n.2 c.c. ove il credito riguardi gli ultimi due anni di prestazioni professionali prescindendosi dal fatto che le stesse si siano esaurite nel biennio anteriore alla data di dichiarazione del fallimento;
- credito della Cassa Operai Edili: hanno natura privilegiata ex art.2751 bis n.1 c.c. solamente gli importi per ferie, gratifica natalizia e riposi annui mentre le ulteriori somme facenti parte dei contributi unificati vanno ammesse al passivo in via chirografaria, né alle stesse può essere riconosciuto il privilegio di cui all’art.2754 c.c. poiché la C.O.E. non gestisce forme di previdenza obbligatoria previste dalla legge; (Trib. Mantova, sent. 15.6.2000)
- credito agrario: non può essere riconosciuto il privilegio di cui all’art.2766 c.c. al credito concesso per l’acquisto di bestiame ove l’impresa mutuataria abbia natura commerciale e comunque ove non sussistano i requisiti di cui all’art.9 del D.M. 23.1.1928. (Trib. Mantova, sent. 19.6.1997)
Poiché il privilegio speciale nasce non soltanto in funzione del credito ma anche in dipendenza della esistenza attuale del bene su cui deve essere esercitato, il credito insinuato non può essere ammesso al passivo in via privilegiata quando il bene gravato da privilegio speciale, al momento della dichiarazione di fallimento, non esiste più nel patrimonio del fallito quale che sia la causa della sua mancanza, e ciò anche nel caso di avvenuta alienazione nel corso della procedura di concordato preventivo (nella fase anteriore all'omologazione) poi sfociata in fallimento. (Trib. Mantova, sent. 16.4.1998)
PRIVILEGIO – SPESE AFFRONTATE DAL CREDITORE PER PROVOCARE LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO
Siffatte spese (ma solo quelle del primo istante) debbono considerarsi come spese di giustizia sostenute per il compimento di atti conservativi dovendosi equiparare la dichiarazione di fallimento ad un pignoramento generale sui beni del debitore a vantaggio dell’intera massa dei creditori ed alla stessa va quindi riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2755 c.c.- (Trib. Mantova, sent. 28.3.1996)
I dati raccolti nell’espletamento del servizio della centralizzazione dei rischi bancari effettuato dalla Banca d’Italia sono coperti dal segreto d’ufficio e pertanto è inammissibile l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto nei confronti dei funzionari della medesima. (Trib. Mantova, ordinanza G.I. 14.1.99)
Poichè l'azione revocatoria fallimentare ha carattere restitutorio -recuperatorio, può essere concesso – ricorrendo gli altri presupposti di cui all'articolo 670 c.p.c. -, il sequestro giudiziario strumentalmente proposto al fine di ottenere, nel merito, la revoca del contratto d'affitto d'azienda. (Trib. Mantova, provvedimento cautelare 13.5.97)
L’anomalo andamento del conto acceso (nella specie rilevante esposizione debitoria del conto corrente mantenutasi per circa un anno) e la apertura di nuovo conto corrente garantita da ipoteca volontaria, costituiscono prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte di soggetto professionalmente qualificato quale è un istituto bancario. (Tribunale di Mantova, sentenza del 13.5.1997)
L’atto di retrocessione di immobile stipulato al mero fine di risolvere consensualmente la precedente compravendita e senza l’intento solutorio di determinare l’estinzione del debito dell’acquirente nei confronti del venditore non è qualificabile come datio in solutum e pertanto non è revocabile ex art. 67 I co. n. 2 l.f. - ( Trib. Mantova 12.7.1999)
RIABILITAZIONE CIVILE – D. LGS. 507/99 - EFFETTI
Per effetto della depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista, la condanna subita a tale titolo non costituisce più condizione ostativa alla pronuncia di riabilitazione. (Trib. Mantova 9.3.2000)
SEQUESTRO CONSERVATIVO EX ART. 146 L.F. – COMPETENZA DEL G.D. – SUSSISTENZA
Rientra nella competenza del G.D. il potere di emettere la misura cautelare prevista dall’art. 146 l.f. stante la natura speciale di tale norma non incompatibile con la disciplina cautelare uniforme. (Trib. Mantova decreti del G.D. 28-9-1999 e del Tribunale 9-11-1999)
La qualità di socio di società di capitali non è di per sé incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società purché sia in concreto ravvisabile un rapporto di subordinazione fra tale socio e l’organo preposto all’amministrazione. (Trib. Mantova 20.1.2000)
Il titolare di un diritto di prelazione sugli immobili appresi dal fallimento senza essere creditore del medesimo non ha titolo per insinuarsi al passivo fallimentare ma potrà concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita senza soggiacere alle regole della verifica. (Trib. Mantova, sent. 14.1.1999)
|
Giurisprudenza fallimentare
L'industria del fallimento cresce, purtroppo, a dismisura. Nessun capo politico riesce ad orientare questa mostruosa macchina che viene posta al servizio di banche fallimentari che vogliono recuperare i soldi che hanno perso con la slot machine borsistica, attraverso l'impoverimento di beni statali e privati che non possono pagare, non perché non vogliono, ma perché sono essi stessi già stati penalizzati dai costi bancari di giustizia e quindi statali, perché questo stato li fa permanere, derivati dalla crisi 2008-2015. Come l'industria dell'incenerimento di vecchiette, perché troppo onerose da sostenere da parte del sistema pensionistico italiano, e remunerative solo per l'industria mortuaria, anche l'industria fallimentare, funziona allo stesso modo: Giudici, avvocati, tribunali inconsapevoli del senso del bene comune, eseguono freddamente le esecuzioni, senza nulla capire di bilanci, e ponendo requisiti di infallibilità spesso illogici ed inattuabili da parte di qualsiasi azienda a meno di non vedere la propria parcellizzazione contraria ai dettami della crescita tout cour imposta dalle banche e dal monetarismo europeo.
Iscriviti a:
Post (Atom)