martedì 2 luglio 2013

Concordato in bianco

cito:

Concordato preventivo in bianco : i nuovi limiti !

Concordato, stretta sugli abusi


Sarà meno facile per il debitore abusare del concordato preventivo con riserva. È quanto emerge dalle modifiche introdotte dal cosiddetto decreto Fare, approvato dal consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede ora novità proprio sulle modalità di presentazione della domanda di concordato preventivo «in bianco» e sugli adempimenti del debitore nella fase di pre concordato. L’art. 81 del decreto va così a modificare e integrare il sesto, settimo e ottavo comma dell’art. 161 della legge fallimentare.

Il governo ha accolto i suggerimenti degli operatori volti a risolvere le criticità manifestate in primis dai principali tribunali italiani. In primo luogo, infatti, tra le modifiche (si veda tabella) è stato scongiurato il «ritorno al passato» come richiesto da Confindustria: non è stata reintrodotta una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, ma è stata tuttavia accentuata la necessaria trasparenza di informativa, a tutela dei creditori, nella fase di pre concordato.
Innanzitutto, la trasparenza viene attuata con l’obbligo per il debitore di allegare alla domanda di pre concordato (oltre agli ultimi tre bilanci) anche un elenco dettagliato dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti. Così, pure, l’informativa periodica finanziaria è obbligatoria e non più a discrezione del tribunale. Deve avere cadenza almeno mensile ed essere inserita nel registro imprese, a cura della cancelleria del tribunale, entro le 24 ore successive al deposito.

Il debitore deve, inoltre, ragguagliare il tribunale circa le iniziative e le attività intraprese per definire la proposta e il piano da sottoporre ai creditori, cosicché non sarà più possibile prendere tempo e non pagare i creditori, in quanto in caso di comportamento inadeguato del debitore il tribunale può sempre accorciare il termine assegnato.
La pubblicazione della situazione finanziaria mette poi allo scoperto il debitore, perché i creditori potranno valutare se presentare istanza di fallimento o attendere. La situazione finanziaria e debitoria difficilmente potrà essere alterata dal debitore, in quanto il tribunale ora può nominare, già dal primo decreto con cui assegna il termine, un commissario giudiziale, il quale deve sorvegliare l’operato, esaminare le scritture contabili, che il debitore ha l’obbligo di mettere a disposizione del tribunale e del commissario, e deve riferire di eventuali atti in frode ai creditori, come indicati dall’art. 173 l. fall.

Certamente lo strumento del pre concordato diviene più rigido, almeno per quei soggetti che ne volevano abusare. Tuttavia, una problematica che il decreto non risolve viene anzi accentuata. Infatti, si rischia ora l’abuso di dichiarazione di fallimento per denunce dei commissari giudiziali. L’impennata di domande di concordato preventivo sta portando i tribunali a nominare commissari giudiziali che hanno come «matrice» quella di curatore fallimentare. Ruolo e attività ben diversi da quelli del commissario giudiziale. Il decreto approvato dal governo non accoglie la proposta di inibire a chi ha svolto il ruolo di commissario giudiziale anche il ruolo di curatore fallimentare nel successivo fallimento. Una scelta che può portare a un conflitto di interessi dei commissari giudiziali che ambiscono a divenire curatori fallimentari nella successiva procedura.

Replico: bah

Criteri per il concordato


Roma, 04-07-2010
"Le imprese fanno appello al Parlamento e al Governo, al Presidente Berlusconi e al Ministro Tremonti affinchè vengano modificate queste norme, che, nella formulazione attuale, costituiscono violazioni gravi dei diritti dei contribuenti e nulla hanno a che fare con il contrasto all'evasione".
Confindustria e Rete Imprese Italia, che riunisce Confcommercio, Confartigianato, CNA; Casartigiani, Confesercenti, lanciano un allarme congiunto su alcune norme fiscali della manovra economica (su compensazione debiti-crediti e su limiti a rimborsi fiscali) che - spiegano in una nota unitaria - rischiano di creare forti contenziosi di carattere costituzionale e di avere "conseguenze irreparabili specie per le piccole e medie imprese".
Confindustria e Rete Imprese Italia (Confcommercio, Confartigianato, CNA; Casartigiani, Confesercenti) - è scritto nella nota congiunta - "ribadiscono le preoccupazioni già espresse nei giorni scorsi, in merito alle misure contenute nella manovra finanziaria relative alla riscossione (art. 38) e alla compensazione dei debiti e crediti fiscali (art.31)".

Le norme sono altamente tecniche e sono state introdotte indicandole come misure anti-evasione. Ma le imprese ritengono che siano troppo decise e mettano in difficolta' soprattutto le Pmi: Inoltre, le soluzioni finora indicate non sarebbero sufficienti ad evitare problemi per le imprese.
"La proposta che è stata avanzata in Commissione Bilancio al Senato di portare da 150 a 300 giorni la durata massima della sospensione giudiziale degli atti di recupero dei crediti verso l'amministrazione - è scritto nella nota - non risolve il problema, a fronte del fatto che la durata media dei soli procedimenti di primo grado supera i 700 giorni. Se passasse questa norma, il contribuente sarebbe costretto, pena il pignoramento, a pagare gli importi richiesti dall'amministrazione, pur essendo ancora in attesa di sentenza e a fronte di pretese che nella grande maggioranza dei casi risulteranno successivamente non fondate".

Per le imprese italiane "ciò non è accettabile, darà luogo a contenziosi, anche in punto di legittimità costituzionale, in molti casi porterà a conseguenze irreparabili, specie per le piccole e medie imprese. Per rimediare al problema - indicano - occorre che la sospensiva duri quantomeno sino alla sentenza di primo grado".

L'altra misura "che desta allarme - spiegano Confindustria e Rete Imprese - riguarda il divieto di effettuare compensazioni fra crediti e debiti fiscali in presenza di accertamenti anche di importo modesto (1.500 euro)". "Come si è già fatto osservare - è scritto nella nota - il divieto di compensazione può essere imposto, ma solo quando vi sia la piena certezza del debito fiscale, ossia quando lo stesso sia iscritto a ruolo definitivo. A riguardo si fa notare che il titolo della rubrica (riportato anche nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica) recita: "Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi". Nel testo dell'articolo 31 si fa invece riferimento a debiti "iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori" e si omette la qualificazione "definitivo"".

"Stupisce ed allarma - dicono le confederazioni industriali e imprenditoriali - il fatto che, sino ad oggi, non si è riscontrata alcuna disponibilità da parte del Governo a introdurre nel testo questa qualificazione, che appare invece assolutamente necessaria per tutelare i diritti dei contribuenti. Si ribadisce infine che le sanzioni previste nel caso di violazione del divieto di compensazione (il 50% dell'importo indebitamente compensato) sono del tutto sproporzionate".

Ecco cosa pensano le migliori menti sulle ragioni delle crisi aziendali

Cito:


Cause della crisi aziendale e considerazioni

Secondo la mia esperienza  diverse sono le ragioni della INTERNE della crisi .
1 Scarso management
2 Mancanza  di adeguata pianificazione finanaziaria
3 Mancanza di gestione del capitale circolante
4 Scarso controllo dei costi
5 Scarsa  gestione delle   vendite
6 Sovradimensionamento
7 Ricerca  di progetti esagerati
8  Errate acquisizioni
9 Scarsa organizzazione  e bassa efficenza
10Assenza di scelte finanziarie  adeguate

Le Cause  esterne della  Crisi
1 Globalizzazione
2 Sovracapacità produttiva 
3 Competizione con paesi a basso  costo lavoro
4 Killer app


Vediamo  un po

1.Management 
1 nelle aziende italiane  il managemet di solito sono i figli  dell' imprenditore, i figli delle sorelle e cosi via  fino ai cugini poveri..
Il problema e  che il Dna ha delle varianze .
Per certo Andrea, mia figlia ,  non ristrutterà mai aziende in crisi... ma sarà un ottima stilista di moda hit pop ( dice ) Il suo talento e' evidente  ad occhio  nudo quando   taglia  e  cuce abiti  impossibili.. dal look inusuale e unico...
Se  dovessi pensare di iscriverla ad economia e un giorno  portarla  con me al mio  fianco a lavorare   la ucciderei..
Quando si arriva in una azienda  Italiana  di medie dimensioni  il problema c' e quasisempre ma anche perchè  di solito non si sanno scegliere i manager  il risultato devastante è il mancato  passaggio generazionale e con esso la crisi. 
Questo è il risultato a cui  io stesso  credevo impossibile si potesse arrivare eppure oggi e la  realtà
Non abbiamo una  generazione di  imprenditori

2 La scarsa  pianificazione finanziaria e colpa dell' imprenditore ma ancora di piu del sistema bancario italiano  che dava soldi a tutti  sino al 2008... Le  imprese non sono state educate al rispetto del denaro prestato ... e alla  aottimizzazione dello stesso..
Cosi  si e pensato anziche di ricapitalizzare le aziende di speculare in borsa e  fare villette  il risultato è aver  bruciato il futuro...

replico
Nessuna conoscenza della realtà.

Concordati per trasportatori

Cito:

Concordato Preventivo di aziende di autotrasporto conto terzi

 
Il ministero dei Trasporti ha diffuso l'11 maggio 2012 una circolare sulla dimostrazione del requisito d'idoneità finanziaria per l'attività di autotrasportatore per conto terzi, nell'ambito dell'applicazione del Regolamento comunitario 1071/2009.
Il Regolamento europeo prevede che l'impresa di autotrasporto devono dimostrare ogni anno di avere un capitale proprio pari o superiore a 9000 euro per il primo autoveicolo, cui bisogna aggiungere 5000 euro per ogni autoveicolo in più (esclusi quelli rimorchiati e quelli motorizzati con massa complessiva fino a 1,5 tonnellate).
 Credo che   con la crisi che c'e e il fatto che le aziende  di autotrasporto da almeno 2 anni sono sovradimensionate il rispetto dei sovracitati parametri è pura ipocresia  per piu del 50 %  degli operatori nazionali.
Tutti  fuori legge ?   E  cosa  fare nel caso di concordato  con patrimonio negatvo ?
La limitazione vale lo stesso ?
Si puo  fare un cocnordato in continuità?
Un bel problema.. !
 La norma prevede però una eccezione, consentendo all'impresa di garantire il rispetto dell'idoneità finanziaria mediante un'attestazione, come garanzie bancarie e assicurazioni. Tra le assicurazioni sono comprese quelle di responsabilità professionale emesse da banche o altri organismi finanziari, che si dichiarano fideiussori in solido dell'impresa per gli importi necessari all'idoneità.
La circolare ministeriale entra nel merito di questa disposizione, precisando che devono sottostare alla dimostrazione del requisito d'idoneità finanziaria tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, ossia società di capitali, imprese individuali, società di persone, cooperative e consorzi.
Per quanto riguarda l'identificazione dell'importo entro cui garantire l'idoneità, la circolare chiarisce che la norma non chiede di rappresentare l'intero capitale dell'impresa, ma pretende che esista un patrimonio pari ad almeno quello rappresentato dal Regolamento. Quindi, la certificazione può riguardare solo una parte del patrimonio dell'impresa o dell'imprenditore. Se si certifica un importo superiore, ciò potrà valere per immettere in circolazione altri autoveicoli. Inoltre, le attestazioni d'idoneità valgono fino al 4 dicembre 2012 (e comunque per la durata di un anno).
Il capitale di riferimento deve essere quello rilevabile nei conti annuali dell'impresa (comprese le riserve) e dipende dalla natura giuridica dell'impresa. Per esempio, nelle società di capitali bisogna riferirsi esclusivamente al capitale ed alle riserve evidenziate nel bilancio di esercizio, mentre per le imprese individuali e per le società di persone, oltre al patrimonio dell'impresa, si potrà considerare anche quello personale dell'imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili. La circolare entra nel dettaglio di queste situazioni al capitolo 4, mentre in quello successivo chiarisce la questione inerente la certificazione dei valori su cui si basa l'idoneità finanziaria, che deve essere svolta da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto. La circolare precisa quelli sono tali soggetti, in funzione della natura giuridica dell'impresa.
Uno specifico capitolo (il settimo) è dedicato alla dimostrazione del requisito d'idoneità finanziaria mediante una fideiussione o una polizza di responsabilità professionale. Quest'ultima deve valere almeno un anno e deve essere emessa da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari autorizzati ed iscritti ai rispettivi albi professionali.

Rispondo: mi sembra che i parametri adottati siano completamente sballati.