sabato 17 novembre 2012

Come concordare

cito:



Ecco  un altro esempio di  corretta comunicazione  effettuata  per un nostro cliente

Oggetto  : concordato preventivo  di  .    

Egregi signori  con  la presente  vi comunichiamo che il nostro studio e’ stato incaricato  dalla  societa’  ad assisterla nella predisposizione della domanda di concordato che  e stata presentata in data   presso il tribunale civile e penale  di    .
·      La società   è stata   ammessa  con decreto ai sensi  dell art 162 legge fallimentare  al concordato in data  27 09 2012. 
·       Ciò significa che  il  tribunale civile e penale   di Milano ha già effettuato una analisi della domanda di concordato  verificando  che il ricorso contiene tutti gli elementi previsti  dall’ art 160 Legge Fallimentare 

·      Con provvedimento del Giudice emesso in data   è stato nominato commissario la   Dottoressa …con  ufficio in Milano  via ….  Tel    fax …  @ mail
·      Il provvedimento non fissa un termine per la  comunicazione ai creditori , (contrariamente al disposto dell’ art  163  2 comma punto 2 legge fallimentare )
·      La data in cui ci sarà  la discussione e il  voto per omologare il concordato e quindi renderlo di fatto obbligatorio a tutti i creditori della società è  stata fissata dal provvedimento alla data del  14 12  2012 .
·      Con decreto è stata   fissato  il deposito presso il conto della cancelleria fallimentare del tribunale  di Milano di euro 12000. ( conto intestato alla Bnl ).
·      Allo stato attuale quindi  la società e’ in attesa di conoscere l’ esito del voto dei sui creditori .
·      Durante la procedura, secondo le disposizioni dell’ articolo 167  legge fallimentare “ il debitore ( ovvero l’ amministratore della società il sig……..)conserva l’ amministrazione  e l’ esercizio dell’ impresa sotto la vigilanza  del Commissario “
·      Sempre l’ art 167 legge  Fallimentare  prevede che gli atti eccedenti l’ ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal  giudice, salvo che il tribunale non disponga diversamente  come nel caso di specie laddove ha autorizzato il sig ……….a compierli sino all’ ammontare di euro  1,000,00
 Alfine di facilitare la comprensione di cio’ che sta avvenendo e  consentirvi  di meglio operare con la societa’  ci permettiamo  di  illustrarvi Il ruolo del commissario nella  procedura di concordato preventivo.
Esso  deve  :
·      procedere alla verifica dell’elenco dei creditori sulla base delle scritture contabili
·      inviare ai medesimi creditori le raccomandate (art. 171 2° comma legge  fallimentare ) contenenti le proposte e la data di convocazione per l’udienza fissata dal Tribunale.
·      procedere all’inventario dei beni e predispone la relazione art. 172 legge  fallimentare sulle cause del dissesto, sulla proposta di concordato, e sulle garanzie offerte e la deposita almeno tre giorni prima dell’adunanza dei creditori.
·      All’udienza fissata per l’adunanza dei creditori davanti al giudice, il Commissario illustra la propria relazione e il giudice dispone procedersi alla votazione ai fini del calcolo delle maggioranze.


ADEMPIMENTI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

·      Accettare l’incarico;
·      Ritirare in Cancelleria copia del decreto di ammissione e relativa documentazione;
·      Ritirare in Cancelleria il deposito spese;
·      Richiedere con istanza la nomina di istituto di credito in cui effettuare il deposito della somma indicata in decreto e depositata dal debitore;
·      Depositare in Cancelleria copia delle eventuali ulteriori pubblicazioni ordinate.
·      Sulla base delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori depositato dal debitore, inviare lettera a tutti i creditori mediante raccomandata (consigliabile A/R) in cui: comunica l’avvenuta ammissione alla procedura della società, indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato, richiede l’espressione di voto e l’entità del credito da loro vantato (allegato su internet);
·      Richiedere al G. D., se è necessario, la nomina di uno stimatore per la valutazione dei beni (immobili, partecipazioni, azienda, merci, ecc.);
·      In presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, eseguire la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti (conservatoria pubblici registri per gli immobili, PRA per gli autoveicoli, capitaneria di porto per le navi e compartimento dei trasporti per gli aeromobili);
·      Vigilare sull’amministrazione dei beni verificando che l’imprenditore non effettui alcun pagamento ai creditori  diversi da quelli  privilegiati e in prededuzione , o intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato.
·      Ciò significa che l’ amministratore della società può effettuare tutti pagamenti relativi alle spese relative alla procedura come bonifici per spese di pubblicazioni , per annunci, per aste , pagamenti di contributi , di imposte di consulenti in prededuzione ,  pagamento delle  spese legali , ogni altra spesa relativa alla procedura e prevista dal piano di concordato  LIBERAMENTE .
·       Ovviamente  al commissario spetta SOLO il diritto di vigilare sull’ amministrazione dei beni , VERIFICANDO LA CONTABILITA E I PAGAMENTI , ma NON HA  DIRITTO DI VETO  SU NESSUN ATTO O PAGAMENTO  EFFETTUATIO DALL’ AMMINISTATORE  CHE SI ATTINE ALLE REGOLE SUDDETTE .  Pertanto in relazione al l’uso del conto corrente lo stesso  e’ liberamente utilizzabile  dalla società  che provvedere a far visionare la contabilita e i movimenti contabili al commissario
·      Il commissario  deve redigere l’inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Tale relazione deve essere depositata in cancelleria nei termini indicati dal G.D. e comunque almeno 3 giorni prima dell’adunanza dei creditori.
·      L’inventario del patrimonio del debitore, di cui al punto precedente, è redatto sulla base della contabilità, delle risposte pervenute dai creditori, delle perizie, delle informazioni comunque raccolte distinto tra attivo e passivo chirografario e privilegiato;
·      Richiedere al Tribunale di voler opportunamente fissare il limite entro il quale effettuare pagamenti senza autorizzazione del medesimo Tribunale; e ciò al fine di alleggerire la procedura da inutili adempimenti (art. 167 u.c.)

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