cito:
Ecco un altro esempio di corretta comunicazione effettuata per un nostro cliente
Oggetto : concordato preventivo di .
Egregi signori con la presente vi comunichiamo che il nostro studio e’ stato incaricato dalla societa’ ad assisterla nella predisposizione della domanda di concordato che e stata presentata in data presso il tribunale civile e penale di .
· La società è stata ammessa con decreto ai sensi dell art 162 legge fallimentare al concordato in data 27 09 2012.
· Ciò significa che il tribunale civile e penale di Milano ha già effettuato una analisi della domanda di concordato verificando che il ricorso contiene tutti gli elementi previsti dall’ art 160 Legge Fallimentare
· Con provvedimento del Giudice emesso in data è stato nominato commissario la Dottoressa …con ufficio in Milano via …. Tel fax … @ mail
· Il provvedimento non fissa un termine per la comunicazione ai creditori , (contrariamente al disposto dell’ art 163 2 comma punto 2 legge fallimentare )
· La data in cui ci sarà la discussione e il voto per omologare il concordato e quindi renderlo di fatto obbligatorio a tutti i creditori della società è stata fissata dal provvedimento alla data del 14 12 2012 .
· Con decreto è stata fissato il deposito presso il conto della cancelleria fallimentare del tribunale di Milano di euro 12000. ( conto intestato alla Bnl ).
· Allo stato attuale quindi la società e’ in attesa di conoscere l’ esito del voto dei sui creditori .
· Durante la procedura, secondo le disposizioni dell’ articolo 167 legge fallimentare “ il debitore ( ovvero l’ amministratore della società il sig……..)conserva l’ amministrazione e l’ esercizio dell’ impresa sotto la vigilanza del Commissario “
· Sempre l’ art 167 legge Fallimentare prevede che gli atti eccedenti l’ ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal giudice, salvo che il tribunale non disponga diversamente come nel caso di specie laddove ha autorizzato il sig ……….a compierli sino all’ ammontare di euro 1,000,00
Alfine di facilitare la comprensione di cio’ che sta avvenendo e consentirvi di meglio operare con la societa’ ci permettiamo di illustrarvi Il ruolo del commissario nella procedura di concordato preventivo.
Esso deve :
· procedere alla verifica dell’elenco dei creditori sulla base delle scritture contabili
· inviare ai medesimi creditori le raccomandate (art. 171 2° comma legge fallimentare ) contenenti le proposte e la data di convocazione per l’udienza fissata dal Tribunale.
· procedere all’inventario dei beni e predispone la relazione art. 172 legge fallimentare sulle cause del dissesto, sulla proposta di concordato, e sulle garanzie offerte e la deposita almeno tre giorni prima dell’adunanza dei creditori.
· All’udienza fissata per l’adunanza dei creditori davanti al giudice, il Commissario illustra la propria relazione e il giudice dispone procedersi alla votazione ai fini del calcolo delle maggioranze.
ADEMPIMENTI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
· Accettare l’incarico;
· Ritirare in Cancelleria copia del decreto di ammissione e relativa documentazione;
· Ritirare in Cancelleria il deposito spese;
· Richiedere con istanza la nomina di istituto di credito in cui effettuare il deposito della somma indicata in decreto e depositata dal debitore;
· Depositare in Cancelleria copia delle eventuali ulteriori pubblicazioni ordinate.
· Sulla base delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori depositato dal debitore, inviare lettera a tutti i creditori mediante raccomandata (consigliabile A/R) in cui: comunica l’avvenuta ammissione alla procedura della società, indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato, richiede l’espressione di voto e l’entità del credito da loro vantato (allegato su internet);
· Richiedere al G. D., se è necessario, la nomina di uno stimatore per la valutazione dei beni (immobili, partecipazioni, azienda, merci, ecc.);
· In presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, eseguire la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti (conservatoria pubblici registri per gli immobili, PRA per gli autoveicoli, capitaneria di porto per le navi e compartimento dei trasporti per gli aeromobili);
· Vigilare sull’amministrazione dei beni verificando che l’imprenditore non effettui alcun pagamento ai creditori diversi da quelli privilegiati e in prededuzione , o intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato.
· Ciò significa che l’ amministratore della società può effettuare tutti pagamenti relativi alle spese relative alla procedura come bonifici per spese di pubblicazioni , per annunci, per aste , pagamenti di contributi , di imposte di consulenti in prededuzione , pagamento delle spese legali , ogni altra spesa relativa alla procedura e prevista dal piano di concordato LIBERAMENTE .
· Ovviamente al commissario spetta SOLO il diritto di vigilare sull’ amministrazione dei beni , VERIFICANDO LA CONTABILITA E I PAGAMENTI , ma NON HA DIRITTO DI VETO SU NESSUN ATTO O PAGAMENTO EFFETTUATIO DALL’ AMMINISTATORE CHE SI ATTINE ALLE REGOLE SUDDETTE . Pertanto in relazione al l’uso del conto corrente lo stesso e’ liberamente utilizzabile dalla società che provvedere a far visionare la contabilita e i movimenti contabili al commissario
· Il commissario deve redigere l’inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Tale relazione deve essere depositata in cancelleria nei termini indicati dal G.D. e comunque almeno 3 giorni prima dell’adunanza dei creditori.
· L’inventario del patrimonio del debitore, di cui al punto precedente, è redatto sulla base della contabilità, delle risposte pervenute dai creditori, delle perizie, delle informazioni comunque raccolte distinto tra attivo e passivo chirografario e privilegiato;
· Richiedere al Tribunale di voler opportunamente fissare il limite entro il quale effettuare pagamenti senza autorizzazione del medesimo Tribunale; e ciò al fine di alleggerire la procedura da inutili adempimenti (art. 167 u.c.)
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