sabato 17 novembre 2012

Concordare con lettera a perta


cito:

tribunale Mantova, 27 settembre 2012 - Pres. Villani - Est. Laura De Simone.
Concordato preventivo - Domanda "in bianco" ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f. - Valutazioni preliminari del Tribunale.

Concordato preventivo - Domanda "in bianco" ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f. - Termine superiore a sessanta giorni - Motivazione dell'istanza.

Concordato preventivo - Domanda "in bianco" ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f. - Richiesta di sospensione di contratti pendenti - Necessità di motivazione dell'istanza.

Sospensione dei termini presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma - Possibilità di deroga.
Quando è proposta domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "in bianco", ai sensi del VI comma dell'art. 161 l.f., il tribunale è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo.  

Commento: credo che oramai si stai conosolidando questo oriendamento   formalistico e  non sostanzaie a conferma del  sempre  minore possibilita  legale di ingerenza del tribunale  nelle scelte dell' imprenditore  in  crisi

Quando è proposta domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "in bianco", ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f., la richiesta di un termine superiore a sessanta giorni per l'integrazione della domanda deve essere motivata. 

Commento   :  ritengo che sia  una giusta richiesta che attiene alla necessaria istruttoria che deve essere fatta anche in presenza di un concordato senza piano. Questa richiesta deve essere  colta dagli operatori come  una  opportunità  piuttosto che un limite.

Direi che   si dovrebbe  sempre motivare adeguatamente ed in dettaglio il perchè il tempo e importante...nella predisposizione del piano definitivo .Per esperienza vi dico che il tempo è proprio la cosa e la variabile più importante  e far partecipi i giudici di questa esigenza fa comprendere in concreto che lavoro i professionisti  della  societa, gli estensori del piano, gli advisor legali e finanziari stanno svolgendo, Questo ovviamente a discapito della leggenda che viene  venduta nei tribunali di tutta italia  che  vuole identificare i professionisti  della societa'   in crisi come dei masnadieri all' arrembaggio .

Questa  falsa rappresentazione , secondo la mia esperienza , è venduta ai giudici più giovani e con meno esperienza dalla  vecchia e obsoleta classe di vecchi professionisti che nei tribunali italiani hanno  chissa come  mai ... da sempre..... i piu prestigiosi  incarichi di commissari giudiziali e di curatori  e che cercano di preservare il loro fatturato a tutti i costi...  

Mi è capitato recentemente questo in tribunale ...del  nord dove ho incontrato una vera e propia associazione a deliquere .

Non ci crederete ma ho toccato  con mano  la collusione del commissario  giudiziario con i professionsiti  di una  società che voleva acquisire una azienda in crisi in cui  io ero attestatore....  

Non ci credete ? 

In sostanza il commissario  giudiziario  un nonnetto arcigno e malvagio con piu di 80 anni ( non è  una balla   ) si era accordato con i potenziali acquirenti per far in modo che alla società che aveva presentato un concordato   e che aveva avuto ammesso il concordato  , fosse  revocato il concordato stesso. 

Ed in effetti gli ignari giudici  di questo  tribunale lacustre accettando  passivamente la relazione del commissario  che non e mai   venuto in azienda a  controllare neppure una  scheda contabile, hanno finito per revocare  un concordato...  che  è stato posi riacceso... e si sta ancora lottando per salvare l' azienda...

Perche questo commento.. perche  forse illustrare in anticipo ai giudici che cosa si sta facendo e  in dettaglio  evita che  commissari disonesti  in accordo con altrettato disonesti imprenditori  spolpino le societa che accedono al concordato con accordi  laterali e che si spartscano il beneficio economico a  scapito dei creditori . 

Quindi un pieno plauso a  questa esigenza evidenziata dal Tribunale di Mantova  che tornerà in  molti casi comoda

Una raccomandazione  agli imprenditori , ai loro legali e professionsti  ( si spera onestie e corretti )  scrivete nel   testo del cocordato senza piano che cosa avete intenzione di  fare ,   cosa state facendo... e con  chi e come.... eviterete che qualcuno giochi sporco..e che quelle  stesse persone possano in qualche modo  gettare anche su di voi delle ombre. 

Una  raccomandazione  non affidate nessun  ruolo ai commissari anche se vi sembrano onesti ... fate fare loro solo  la vigilanza.. nella maggioranza sono persone scorrette e agili nei maneggi..e troppo spesso troppo  ben visti dai giudici per poter  essere oggetto di dubbi sulla  loro integrita morale



Non può trovare accoglimento la richiesta del proponente il concordato preventivo formulata ai sensi dell'art. 169 bis l.f., in seno ad un ricorso ex art. 161 VI co. l.f., di essere autorizzato alla sospensione di contratti di leasing pendenti se non viene delineato il tipo di concordato che sarà proposto, e non viene rappresentata l'incidenza dei canoni di leasing in essere nella gestione ordinaria della società. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

COMMENTO: IN QUESTO CASO L' ANALISI DEL TRIBUNALE MI SEMBRA UN PO TROPPO SUPERFICIALE . Il  tema  dei contratti di leasing è un tema troppo delicato per essere liquidato cosi superficialmente  trattando solo della incidenza degli stessi sulla gestione ordinaria  della società.

Non mi pare  un parametro sensato e pericoloso e mi sembra  un paramnetro applicabile solo in alcuni casi e  non alla universalita' dei casi per cui avrei gradito una sentenza scritta  un po con maggiore attenzione tecnica e maggiore precisone lessicale e logica  . 

E vero , il tribbunale ha anche ragione, ci  sono aziende che sono indebitate per la maggior parte  con Leasing .

Immaginiamo ,come in un caso che ho recentemente trattato, il caso  di azienda di autotrasporti internazionali .

Piu del 60 %  dell' indebitamento complessivo è usualamente  contratto  per acquisire motrici, camion e  rimorchi.. 

Questa mole di indebitamento è fatto attraverso leasing . 

Il peso e l' incidenza del leasing in queta azinda e in azinde con sinili problematiche rendi il leasing un onere rilevante  all' interno dell' economia della azienda.. ma non sempre e cosi...

Sappiamo tutti  che  l' unico  tipo di concordato che puo fare una impresa di autotrasporti ... che non ha assets .. e quello di un concordato in continuità.

 Credo che  un concordato in continuità sia l' unica soluzione e  se la moratoria sui leasing non basta... allora anche una riduzine della  incidenza dei leasing potrebbe essere necessaria..  ma questo e l' unico caso che puo avere attinenza con la sentenza,,,, e tutti gli altri ? 

Pensiamo a chi ha un capannone in leasing semi  nuovo e  semi vuoto e che si vuole liberare  dal contratto perchè  il bene non gli serve piu !

Magari  il leasing  non ha una incidenza rilevante...  ma il problema  non è quello della rilevanza del leasing ma, mi scuso con l' estensore della sentenza , ma è il problema della  utilità  nel piano di riorganizzazione e di  turnaround  e  quindi del  fatto che  l'assets sottostante al contratto (e potenzialemte della  azienda )è divenuto nel frattempo inutile... è questa la  logica della legge  e questo che la legge a mio avviso vuole preservare ... perche   la legge non puo guardare alle singole  esigenze di bilancio delle diverse societa in crisi  ma da deve oggettivizzare e non soggettivizzare i benefici offerti

 

Se la ritardata trattazione del procedimento può comportare un pregiudizio per le parti è possibile derogare alla sospensione dei termini prevista dall’art. 6 II co. del d.l. 6.6.2012 n.74 convertito in L.1.8.2012 n.122, applicando in via analogica la previsione di cui primo comma dello stesso articolo che regola i procedimenti pendenti al 20 maggio 2012. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
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