tribunale Mantova, 27 settembre 2012 - Pres. Villani - Est. Laura De Simone.
Concordato preventivo - Domanda "in bianco" ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f. - Valutazioni preliminari del Tribunale.
Concordato preventivo - Domanda "in bianco" ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f. - Termine superiore a sessanta giorni - Motivazione dell'istanza.
Concordato preventivo - Domanda "in bianco" ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f. - Richiesta di sospensione di contratti pendenti - Necessità di motivazione dell'istanza.
Sospensione dei termini presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma - Possibilità di deroga.
Concordato preventivo - Domanda "in bianco" ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f. - Termine superiore a sessanta giorni - Motivazione dell'istanza.
Concordato preventivo - Domanda "in bianco" ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f. - Richiesta di sospensione di contratti pendenti - Necessità di motivazione dell'istanza.
Sospensione dei termini presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma - Possibilità di deroga.
Quando è proposta domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "in bianco", ai sensi del VI comma dell'art. 161 l.f., il tribunale è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo.
Commento: credo che oramai si stai conosolidando questo oriendamento formalistico e non sostanzaie a conferma del sempre minore possibilita legale di ingerenza del tribunale nelle scelte dell' imprenditore in crisi
Quando è proposta domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "in bianco", ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f., la richiesta di un termine superiore a sessanta giorni per l'integrazione della domanda deve essere motivata.
Commento : ritengo che sia una giusta richiesta che attiene alla necessaria istruttoria che deve essere fatta anche in presenza di un concordato senza piano. Questa richiesta deve essere colta dagli operatori come una opportunità piuttosto che un limite.
Direi che si dovrebbe sempre motivare adeguatamente ed in dettaglio il perchè il tempo e importante...nella predisposizione del piano definitivo .Per esperienza vi dico che il tempo è proprio la cosa e la variabile più importante e far partecipi i giudici di questa esigenza fa comprendere in concreto che lavoro i professionisti della societa, gli estensori del piano, gli advisor legali e finanziari stanno svolgendo, Questo ovviamente a discapito della leggenda che viene venduta nei tribunali di tutta italia che vuole identificare i professionisti della societa' in crisi come dei masnadieri all' arrembaggio .
Questa falsa rappresentazione , secondo la mia esperienza , è venduta ai giudici più giovani e con meno esperienza dalla vecchia e obsoleta classe di vecchi professionisti che nei tribunali italiani hanno chissa come mai ... da sempre..... i piu prestigiosi incarichi di commissari giudiziali e di curatori e che cercano di preservare il loro fatturato a tutti i costi...
Mi è capitato recentemente questo in tribunale ...del nord dove ho incontrato una vera e propia associazione a deliquere .
Non ci crederete ma ho toccato con mano la collusione del commissario giudiziario con i professionsiti di una società che voleva acquisire una azienda in crisi in cui io ero attestatore....
Non ci credete ?
In sostanza il commissario giudiziario un nonnetto arcigno e malvagio con piu di 80 anni ( non è una balla ) si era accordato con i potenziali acquirenti per far in modo che alla società che aveva presentato un concordato e che aveva avuto ammesso il concordato , fosse revocato il concordato stesso.
Ed in effetti gli ignari giudici di questo tribunale lacustre accettando passivamente la relazione del commissario che non e mai venuto in azienda a controllare neppure una scheda contabile, hanno finito per revocare un concordato... che è stato posi riacceso... e si sta ancora lottando per salvare l' azienda...
Perche questo commento.. perche forse illustrare in anticipo ai giudici che cosa si sta facendo e in dettaglio evita che commissari disonesti in accordo con altrettato disonesti imprenditori spolpino le societa che accedono al concordato con accordi laterali e che si spartscano il beneficio economico a scapito dei creditori .
Quindi un pieno plauso a questa esigenza evidenziata dal Tribunale di Mantova che tornerà in molti casi comoda
Una raccomandazione agli imprenditori , ai loro legali e professionsti ( si spera onestie e corretti ) scrivete nel testo del cocordato senza piano che cosa avete intenzione di fare , cosa state facendo... e con chi e come.... eviterete che qualcuno giochi sporco..e che quelle stesse persone possano in qualche modo gettare anche su di voi delle ombre.
Una raccomandazione non affidate nessun ruolo ai commissari anche se vi sembrano onesti ... fate fare loro solo la vigilanza.. nella maggioranza sono persone scorrette e agili nei maneggi..e troppo spesso troppo ben visti dai giudici per poter essere oggetto di dubbi sulla loro integrita morale
Non può trovare accoglimento la richiesta del proponente il concordato preventivo formulata ai sensi dell'art. 169 bis l.f., in seno ad un ricorso ex art. 161 VI co. l.f., di essere autorizzato alla sospensione di contratti di leasing pendenti se non viene delineato il tipo di concordato che sarà proposto, e non viene rappresentata l'incidenza dei canoni di leasing in essere nella gestione ordinaria della società. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
COMMENTO: IN QUESTO CASO L' ANALISI DEL TRIBUNALE MI SEMBRA UN PO TROPPO SUPERFICIALE . Il tema dei contratti di leasing è un tema troppo delicato per essere liquidato cosi superficialmente trattando solo della incidenza degli stessi sulla gestione ordinaria della società.
Non mi pare un parametro sensato e pericoloso e mi sembra un paramnetro applicabile solo in alcuni casi e non alla universalita' dei casi per cui avrei gradito una sentenza scritta un po con maggiore attenzione tecnica e maggiore precisone lessicale e logica .
E vero , il tribbunale ha anche ragione, ci sono aziende che sono indebitate per la maggior parte con Leasing .
Immaginiamo ,come in un caso che ho recentemente trattato, il caso di azienda di autotrasporti internazionali .
Piu del 60 % dell' indebitamento complessivo è usualamente contratto per acquisire motrici, camion e rimorchi..
Questa mole di indebitamento è fatto attraverso leasing .
Il peso e l' incidenza del leasing in queta azinda e in azinde con sinili problematiche rendi il leasing un onere rilevante all' interno dell' economia della azienda.. ma non sempre e cosi...
Sappiamo tutti che l' unico tipo di concordato che puo fare una impresa di autotrasporti ... che non ha assets .. e quello di un concordato in continuità.
Credo che un concordato in continuità sia l' unica soluzione e se la moratoria sui leasing non basta... allora anche una riduzine della incidenza dei leasing potrebbe essere necessaria.. ma questo e l' unico caso che puo avere attinenza con la sentenza,,,, e tutti gli altri ?
Pensiamo a chi ha un capannone in leasing semi nuovo e semi vuoto e che si vuole liberare dal contratto perchè il bene non gli serve piu !
Magari il leasing non ha una incidenza rilevante... ma il problema non è quello della rilevanza del leasing ma, mi scuso con l' estensore della sentenza , ma è il problema della utilità nel piano di riorganizzazione e di turnaround e quindi del fatto che l'assets sottostante al contratto (e potenzialemte della azienda )è divenuto nel frattempo inutile... è questa la logica della legge e questo che la legge a mio avviso vuole preservare ... perche la legge non puo guardare alle singole esigenze di bilancio delle diverse societa in crisi ma da deve oggettivizzare e non soggettivizzare i benefici offerti
Se la ritardata trattazione del procedimento può comportare un pregiudizio per le parti è possibile derogare alla sospensione dei termini prevista dall’art. 6 II co. del d.l. 6.6.2012 n.74 convertito in L.1.8.2012 n.122, applicando in via analogica la previsione di cui primo comma dello stesso articolo che regola i procedimenti pendenti al 20 maggio 2012. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
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