La legge di Stabilità 2013 ha apportato significative modifiche al procedimento del pignoramento presso terzi che interessano sin da subito gli operatori.
Le modifiche incidono in particolare sugli artt. 543, 547, 548 e 549 del codice di procedura civile e si possono così riassumere:
l'atto di pignoramento dovrà contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c. - ove non si tratti di crediti per i quali è prevista la comparizione del terzo - potrà essere trasmessa anche a mezzo PEC e non più solo a mezzo raccomandata a.r.;
se il pignoramento riguarda crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma [somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento] quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c. [rispettivamente, assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo e assegnazione e vendita di crediti].
Fuori dai casi precedenti (per i crediti di natura diversa da quelli sopra citati), quando in udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata la terzo pignorato almeno dieci giorni prima. Se il terzo non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato agli effetti e con le conseguenze di cui sopra [ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c.].
Qualora ricorra una delle ipotesi di di cui ai punti subb. 3 e 4, il rimedio accordato al terzo per impugnare l'ordinanza [di assegnazione dei crediti, dice la norma dell'art. 548 modificato] è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, primo comma, c.p.c.), ma solo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, o per caso fortuito o forza maggiore.
Se sorgono contestazioni sulla dichiarazione del terzo, il giudice dell'esecuzione li risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. Tale ultima ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, ed è impugnabile nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c.
Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dopo il 1 gennaio 2013. Quanto alle questioni interpretative ed alle ricadute applicative, vi sono alcune osservazioni da fare. E' ipotizzabile che la mancata menzione della PEC nell'atto di pignoramento notificata venga trattata alla stregua degli altri riti che prevedono l'obbligatorietà dell'indicazione della PEC negli atti, con sanzioni che si traducono in un aumento del contributo unificato da versare (art. 125 c.p.c per il processo civile, D. Lgs. 546/1992 per il processo tributario e D. Lgs. 104/2010 per il processo amministrativo).
la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c. - ove non si tratti di crediti per i quali è prevista la comparizione del terzo - potrà essere trasmessa anche a mezzo PEC e non più solo a mezzo raccomandata a.r.;
se il pignoramento riguarda crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma [somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento] quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c. [rispettivamente, assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo e assegnazione e vendita di crediti].
Fuori dai casi precedenti (per i crediti di natura diversa da quelli sopra citati), quando in udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata la terzo pignorato almeno dieci giorni prima. Se il terzo non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato agli effetti e con le conseguenze di cui sopra [ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c.].
Qualora ricorra una delle ipotesi di di cui ai punti subb. 3 e 4, il rimedio accordato al terzo per impugnare l'ordinanza [di assegnazione dei crediti, dice la norma dell'art. 548 modificato] è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, primo comma, c.p.c.), ma solo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, o per caso fortuito o forza maggiore.
Se sorgono contestazioni sulla dichiarazione del terzo, il giudice dell'esecuzione li risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. Tale ultima ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, ed è impugnabile nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c.
Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dopo il 1 gennaio 2013. Quanto alle questioni interpretative ed alle ricadute applicative, vi sono alcune osservazioni da fare. E' ipotizzabile che la mancata menzione della PEC nell'atto di pignoramento notificata venga trattata alla stregua degli altri riti che prevedono l'obbligatorietà dell'indicazione della PEC negli atti, con sanzioni che si traducono in un aumento del contributo unificato da versare (art. 125 c.p.c per il processo civile, D. Lgs. 546/1992 per il processo tributario e D. Lgs. 104/2010 per il processo amministrativo).
Le norme novellate operano una distinzione tra la mancata dichiarazione del terzo e le contestazioni del creditore procedente sulla dichiarazione del terzo effettivamente resa.
Mancata dichiarazione del terzo
Dobbiamo distinguere due differenti ipotesi:
Dobbiamo distinguere due differenti ipotesi:
- crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma [somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento]: la mancata comparizione del terzo debitor debitoris rende il credito non contestato nell'ambito del procedimento esecutivo e consentirà l'assegnazione o la vendita con provvedimento giudiziale.
- per crediti diversi da quelli sopra citati, per i quali il terzo può effettuare la dichiarazione di quantità tramite comunicazione scritta da inviare nei successivi dieci giorni dalla notifica (termine non perentorio), ove il creditore procedente dichiari all'udienza di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice fissa con ordinanza una successiva udienza, l'ordinanza viene notificata al terzo dieci giorni prima e, nel caso di mancata comparizione all'udienza (non sarà quindi più possibile rendere la dichiarazione scritta), il credito si avrà per non contestato nell'ambito del procedimento esecutivo e ciò consentirà l'assegnazione o la vendita con provvedimento giudiziale.
Contestazioni sulla dichiarazione del terzo
Scompare il giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo. Ove sorgano contestazioni sa parte del creditore procedente, il giudice le risolverà, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. Detta ordinanza è impugnabile con il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Scompare il giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo. Ove sorgano contestazioni sa parte del creditore procedente, il giudice le risolverà, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. Detta ordinanza è impugnabile con il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Omessa incolpevole dichiarazione del terzo
In caso di mancata incolpevole dichiarazione, il terzo potrà sempre avvalersi del rimedio dell'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c. per far valere il vizio di notificazione dell'atto, il caso fortuito o la forza maggiore.
In caso di mancata incolpevole dichiarazione, il terzo potrà sempre avvalersi del rimedio dell'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c. per far valere il vizio di notificazione dell'atto, il caso fortuito o la forza maggiore.
Credito non contestato
Pone alcuni problemi la nozione di "non contestazione" del credito gravante sul terzo pignorato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c. novellato. La norma aggancia il concetto della "non contestazione" all'individuazione del credito "nei termini indicati dal creditore".
Pone alcuni problemi la nozione di "non contestazione" del credito gravante sul terzo pignorato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c. novellato. La norma aggancia il concetto della "non contestazione" all'individuazione del credito "nei termini indicati dal creditore".
Si osserva che nella prassi il creditore procedente difficilmente è in grado di indicare l'esatto ammontare delle somme dovute dal terzo debitor debitoris e sovente neppure riesce ad individuare il titolo del credito.
Vi è da chiedersi, allora, come si possa conciliare il meccanismo della "non contestazione" con la materiale assegnazione del credito dovuto dal terzo, se questo non è precisamente individuato.
Si è detto (Fabio Valerini) che, al fine di salvaguardare l'effettiva economia processuale del procedimento esecutivo che la novella si prefigge, l'espressione "nei termini indicati" vada letta nel senso che la non contestazione operi con riguardo al credito per il quale si procede esecutivamente.
Altra voce (Paolo Nesta) ha messo in luce le possibili difficoltà del giudice dell'esecuzione nell'assegnare il quinto (o altre frazioni, nelle ipotesi di tali limiti di pignorabilità) in assenza di una specifica quantificazione del credito.
Nella redazione dell'atto di pignoramento presso terzi, onde evitare eccezioni, è oltremodo consigliabile l'aggiornamento degli avvisi da dare al terzo, segnalando le conseguenze di legge della mancata o contestazione dichiarazione.
Attendiamo di leggere i primi provvedimenti di assegnazione e vendita dei Tribunali territoriali, successivi alle modifiche della Legge di Stabilità.
Riferimenti Normativi: Legge di Stabilità 2013 (L. 24.12. 2012 n. 228, G.U. 29.12.2012 - ART. 1, comma 20) - Artt. 543 e ss. c.p.c. - Artt. 617 e ss. c.p.c.
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In materia di processo esecutivo e, in particolare di pignoramento presso terzi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5895/2012 ha precisato che l'ordinanza di assegnazione della somma non può essere impugnata. Il rimedio tipico esperibile avverso tale provvedimento resta dunque quello esperibile contro tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, vale a dire l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 Cpc. La terza sezione civile, nella parte motiva della sentenza ha spiegato che l'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'articolo 553 Cpc in favore del creditore che procede al pignoramento presso terzi, ancorché presupponga la necessaria verifica da parte del giudice dell'esecuzione dell'esistenza del titolo esecutivo e della correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore in precetto, non ha alcuna attitudine ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione con una decisione che fa stato tra le parti, ma esaurisce il suo accertamento nell'ambito della procedura esecutiva. La Corte ha così concluso spiegando che il rimedio tipico resta dunque quello esperibile contro tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, vale a dire l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 Cpc, che può riguardare non solo le irregolarità formali, ma anche i vizi sostanziali, attinenti alla stessa ordinanza oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, a nulla rilevando l'orientamento giurisprudenziale che riconosce l'impugnabilità con lo strumento dell'appello dell'ordinanza di assegnazione, dal momento che essa deve ritenersi praticabile solo qualora l'ordinanza abbia assunto carattere decisorio per aver inciso su posizioni sostanziali di diritto soggettivo del creditore o del debitore.
fonte S udio - C ataldi
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