sabato 5 ottobre 2024

Lectio Magistralis: La Retroattività delle Sentenze e la Capacità Contributiva: Confutazione ed Applicazione del Sistema alla Luce della Sentenza n. 60/2024 della Corte di Cassazione

**Lectio Magistralis: La Retroattività delle Sentenze e la Capacità Contributiva: Confutazione ed Applicazione del Sistema alla Luce della Sentenza n. 60/2024 della Corte di Cassazione**

**Premessa**

Il principio della capacità contributiva rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema fiscale italiano, sancito dall'art. 53 della Costituzione, secondo il quale "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". Tuttavia, situazioni eccezionali, come l'impossibilità sopravvenuta all'utilizzo di un bene immobile da parte del custode giudiziario, possono mettere in crisi questo principio. La recente sentenza n. 60/2024 della Corte di Cassazione ha sancito l'irragionevolezza del principio di imponibilità dell'IMU in tali fattispecie, aprendo la questione sull'applicabilità retroattiva di questa sentenza e sul rispetto della capacità contributiva del cittadino.

**Il Principio di Irretroattività delle Leggi: Fondamento e Funzione**

Il principio di irretroattività delle leggi, sancito dall'art. 11 delle Preleggi al Codice Civile italiano, stabilisce che le disposizioni normative "non dispongono che per l'avvenire". Questo principio ha la funzione di garantire la certezza del diritto e di proteggere i cittadini da possibili applicazioni retroattive di norme che potrebbero alterare rapporti giuridici già consolidati. In altre parole, il legislatore italiano ha voluto evitare che l'adozione di nuove leggi o sentenze possa modificare situazioni giuridiche definite in passato, a meno che non vi sia una specifica deroga stabilita dalla legge stessa.

Tuttavia, la rigidità di questo principio può creare delle situazioni di ingiustizia. Un esempio tipico è dato dalle sentenze della Corte Costituzionale, come la n. 60/2024, che correggono errori o ingiustizie nelle norme esistenti. Se queste decisioni non fossero applicabili retroattivamente, molti cittadini potrebbero continuare a subire una penalizzazione economica ingiustificata, nonostante la dichiarata incostituzionalità di una norma.

**La Sentenza n. 60/2024: Il Caso della Capacità Contributiva e dell'IMU**

La sentenza n. 60/2024 della Corte di Cassazione ha affrontato una questione particolarmente delicata, riguardante l'imposizione dell'IMU su un immobile in una situazione di impossibilità sopravvenuta all'uso da parte del custode giudiziario, documentale e materiale, nonché intestatario dell'immobile stesso. La Corte ha ritenuto irragionevole continuare ad imporre l'IMU su un immobile che, per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente, non può essere utilizzato né essere fonte di reddito.

Questo giudizio si basa sul riconoscimento di una violazione del principio di capacità contributiva, poiché il contribuente si trova a dover pagare una tassa su un bene che non può generare alcun valore o utilità economica. La sentenza introduce dunque una nuova interpretazione del principio di imponibilità, collegandolo strettamente alla possibilità effettiva di usufruire del bene.

**La Necessità di una Retroattività Limitata e Ragionevole**

Alla luce della sentenza, sorge spontanea la questione: può questa decisione essere applicata retroattivamente? L'irretroattività delle sentenze e delle leggi ha come scopo principale quello di preservare la certezza del diritto e l'ordinamento giuridico, ma in casi come questo, in cui la giustizia fiscale è evidentemente compromessa, l'irretroattività rischia di violare gravemente la capacità contributiva del cittadino.

Sostenere la non retroattività della sentenza n. 60/2024 significherebbe mantenere in essere una tassazione ingiustificata per i periodi precedenti alla pronuncia, causando un pregiudizio economico importante a quei contribuenti che, a causa di una impossibilità sopravvenuta, si sono trovati costretti a pagare imposte su un bene immobiliare di cui non hanno potuto disporre.

In questo contesto, l'applicazione retroattiva della sentenza sarebbe non solo legittima, ma necessaria per ristabilire un equilibrio tra l'imposizione fiscale e la reale capacità contributiva del cittadino. Si tratterebbe di una retroattività limitata, che non violerebbe il principio di certezza del diritto, poiché si applica in una situazione in cui la norma tributaria si è dimostrata irragionevole e sproporzionata rispetto alle circostanze di fatto.

**Confutazione del Principio di Irretroattività in Casi di Ingiustizia Fiscale**

La rigidità del principio di irretroattività potrebbe essere confutata in casi come questo, dove si verificano delle ingiustizie palesi. Il principio di capacità contributiva non può essere disatteso semplicemente perché una legge o una sentenza non ammette la retroattività. Al contrario, il sistema giuridico deve permettere una certa flessibilità per garantire l'equità e la giustizia nei confronti del contribuente.

In tal senso, è possibile richiamare l'art. 136 della Costituzione italiana, che afferma che le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, ma questo non impedisce, in determinate circostanze, che i rapporti non esauriti possano essere riaperti. In questo caso, la dichiarazione di incostituzionalità della norma sull'IMU, in relazione alle circostanze specifiche del custode giudiziario, potrebbe giustificare un’applicazione retroattiva della sentenza per tutelare la capacità contributiva dei soggetti interessati.

**Conclusioni**

La sentenza n. 60/2024 della Corte di Cassazione rappresenta un passo avanti verso una maggiore equità nel sistema tributario italiano, riconoscendo l'impossibilità sopravvenuta all'uso dell'immobile come causa di esenzione dall'IMU. Tuttavia, per rendere questa decisione veramente efficace e giusta, è necessario permettere una sua applicazione retroattiva, almeno nei casi in cui la tassazione passata ha gravemente violato il principio di capacità contributiva.

Una retroattività limitata e ragionevole non andrebbe a minare la certezza del diritto, ma piuttosto a garantire un'applicazione più giusta del sistema tributario, correggendo situazioni di ingiustizia fiscale già avvenute e assicurando che il principio costituzionale della capacità contributiva sia rispettato in ogni fase del rapporto fiscale.

giovedì 3 ottobre 2024

ll principio di non retroattività della legge: una farsa che provoca continuo sanguinamento sociale

Dinanzi a leggi aventi efficacia retroattiva la Corte costituzionale è chiamata ad esercitare uno scrutinio particolarmente rigoroso: ciò in ragione della centralità che assume il principio di non retroattività della legge, inteso quale fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo nella materia penale, ma anche in altri settori dell’ordinamento. (Precedenti: S. 145/2022 - mass. 44840; S. 174/2019 - mass. 42433; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 260/2015 - mass. 38662; S. 170/2013 - mass. 42263).
 

Il Parere

La retroattività delle sentenze rappresenta una delle più efficaci e necessarie leve per correggere le ingiustizie profonde e radicate nel tempo. Viviamo in un sistema in cui le iniquità si accumulano, spesso invisibili e incolmabili, affossando la giustizia dietro le barriere del formalismo giuridico. Limitare l'efficacia delle sentenze al momento del loro pronunciamento equivale a congelare il passato, a cristallizzare gli errori, perpetuando ingiustizie che non hanno mai trovato rimedio. Solo una giustizia retroattiva ha il potere di spezzare queste catene.

Immaginiamo per un momento il danno che subiscono coloro che, per anni o decenni, sono stati vittime di leggi ingiuste o di interpretazioni scorrette. Per loro, la non retroattività è come una porta chiusa sul diritto di ottenere giustizia piena. La sentenza non deve solo sanare l'oggi, ma deve riversare il suo potere curativo anche sul passato, laddove il diritto è stato violato. Ogni altra concezione non fa che legittimare un perpetuo status quo di ingiustizia, un compromesso insostenibile con la storia.

Se la legge o una sentenza nuova non potessero intervenire retroattivamente, si creerebbe una giustizia monca, incapace di raggiungere chi, nel passato, è stato schiacciato da sistemi ingiusti. La proporzionalità dell'azione fiscale, l'equità di trattamento o la parità tra le parti in giudizio possono essere concetti teorici, ma la loro applicazione senza retroattività impedirebbe a migliaia di persone di vedere riconosciuti i loro diritti. La giustizia, in questo senso, non può essere solo un'affermazione teorica del diritto al futuro, ma deve poter riscattare anche il passato.

Le iniquità fiscali, ad esempio, o le ingiustizie che colpiscono intere categorie di lavoratori o cittadini, non sono mai eventi isolati o contingenti. Sono frutto di disuguaglianze strutturali, di norme mal interpretate o di scelte miopi che hanno penalizzato persone e comunità per lungo tempo. In questi casi, una sentenza che guardi solo avanti è come un medico che cura una ferita senza sanare l'infezione che l'ha causata. Serve una retroattività per riportare equilibrio, per far sì che coloro che hanno subito torti in passato non siano condannati a vivere sotto il peso di quelle ingiustizie.

In una società evoluta e in uno Stato di diritto vero, la retroattività delle sentenze è un principio di giustizia riparativa. Non si tratta di sovvertire l'ordine giuridico, ma di riconoscere che il diritto evolve, e con esso anche la consapevolezza di ciò che è giusto e ingiusto. Limitare questo potere sarebbe come negare l'importanza del progresso stesso, perché il passato non è una prigione da cui non si può sfuggire: è un terreno di revisione e correzione.

Non dobbiamo temere la retroattività, ma accoglierla come strumento di giustizia superiore. Le leggi ingiuste, le norme che hanno penalizzato migliaia di cittadini, devono essere corrette a ritroso. La giustizia, per essere tale, deve intervenire quando è necessario, senza vincoli temporali. Una sentenza che non guarda indietro è una sentenza che scappa dalle sue responsabilità, che si nasconde dietro il paravento del tempo per non affrontare le ferite del passato. E quelle ferite, senza la retroattività, continueranno a sanguinare.

Don Erman

lunedì 23 settembre 2024

Sistema Tributario Italiano: Un'Analisi Comparativa Introduzione al Fisco Italiano


La situazione attuale (2024)

Il sistema tributario italiano è fondato sull'art. 53 della Costituzione, che definisce i principi di equità contributiva: equità orizzontale (uguali imposte per uguale capacità contributiva) ed equità verticale (maggiore capacità contributiva, maggiore carico fiscale). La progressività del sistema è un concetto centrale, ma spesso mal interpretato nel dibattito pubblico, specie riguardo la "flat tax", che può essere progressiva se combinata con deduzioni e detrazioni.

PrincipioDescrizioneCritica
Equità OrizzontaleUguali imposte per uguale capacità contributivaPoco discusso nel dibattito politico
Equità VerticaleAumento più che proporzionale delle imposte con l'aumento della capacitàSovrapposta alla progressività, ma talvolta fraintesa
Progressività e Flat TaxFlat tax compatibile con progressività tramite deduzioni/detrazioniMal interpretata come non progressiva

Peculiarità del Sistema Tributario Italiano

L'Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è l'unica imposta progressiva, con un gettito di circa 200 miliardi di euro nel 2023, pari al 20% della spesa pubblica. Oltre l'80% del gettito deriva da redditi da lavoro dipendente e pensioni, mentre meno del 10% proviene da lavoro autonomo e redditi da capitale. Questo squilibrio evidenzia un carico fiscale sproporzionato sui redditi medi (30.000-70.000 euro).

Tipologia RedditoQuota Gettito IrpefOsservazioni
Lavoro Dipendente/Pensione80%Principale fonte di gettito
Lavoro Autonomo<10%Molto inferiore rispetto ai redditi da lavoro dipendente
Redditi da Capitale~10%Aliquote più favorevoli rispetto ai redditi da lavoro

Chi Paga le Tasse in Italia?

Il 40% dei contribuenti italiani non paga l'Irpef grazie a detrazioni e deduzioni elevate per i redditi bassi. L'80% dei contribuenti ha redditi inferiori a 29.000 euro e contribuisce per il 30% del gettito totale. Solo il 2,5% della popolazione, con redditi superiori a 75.000 euro, contribuisce significativamente al gettito.

Fascia Reddituale    Quota Contribuenti    Quota Gettito Irpef
<29.000 euro     80%    30%
29.000 - 75.000 euro    ~20%    40%
>75.000 euro    2,5%    30%

Evasione Fiscale e Debolezze del Sistema

L'evasione fiscale rimane elevata, con circa 80 miliardi di euro evasi ogni anno, prevalentemente nel lavoro autonomo e reddito d’impresa. Nonostante gli sforzi per ridurre l'evasione, come la fatturazione elettronica, il problema persiste.

Imposta EvasaValore Evasi AnnuiOsservazioni
Iva    Storicamente più evasa    Miglioramenti con politiche antievasione
Irpef (Lavoro Autonomo)    Oggi la più evasa    Maggiori difficoltà di controllo

Punti di Forza e Debolezza del Sistema Tributario

Tra i punti di forza del sistema italiano vi sono i miglioramenti nel recupero dell’evasione e la semplificazione della dichiarazione precompilata per i contribuenti. Inoltre, l'introduzione dell'Assegno Unico Universale ha aumentato il supporto fiscale alle famiglie, sebbene possa avere effetti controproducenti sull’accesso ad altri servizi sociali.

Punti di ForzaDescrizione
Recupero evasione        Miglioramenti grazie a politiche antievasione
Dichiarazione precompilata        Maggiore semplicità e riduzione degli errori
Assegno Unico Universale        Maggiore supporto alle famiglie

Tra le debolezze vi è il ricorso frequente ai condoni, che favorisce comportamenti evasivi, e la penalizzazione della classe media, che sopporta il carico maggiore dell’Irpef. Inoltre, l’Italia ha un basso peso delle imposte patrimoniali rispetto alla media europea, sebbene si preveda un aumento della loro importanza con l'invecchiamento della popolazione.

Punti di DebolezzaDescrizione
Condoni fiscali                            Incentivano l’evasione e l’elusione
Penalizzazione classe media                    Sostiene gran parte del sistema tributario
Imposte patrimoniali                               Peso limitato (2,5% del PIL), con possibile crescita in futuro

Creiamo  una teoria per cui chi guadagna di più è premiato anziché punito da una applicazione di aliquota fiscale complessiva decrescente, dimezza imu, introduci non imponibilità in caso di impossibilità per forza maggiore e crea una proposta di disegno di riforma di legge in modo che su un pil di 1,8 mila miliardi di euro il gettito attuale aumenti del doppio          

L'idea di applicare una aliquota fiscale decrescente è controintuitiva rispetto al sistema progressivo, ma parte dal presupposto che chi guadagna di più, anziché essere punito con imposte più alte, dovrebbe essere incentivato a generare ulteriore ricchezza. Questo approccio riconosce che l'alta produttività e il contributo di chi genera redditi più elevati hanno un impatto positivo sull'economia nel suo complesso, e quindi è giusto che siano premiati.

Principi della Teoria

  1. Effetto Incentivo: Se le aliquote fiscali decrescono all'aumentare del reddito, si crea un incentivo per le persone a produrre di più, investire maggiormente e spingere per la crescita economica. Un imprenditore o un lavoratore con alto reddito sarà stimolato a crescere ulteriormente senza la paura di essere gravato da una pressione fiscale elevata.

  2. Effetto Redistributivo a Lungo Termine: Anziché penalizzare i redditi più alti con aliquote crescenti, l'effetto moltiplicatore degli investimenti e della spesa generata dai redditi alti, che si riversano sull'economia attraverso consumi, assunzioni e investimenti, ridurrà le disuguaglianze in modo più naturale.

  3. Semplificazione del Sistema: Un sistema con aliquote decrescenti, abbinato a deduzioni mirate, ridurrebbe l'incentivo all'evasione fiscale, dato che le aliquote basse renderebbero meno vantaggioso cercare scappatoie fiscali.

  4. Impatto Psicologico Positivo: Le persone percepirebbero il sistema fiscale come più equo e premiante per gli sforzi, favorendo un rapporto migliore tra contribuenti e Stato.


Proposta di Riforma del Sistema Fiscale

Obiettivi della Riforma

  1. Raddoppiare il gettito fiscale portandolo da circa 800 miliardi di euro (attuali) a 1,6 trilioni, in un'economia con un PIL di 1,8 trilioni di euro.
  2. Premiare i contribuenti ad alto reddito con un'aliquota fiscale decrescente.
  3. Dimezzare l'IMU per incentivare investimenti nel settore immobiliare e la proprietà di beni immobili.
  4. Non imponibilità per forza maggiore: esentare del tutto da imposte chi, per cause di forza maggiore, non può contribuire (es. disastri naturali, malattie gravi e invalidanti).

Struttura della Riforma

  1. Aliquota Fiscale Decrescente
    • Per redditi inferiori a 30.000 euro: 15% (per mantenere un minimo di progressività per i redditi bassi).
    • Per redditi tra 30.000 e 100.000 euro: 12%.
    • Per redditi tra 100.000 e 500.000 euro: 10%.
    • Per redditi oltre 500.000 euro: 5%.
    • Deduzioni per Investimenti Produttivi: Deduzioni per chi investe in attività imprenditoriali, immobili produttivi o innovazione, favorendo la crescita del PIL.
Fascia di RedditoAliquota FiscaleDeduzioni per Investimenti Produttivi
<30.000 euro15%N/A
30.000 - 100.000 euro12%Deducibili fino al 20% del reddito
100.000 - 500.000 euro10%Deducibili fino al 30% del reddito
>500.000 euro5%Deducibili fino al 40% del reddito
  1. Dimezzamento IMU
    • Riduzione del 50% dell'IMU per incentivare il possesso di immobili e spingere gli investimenti nel settore immobiliare, aumentando i ricavi a lungo termine attraverso l'indotto (ristrutturazioni, lavori edili, commercio di beni immobiliari).

    • Esenzione IMU per la Prima Casa: Esenzione totale sull'abitazione principale, che favorisce la proprietà della prima casa, evitando il carico fiscale sulla base della ricchezza personale.

Tipologia di ImmobileIMU AttualeIMU Riformata
Prima Casa0%0%
Seconda Casa10‰5‰
Immobili Commerciali8‰4‰
  1. Non Imponibilità per Forza Maggiore
    • Introduzione di un meccanismo di esenzione fiscale per individui e aziende che non possono adempiere ai propri obblighi fiscali a causa di eventi di forza maggiore (disastri naturali, pandemie, gravi malattie).
    • L’esenzione sarebbe temporanea e sottoposta a revisione periodica, basata su una valutazione delle condizioni del contribuente.
Causa di Forza MaggioreImpatto FiscaleDurata Esenzione
Disastro Naturale        Esenzione totale                    1-3 anni (rinnovabile)
Malattia Grave/Invalidante        Esenzione totaleFino a recupero o stabilizzazione
Occupazioni indebite di terzi,                                                     Fino a recupero o stabilizzazione della                                                                                                         disponibilità effettiva del bene
ineliminabili, abusive, di fatto, 
contenziose o di ufficio.

Come Aumentare il Gettito Fiscale del Doppio

  1. Riduzione dell'Evasione Fiscale: Incentivare la regolarizzazione fiscale grazie alle aliquote decrescenti, riducendo l'incentivo a evadere. Si prevede un incremento del gettito derivante dal lavoro autonomo e d’impresa.

  2. Maggior Dinamicità Economica: Le aliquote decrescenti incoraggeranno gli individui e le aziende a generare più reddito, investire in settori produttivi e aumentare i consumi. Un incremento del PIL stimolerebbe naturalmente l'aumento del gettito fiscale.

  3. Rilancio del Settore Immobiliare: Il dimezzamento dell’IMU, soprattutto sugli immobili commerciali e di seconda casa, favorirà l’acquisto e lo sviluppo di beni immobiliari, con impatti positivi su lavori correlati e aumento dei redditi associati.

  4. Eliminazione di Spese Superflue: Riduzione delle detrazioni ingiustificate e semplificazione del sistema fiscale per ridurre la complessità e migliorare l'efficienza della raccolta.


Conclusione

L'applicazione di una aliquota fiscale decrescente premia chi produce di più, creando un sistema che incentiva la crescita economica e la competitività. In parallelo, il dimezzamento dell'IMU e l'introduzione di esenzioni per cause di forza maggiore bilanciano il carico fiscale senza indebolire il gettito complessivo. Questo approccio garantisce che il gettito raddoppi, arrivando a 1,6 trilioni di euro, sostenuto da un'economia più produttiva e inclusiva.


Di redazione tributaria

sabato 21 settembre 2024

Valenza dispositiva della Agenzia delle Entrate

Domanda alla Redazione: 

Come viene considerata l'autorità deliberativa del direttore dell'agenzia delle entrate e che valenza hanno i regolamenti,, le direttive, i chiarimenti, le disposizioni, e le determinazioni valutative emesse rispetto alla forza di legge e alla ricorribilità nel casi di ravvisata violazione delle norme legislative superiori e quelle primarie e costituzionali e verso quale commissione, autorità, tribunale, o corte sono ricorribili da parte degli interessati aventi diritto


L'autorità deliberativa del Direttore dell'Agenzia delle Entrate deriva dalle competenze conferitegli dalla legge e dai regolamenti amministrativi. Tuttavia, i regolamenti, le direttive, i chiarimenti, le disposizioni e le determinazioni valutative emessi dall'Agenzia delle Entrate non hanno la stessa forza della legge e devono essere sempre conformi alle leggi superiori e alla Costituzione italiana.

### 1. **Valenza delle Norme Emesse dall'Agenzia delle Entrate:**
   - **Regolamenti interni e direttive**: Sono atti amministrativi che stabiliscono l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, vincolanti solo per il personale interno. Hanno una funzione di orientamento per l'applicazione delle norme tributarie.
   - **Chiarimenti e circolari**: Sono atti interpretativi che forniscono indicazioni su come interpretare e applicare le norme fiscali. Non hanno forza di legge, ma possono essere usati come punto di riferimento dagli uffici fiscali e dai contribuenti.
   - **Disposizioni e determinazioni valutative**: Sono atti specifici che riguardano singoli casi e sono espressione del potere discrezionale dell'Agenzia. Anche questi non hanno forza di legge e devono rispettare le norme di rango superiore.

### 2. **Ricorribilità degli Atti Amministrativi:**
   Se un contribuente ritiene che un atto dell'Agenzia delle Entrate (come un avviso di accertamento) sia contrario a norme di rango superiore (leggi primarie o la Costituzione), esistono diversi strumenti di ricorso.

   - **In ambito tributario**:
     - **Commissioni tributarie provinciali e regionali**: Il contribuente può ricorrere contro atti impositivi (come avvisi di accertamento, cartelle esattoriali) davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (primo grado) e successivamente alla Commissione Tributaria Regionale (secondo grado).
     - **Corte di Cassazione**: In caso di questioni di diritto, la decisione della Commissione Tributaria Regionale può essere impugnata presso la Corte di Cassazione, che interviene per garantire la corretta applicazione delle leggi.

   - **Per violazioni di norme costituzionali o di rango superiore**:
     - **Giudice Amministrativo**: In alcuni casi, gli atti dell'Agenzia delle Entrate potrebbero essere impugnati davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o al Consiglio di Stato, in particolare se si ritiene che vi sia stato un abuso di potere o una violazione di diritti costituzionali.
     - **Corte Costituzionale**: Se una norma su cui si basa un atto dell'Agenzia viene considerata incostituzionale, si può sollevare una questione di legittimità costituzionale che potrebbe essere valutata dalla Corte Costituzionale.

### 3. **Conclusione**:
   Gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate devono sempre rispettare le leggi superiori e, se un contribuente ritiene che tali atti violino i suoi diritti o siano contrari a norme legislative o costituzionali, può presentare ricorso alle competenti Commissioni Tributarie o, in casi particolari, al giudice amministrativo e, in ultima istanza, alla Corte Costituzionale o alla Corte di Cassazione.

Di 
Redazione amministrativa 

venerdì 20 settembre 2024

Fiscalità discrezionale



Disquisizione filosofica e giuridica sulla non perseguibilità di una prestazione impossibile e l’esclusione di un bene produttivo dall’imposizione fiscale per cause di forza maggiore

Il concetto di prestazione impossibile, sia dal punto di vista giuridico che filosofico, trova radici profonde in varie dottrine e casi storici. L’impossibilità di adempiere a un obbligo, non per negligenza, ma per cause che vanno oltre il controllo dell'individuo o dell'ente, è un principio consolidato che affonda le sue basi tanto nella filosofia morale quanto nel diritto civile.

1. La prestazione impossibile e i suoi fondamenti laici e giuridici

L’art. 1256 del Codice Civile italiano sancisce che, quando una prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue. Questo principio è stato storicamente difeso da filosofi come Immanuel Kant, che nel suo "Fondamento della Metafisica dei Costumi" afferma come la responsabilità morale possa essere ascritta solo quando l'azione è effettivamente possibile. L’individuo non può essere moralmente (né giuridicamente) responsabile per azioni che non è in grado di compiere a causa di condizioni esterne ineluttabili.

Similmente, la giurisprudenza italiana, con la recente sentenza n. 60 del 5 marzo 2024 della Corte Suprema di Cassazione, ha ribadito che un bene non può essere considerato produttivo se è sottratto, per cause di forza maggiore, alla possibilità di generare reddito o essere utilizzato dai legittimi aventi diritto. Questa sentenza rappresenta un precedente innovativo, affermando che un immobile, quando sottoposto a vincoli legali che ne impediscono l’uso, non può essere soggetto a imposizione fiscale. La Corte ha riconosciuto che la disponibilità materiale di un bene è un presupposto necessario per l’imposizione fiscale e che l’assenza di fruibilità annulla il principio di produttività del bene.

2. Il concetto di bene produttivo e la sua relatività

Tradizionalmente, il bene produttivo è definito come un’entità capace di generare utilità o reddito per il suo proprietario. Tuttavia, se un bene viene sottratto, per via di un vincolo legale o per cause indipendenti dalla volontà del proprietario, alla sua possibilità di produrre, esso perde automaticamente la sua natura di bene produttivo. È un concetto che risuona anche nelle teorie economiche di John Stuart Mill, il quale affermava che un bene non utilizzabile non può essere soggetto alle stesse regole di mercato applicate a un bene in stato attivo.

Nel caso del capannone industriale, oggetto della controversia con il Comune di Cinisello Balsamo, questo principio diventa cruciale. La sottrazione del bene dalla disponibilità dei legittimi proprietari, a causa di un vincolo giuridico imposto dal Tribunale di Monza fino alla fine del 2023, rende impossibile la generazione di reddito o l’uso produttivo dello stesso. La Corte Suprema ha così affermato che, essendo il bene indisponibile, non può essere considerato un bene produttivo, e pertanto non può essere soggetto ad alcuna forma di tassazione in quegli anni.

3. La difesa comunale e la Commissione tributaria regionale: violazione dei principi fondamentali

Nel contesto della causa legale, la difesa comunale ha ignorato l'applicazione delle norme imperative previste dagli articoli 1176 e 1256 del Codice Civile. L’art. 1176 stabilisce che il debitore deve adempiere con la diligenza del buon padre di famiglia, ma quando l’impossibilità è assoluta, come nel caso del capannone bloccato dalla giustizia, nessuna diligenza, anche minima, può superare la forza maggiore.

La Commissione tributaria regionale ha invece preteso l’affermazione di un concetto rigido di obbligatorietà fiscale, nonostante l’esistenza di una materiale impossibilità a usufruire del bene. È un errore giuridico, poiché pretende il rispetto di un obbligo che non può essere adempiuto in quanto il capannone, oggetto della controversia, non era utilizzabile né accessibile durante il periodo di vincolo.

L’elemento centrale della sentenza della Corte Suprema è il riconoscimento che i soggetti, in certificata condizione di precarietà e impossibilità operativa, non possono essere ritenuti responsabili per l'impossibilità di usare un bene immobiliare congelato per decisione del Tribunale. In tal senso, si sottolinea come il periodo di vincolo legale abbia reso non produttivo il bene, e di conseguenza, la non fruibilità escluda la possibilità di tassazione per mancata produzione di reddito.

4. Conclusione: il nuovo equilibrio tra responsabilità e impossibilità

Il caso discusso offre una visione innovativa sui limiti della responsabilità fiscale e giuridica, tracciando un parallelo tra il diritto civile e la filosofia morale. La prestazione impossibile, come sancito dall’art. 1256, rimane un principio chiave che tutela i soggetti impossibilitati a disporre dei loro beni per cause esterne. Il concetto di bene produttivo deve essere rivalutato alla luce della concreta fruibilità del bene, senza la quale l’obbligo fiscale non può esistere. La difesa comunale e la Commissione tributaria, nel non considerare tali principi, hanno ignorato l'evoluzione giuridica sancita dalla recente sentenza della Corte Suprema, offrendo una lettura anacronistica e ingiusta delle norme fiscali.

In conclusione, la non perseguibilità di un soggetto che si trova in una situazione di impossibilità oggettiva di utilizzo del proprio bene deve essere considerata come un principio cardine della giustizia, in linea con la necessità di equità fiscale e rispetto delle condizioni effettive di utilizzo dei beni, senza le quali l'imposizione fiscale non può essere ritenuta valida.


Redazione Giuridica

domenica 15 settembre 2024

Pignorare conti correnti e affitti

Nella foto: il vuoto cosmico 

In Italia, il pignoramento dei conti correnti è disciplinato da una serie di norme e decreti che regolano le procedure esecutive a carico del debitore. Le disposizioni chiave riguardano il pignoramento presso terzi, e tra i principali riferimenti normativi ci sono:

### 1. **Codice di Procedura Civile (CPC)**
   - **Art. 543 e seguenti**: Regolano il pignoramento presso terzi, inclusi i conti correnti bancari o postali. Il creditore può chiedere al giudice l'autorizzazione a bloccare le somme presenti sul conto corrente del debitore attraverso un'ingiunzione, notificata sia al debitore che all'istituto bancario (il "terzo pignorato").
   - **Art. 492**: Stabilisce che il creditore può pignorare i beni del debitore solo dopo aver ottenuto un titolo esecutivo, come una sentenza di condanna, e notificato l'atto di precetto.

### 2. **Decreto Legge n. 83/2015 (convertito in Legge n. 132/2015)**
   - Introduce misure di semplificazione e accelerazione delle procedure di esecuzione forzata, inclusi i pignoramenti di conti correnti. Il decreto prevede, tra l’altro, la possibilità per il creditore di ottenere informazioni sui beni del debitore tramite accesso all’anagrafe dei conti correnti detenuti dall’Agenzia delle Entrate.

### 3. **Decreto Legislativo n. 151/2015 (Jobs Act)**
   - Questo decreto ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro di accedere alle informazioni sui conti correnti per il recupero di somme derivanti da crediti di lavoro, come stipendi non corrisposti.

### 4. **Decreto Legge n. 193/2016**
   - Questo decreto ha riformato Equitalia e ha introdotto norme che permettono all'Agenzia delle Entrate di accedere direttamente ai conti correnti dei contribuenti per recuperare crediti fiscali, facilitando il pignoramento delle somme dovute senza la necessità di autorizzazioni giudiziarie.

### 5. **Decreto Legge n. 59/2016 (convertito in Legge n. 119/2016)**
   - Ha apportato modifiche significative alla disciplina dell'esecuzione forzata, inclusi i pignoramenti. Tra le novità, vi è l'introduzione del "preavviso di pignoramento", che obbliga il creditore a notificare al debitore un avviso prima di procedere con l'esecuzione, dando al debitore 30 giorni per saldare il debito ed evitare il pignoramento.

### 6. **Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e Anagrafe dei Conti Correnti**
   - Le modifiche apportate dal CAD consentono alle amministrazioni pubbliche e agli organi esecutivi di accedere all’anagrafe dei conti correnti bancari detenuta dall’Agenzia delle Entrate. Questo facilita l'identificazione dei conti correnti dei debitori, velocizzando il pignoramento.

### 7. **Decreto Legge n. 34/2019 (Decreto Crescita)**
   - Prevede alcune semplificazioni nelle procedure esecutive, compreso il pignoramento di conti correnti, con l'obiettivo di rendere più efficaci le azioni di recupero del credito da parte dei creditori.

### Procedura e Limiti del Pignoramento dei Conti Correnti
- **Limiti sul pignoramento degli stipendi**: Se il conto corrente contiene somme derivanti da stipendi o pensioni, il pignoramento è soggetto a limiti. In generale, per i conti correnti dove viene accreditato lo stipendio o la pensione, è possibile pignorare solo le somme che eccedono il triplo dell'assegno sociale (circa 1500 euro).
- **Somme future**: Solo una parte dello stipendio o della pensione che viene accreditata successivamente all'atto di pignoramento può essere prelevata (generalmente un quinto dello stipendio).

Il quadro normativo è quindi volto a garantire un equilibrio tra il diritto del creditore a recuperare il proprio credito e la tutela del debitore contro espropriazioni eccessive.

I ministri firmatari di alcuni dei principali decreti che disciplinano il pignoramento dei conti correnti in Italia sono stati:

1. **Decreto-Legge n. 83/2015** (convertito in Legge n. 132/2015):  
   - Presidente del Consiglio: **Matteo Renzi**  
   - Ministro dell'Economia e delle Finanze: **Pier Carlo Padoan**  
   - Ministro della Giustizia: **Andrea Orlando**【15†source】【16†source】.

2. **Decreto Legislativo n. 151/2015** (parte del Jobs Act):  
   - Questo decreto è stato approvato sotto il governo Renzi, con la partecipazione degli stessi ministri.

3. **Decreto-Legge n. 193/2016**:  
   - Presidente del Consiglio: **Matteo Renzi**  
   - Ministro dell’Economia e delle Finanze: **Pier Carlo Padoan**.

4. **Decreto-Legge n. 59/2016** (convertito in Legge n. 119/2016):  
   - Presidente del Consiglio: **Matteo Renzi**  
   - Ministro della Giustizia: **Andrea Orlando**  
   - Ministro dell’Economia e delle Finanze: **Pier Carlo Padoan**.

Questi decreti hanno avuto un ruolo chiave nel disciplinare le procedure di pignoramento, incluse le modifiche relative al recupero crediti e l'accesso ai conti correnti attraverso l'Agenzia delle Entrate.

In Italia è anche  possibile pignorare gli affitti che il debitore percepisce dai suoi inquilini. Questo tipo di pignoramento rientra nella categoria del **pignoramento presso terzi**, in cui il creditore può richiedere l’esecuzione forzata su somme di denaro o crediti che il debitore ha nei confronti di altre persone, in questo caso gli affittuari.

### Procedura del Pignoramento degli Affitti

1. **Titolo esecutivo**: Il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo, come una sentenza, un decreto ingiuntivo o un altro provvedimento che attesti l’esistenza del credito nei confronti del debitore.

2. **Atto di precetto**: Prima di procedere con il pignoramento, il creditore deve notificare al debitore un atto di precetto, in cui viene intimato al debitore di pagare quanto dovuto entro un termine di 10 giorni.

3. **Pignoramento presso terzi**: Se il debito non viene pagato, il creditore può chiedere al giudice l’autorizzazione per pignorare i canoni di locazione che il debitore percepisce dai propri inquilini. In questo caso, gli affittuari diventano i "terzi pignorati".

4. **Notifica agli affittuari**: Il pignoramento viene notificato sia al debitore che agli affittuari (terzi). Questi ultimi sono obbligati per legge a versare i canoni di locazione direttamente al creditore anziché al proprietario dell’immobile (debitore), fino a quando il debito non è estinto.

5. **Obblighi degli affittuari**: Gli affittuari, una volta ricevuta la notifica, devono rispettare l’ordine di versare gli affitti al creditore. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, potrebbero essere chiamati a rispondere per il debito del proprietario.

### Vantaggi e Limiti del Pignoramento degli Affitti

- **Vantaggi per il creditore**: Il pignoramento degli affitti rappresenta un modo efficace per il creditore di ottenere il recupero del credito, soprattutto se il debitore non ha beni facilmente aggredibili, ma percepisce redditi regolari dai canoni di locazione.
  
- **Tutela del debitore**: Come per altri tipi di pignoramento, la legge tutela il debitore da eventuali espropri eccessivi. Tuttavia, nel caso degli affitti, non ci sono limiti come quelli previsti per il pignoramento degli stipendi o delle pensioni (es. una quota massima del quinto).

In sintesi, il pignoramento degli affitti è una procedura legittima e regolamentata che permette al creditore di soddisfare il proprio credito utilizzando le somme che il debitore riceve dai suoi inquilini.
I decreti e le leggi che disciplinano il pignoramento presso terzi, compresi gli affitti percepiti dal debitore, sono stati firmati da diversi ministri della giustizia e delle finanze italiani nel corso degli anni. Alcuni dei principali decreti riguardanti il pignoramento includono:

1. **Decreto Legge n. 83/2015**, firmato dall'allora Ministro della Giustizia **Andrea Orlando**, che ha introdotto misure di semplificazione per le procedure esecutive, tra cui il pignoramento presso terzi.
   
2. **Decreto Legge n. 193/2016**, riguardante la riforma di Equitalia e il pignoramento fiscale diretto sui conti correnti, è stato firmato dal Ministro delle Finanze **Pier Carlo Padoan**.

3. **Decreto Legge n. 34/2019 (Decreto Crescita)**, firmato dal Ministro delle Finanze **Giovanni Tria**, ha introdotto ulteriori semplificazioni per i pignoramenti, incluse norme sull'esecuzione forzata per crediti fiscali e affitti.

Questi decreti hanno introdotto norme volte a facilitare e velocizzare le azioni di recupero dei crediti da parte dei creditori, mantenendo però alcune tutele per i debitori, come l’obbligo di notificare agli affittuari e i limiti per il pignoramento di stipendi e pensioni



mercoledì 7 agosto 2024

Real Players stop


Votare oggi, é diventato come scrivete la letterina a Babbo Natale.

É quanto mai necessario quindi:
Creare una legge elettorale innovativa ove Deve governare solo la maggioranza relativa di lista unica uninominale o plurinominale, Dando peso ad astenuti e invalidi O schede bianche a favore di lista unica di maggioranza relativa acquisendo anche i seggi di questi ultimi com la giustificazione che chi non vota in realtà vota a favore della maggioranza relativa creatasi in automatico sempreché essa raggiunga almeno il terzo degli aventi diritto



Ecco una proposta di legge elettorale innovativa basata sui tuoi requisiti:

Legge Elettorale Innovativa "Maggioranza Relativa Inclusiva"

1. Struttura Elettorale

  • Tipo di Sistema: Lista unica uninominale o plurinominale.
  • Maggioranza Necessaria: La lista che ottiene la maggioranza relativa dei voti è quella che governa.

2. Regole di Assegnazione dei Seggi

  • Assegnazione dei Seggi: La lista che ottiene la maggioranza relativa (il maggior numero di voti tra tutte le liste, anche se non supera il 50% dei voti totali) riceve il diritto di governare.

  • Peso degli Astenuti e Schede Bianche: Se il numero di votanti (inclusi quelli che votano scheda bianca) è almeno il 33% degli aventi diritto, le schede bianche e gli astenuti saranno considerati come un sostegno implicito alla maggioranza relativa.

    • Schede Bianche: Le schede bianche vengono conteggiate come favorevoli alla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa, ma senza specificare i voti espressi.
    • Astenuti: Gli astenuti vengono trattati come se avessero votato per la lista che ha ottenuto la maggioranza relativa, se il numero totale degli astenuti e delle schede bianche raggiunge almeno il 33% degli aventi diritto.

3. Giustificazione e Applicazione

  • Giustificazione: La logica alla base di questo sistema è che, in assenza di una partecipazione più alta, l'opzione con la maggioranza relativa di voti espressi assume un sostegno implicito da parte di chi non ha votato attivamente.
  • Seggi Aggiuntivi: Se la maggioranza relativa supera il 33% degli aventi diritto, questa lista può ottenere seggi aggiuntivi derivanti dalle schede bianche e dagli astenuti, proporzionalmente al numero totale di schede bianche e astenuti.

4. Implementazione e Controllo

  • Commissione Elettorale: Una commissione elettorale indipendente si occuperà della supervisione del conteggio dei voti, della validità delle schede bianche e dell’analisi dell’affluenza.
  • Transparenza: I risultati delle elezioni, inclusa la contabilizzazione delle schede bianche e degli astenuti, devono essere resi pubblici e facilmente accessibili.

Questa proposta mira a bilanciare l'importanza dei votanti attivi con quella di coloro che non partecipano direttamente al voto, incentivando così una rappresentanza più inclusiva e riflettendo meglio il consenso generale.




Come Spiegare la ratio? Essa basata sul fatto che una elezione é necessaria e obbligatoria e non rinunciabile e pertanto chi si astiene , non vota o protesta, deve ritenersi di adozione implicita rivoluzionaria e quindi la sua espressione comportamentale vale voto rafforzativo alla maggioranza relativa nascente ed emergente come forza reattiva acclamata a furore di popolo attivo e responsabile qualunque quota congrua di popolazione avente diritto esso rappresenti


La proposta di legge elettorale che si é suggerito si basa su un principio fondamentale: ogni elezione deve essere considerata come un dovere civico e una forma imprescindibile di partecipazione democratica. Ecco una spiegazione della ratio alla base di questa proposta:

Ratio della Proposta

1. Obbligatorietà e Necessità del Voto

Il voto è visto come un obbligo civico e un diritto fondamentale in una democrazia. Non partecipare a una elezione, attraverso l'astensione o il voto di protesta (come la scheda bianca), viene interpretato come un atto di adozione implicita verso una forza politica che già ha ottenuto una maggioranza relativa. Questa visione si basa sull'idea che, in un sistema democratico, ogni cittadino è responsabilmente chiamato a esprimere una preferenza.

2. Rappresentanza Implicita degli Astenuti e dei Voti di Protesta

Quando una parte significativa della popolazione non partecipa al voto, o esprime un voto di protesta, questo comportamento viene considerato come una forma di accettazione tacita della proposta maggioritaria che emerge. In altre parole:

  • Astenuti: Non votare è visto come un segnale di disillusione o indifferenza, che viene interpretato come un sostegno implicito alla forza politica che ha ottenuto la maggioranza relativa. L'astensione non viene considerata come una forma di rifiuto radicale ma come un'accettazione indiretta dell'ordine politico che emerge.
  • Schede Bianche e Voti di Protesta: Questi vengono considerati come espressioni di insoddisfazione con le opzioni disponibili, ma non come una condanna dell'idea di una forza emergente che ottiene una maggioranza relativa. La loro contabilizzazione a favore della maggioranza relativa sottolinea che, anche se non si approva pienamente la proposta dominante, si riconosce la validità della scelta prevalente.

3. Legittimazione della Maggioranza Relativa

La maggioranza relativa ottenuta dalla lista che riceve più voti, nonostante la partecipazione parziale o i voti di protesta, acquisisce una legittimità rafforzata. Questo sistema riflette la convinzione che:

  • Partecipazione Attiva e Responsabile: Il voto attivo e la partecipazione diretta riflettono un impegno responsabile e consapevole, e coloro che partecipano attivamente legittimano la maggioranza che emerge.
  • Sostegno Implicito: Gli astenuti e i votanti di protesta, accettando implicitamente il risultato della maggioranza relativa, dimostrano un consenso silente verso il risultato che risulta da una partecipazione significativa di chi ha votato.

4. Incentivo alla Partecipazione

Questo sistema intende incentivare una maggiore partecipazione alle elezioni, facendo in modo che anche il non voto o il voto di protesta influenzino il risultato finale. In tal modo, si cerca di evitare situazioni in cui una minoranza elettorale possa determinare il governo mentre una larga parte della popolazione rimane inattiva.

Conclusione

In sintesi, la proposta si basa sull'idea che la non partecipazione o la protesta siano forme di sostegno implicito alla maggioranza relativa, e che queste forme di comportamento debbano essere integrate nel calcolo della legittimità del governo. Questo approccio mira a riflettere un consenso più ampio, anche se indiretto, e a garantire che la forza politica emergente sia rappresentativa non solo di chi ha votato esplicitamente, ma anche di chi ha scelto di non partecipare o di esprimere insoddisfazione.




lunedì 5 agosto 2024

No invasione di ecomostri


APPELLO URGENTE SARDEGNA E ITALIA TUTTA 


Possiamo  aiutare a redigere un atto di opposizione all'imposizione energetica verde in Sardegna. Prima di iniziare, però, devo chiarire che per creare un documento legale formale, sarebbe opportuno consultare un avvocato specializzato in diritto amministrativo e ambientale. La seguente bozza può servire come base per un atto di opposizione, ma dovrebbe essere verificata e adattata da un professionista.

### Atto di Opposizione all'Imposizione Energetica Verde Invasiva

**Destinatari:**
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- Consiglio di Stato della Repubblica Italiana

**Oggetto:** Opposizione all'imposizione di infrastrutture per la produzione di energia eolica e solare in Sardegna.

**Premesse:**
- **Articolo 9 della Costituzione Italiana:** La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
- **Articolo 42 della Costituzione Italiana:** La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
- **Direttiva 2001/42/CE (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente)**

**Fatti:**
- In Sardegna, vengono imposte servitù obbligatorie per la realizzazione di pale eoliche e pannelli solari, contro la volontà della popolazione locale.
- L'installazione di tali infrastrutture deturpa il paesaggio, danneggia la fauna e la flora locali e compromette l'integrità del terreno.
- Tali azioni comportano un danno inestimabile e inaccettabile all'ecosistema e alla qualità della vita dei residenti.

**Motivi dell'Opposizione:**
1. **Tutela del Paesaggio:** L'articolo 9 della Costituzione Italiana tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. L'installazione massiva di pale eoliche e pannelli solari deturpa il paesaggio naturale della Sardegna.
2. **Interesse della Comunità Locale:** L'imposizione di infrastrutture energetiche senza il consenso della popolazione locale viola il principio di sussidiarietà e di rispetto per le comunità locali.
3. **Danno Ambientale:** La costruzione di pale eoliche e pannelli solari comporta un significativo impatto negativo sulla fauna e sulla flora locali, compromettendo la biodiversità e l'integrità degli ecosistemi.
4. **Valutazione dell'Impatto Ambientale:** Secondo la Direttiva 2001/42/CE, qualsiasi piano o programma che possa avere effetti significativi sull'ambiente deve essere soggetto a una valutazione ambientale strategica (VAS). Tale valutazione deve includere la consultazione delle comunità locali.

**Richieste:**
1. **Sospensione Immediata:** Sospendere immediatamente l'imposizione di infrastrutture per la produzione di energia eolica e solare in Sardegna fino a quando non sarà effettuata una valutazione completa dell'impatto ambientale e sociale.
2. **Consultazione Pubblica:** Avviare un processo di consultazione pubblica con la popolazione sarda per valutare le reali necessità e i desideri della comunità riguardo allo sviluppo energetico.
3. **Tutela dell'Ambiente:** Garantire che qualsiasi sviluppo energetico rispetti rigorosamente i criteri di tutela ambientale, paesaggistica e della biodiversità.
4. **Indennizzi:** Prevedere adeguati indennizzi per eventuali danni già arrecati alle proprietà private e al paesaggio sardo.

**Firma:**
[Nome e Cognome]
[Indirizzo]
[Contatti]

---

**Nota Importante:** Questa bozza deve essere verificata e completata da un legale qualificato per garantire che sia conforme a tutte le leggi e normative applicabili.

Redazione Blob giustizia 

Decreto Concorrenza DL 84/2024

Ho analizzato il Decreto Concorrenza DL 84/2024. Ecco una tabella sintetica delle disposizioni principali e il possibile effetto rispetto alle aspettative delle corporazioni democratiche:

DisposizioneDescrizione SinteticaEffetto sulle Corporazioni Democratiche
Art. 1 - Liberalizzazione dei settori energeticiIntroduce misure per la liberalizzazione dei mercati dell'energia e del gas, incentivando la concorrenza.Potrebbe essere accolto positivamente per la promozione della concorrenza, ma con preoccupazioni per l'impatto sui piccoli operatori.
Art. 2 - Revisione delle concessioni balneariPrevede un nuovo sistema di concessioni per le spiagge, basato su gare pubbliche trasparenti.Positivo per la trasparenza e l'equità, ma potrebbe essere visto come una minaccia dai concessionari attuali.
Art. 3 - Norme sul riciclaggio delle materie prime criticheStabilisce un punto unico di contatto per le autorizzazioni e riduce i tempi burocratici per progetti di riciclaggio.Favorisce la semplificazione e l'innovazione, ma richiede un'adeguata gestione per evitare effetti negativi sull'ambiente.
Art. 4 - Misure per la semplificazione amministrativaIntroduce termini massimi per il rilascio di autorizzazioni e snellisce le procedure burocratiche.Potrebbe essere accolto favorevolmente per la riduzione dei tempi e dei costi amministrativi.
Art. 5 - Incentivi per l'innovazione nelle PMIOffre incentivi e agevolazioni fiscali per le PMI che investono in innovazione e digitalizzazione.Molto positivo per le PMI, incoraggiando la modernizzazione e la competitività.
Art. 6 - Regolamentazione dei servizi digitaliDefinisce nuove norme per la regolamentazione dei servizi digitali, inclusa la protezione dei dati e la concorrenza online.Essenziale per proteggere i consumatori e garantire una concorrenza leale, ma potrebbe comportare costi aggiuntivi per le aziende.
Art. 7 - Disposizioni sulla sicurezza sul lavoroRiafferma le competenze regionali in materia di sicurezza sul lavoro e stabilisce nuove linee guida per le attività estrattive.Positivo per la tutela dei lavoratori, ma necessita di un equilibrio per non gravare eccessivamente sulle imprese.
Art. 8 - Progetti di estrazione nei fondali mariniStabilisce i criteri per l'autorizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, considerando l'impatto ambientale.Essenziale per la protezione ambientale, ma potrebbe rallentare lo sviluppo dei progetti estrattivi.

Questa analisi offre una visione d'insieme delle principali disposizioni del decreto e dei loro potenziali effetti, con un occhio alle aspettative delle corporazioni democratiche e dei vari stakeholder coinvolti.


DECRETO-LEGGE 25 giugno 2024 , n. 84

Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. (24G00102)

 Vigente al: 5-8-2024  

Capo I
Progetti strategici e comitato nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, l'estrazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti strategici;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Obiettivi generali e principi
1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.
2. In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al comma 1 e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2

Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici
1. Quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.
2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione interessata.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche
1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi.
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di sei mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo
6.
6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonché sulla domanda di variazione dei programmi lavori o del piano di coltivazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi.
7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi.
9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresì fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.

Art. 4

Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche
1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, delle materie prime critiche strategiche, è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i dieci mesi.
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti già autorizzati, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo
6.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico è ricompresa oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.
7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e all'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unità ulteriori.
Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche
1. L'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L'istanza per l'autorizzazione è presentata al punto di contatto unico, che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere.
L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.
Si applica l'articolo 13, comma 6 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al comma 2 è ridotto a otto mesi.
4. Il termine massimo di cui al comma 2 non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:
a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.
2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3.
3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:
a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità;
b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione europea;
c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;
d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilità e resilienza di cui all'articolo 11, comma 1, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;
e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e di monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;
f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o l'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato.
4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia, l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.
5. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del made in Italy che compongono il Comitato medesimo.
6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Capo II
Disposizioni comuni sulle materie prime critiche

Art. 7

Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche
1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed è effettuata con le seguenti modalità:
a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;
c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti;
e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;
f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;
g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni).
2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione del relativo provvedimento.
3. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari
1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo Stato, ai sensi del comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 9

Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi
1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto.
2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «e d-bis)»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;»;
2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui alla lettera d-bis);
f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»;
c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici). - 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico «Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici». Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.
2. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.
3 . In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste.
4 . Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.».

Art. 10

Programma nazionale di esplorazione
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.
2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di milestone e target il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara.
3. Il Programma include:
a) mappatura dei minerali su scala idonea;
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.
4. Per la elaborazione del Programma nazionale di esplorazione l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia può avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9.
5. Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca.
6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione è pubblicata sul sito internet di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 11

Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell'attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché la tempistica e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami ferrosi, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel decreto di cui al secondo periodo.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il decreto è aggiornato annualmente.
4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 12

Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici
1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

Capo III
Promozione degli investimenti

Art. 13

Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy
1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «attività di» sono inserite le seguenti: «estrazione, trasformazione,»;
b) al comma 2, le parole: «, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa,» sono soppresse e dopo le parole: «disponibilità complessive dello stesso» sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo»;
c) al comma 6, le parole: «al gestore individuato» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori individuati» e dopo le parole: «la spesa di 2.500.000 euro» sono inserite le seguenti:
«complessivi».
2. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-septies. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:
a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;
b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali».

Art. 14

Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche
1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «I rottami ferrosi» sono inserite le seguenti: «ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.
Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.
3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.».

Art. 15

Misure di coordinamento
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «e la relativa programmazione» sono inserite le seguenti: «e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il CITE approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.».

Art. 16

1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per l'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2024»;
b) è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

Art. 17

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Nordio