Ho analizzato il Decreto Concorrenza DL 84/2024. Ecco una tabella sintetica delle disposizioni principali e il possibile effetto rispetto alle aspettative delle corporazioni democratiche:
Disposizione | Descrizione Sintetica | Effetto sulle Corporazioni Democratiche |
---|---|---|
Art. 1 - Liberalizzazione dei settori energetici | Introduce misure per la liberalizzazione dei mercati dell'energia e del gas, incentivando la concorrenza. | Potrebbe essere accolto positivamente per la promozione della concorrenza, ma con preoccupazioni per l'impatto sui piccoli operatori. |
Art. 2 - Revisione delle concessioni balneari | Prevede un nuovo sistema di concessioni per le spiagge, basato su gare pubbliche trasparenti. | Positivo per la trasparenza e l'equità, ma potrebbe essere visto come una minaccia dai concessionari attuali. |
Art. 3 - Norme sul riciclaggio delle materie prime critiche | Stabilisce un punto unico di contatto per le autorizzazioni e riduce i tempi burocratici per progetti di riciclaggio. | Favorisce la semplificazione e l'innovazione, ma richiede un'adeguata gestione per evitare effetti negativi sull'ambiente. |
Art. 4 - Misure per la semplificazione amministrativa | Introduce termini massimi per il rilascio di autorizzazioni e snellisce le procedure burocratiche. | Potrebbe essere accolto favorevolmente per la riduzione dei tempi e dei costi amministrativi. |
Art. 5 - Incentivi per l'innovazione nelle PMI | Offre incentivi e agevolazioni fiscali per le PMI che investono in innovazione e digitalizzazione. | Molto positivo per le PMI, incoraggiando la modernizzazione e la competitività. |
Art. 6 - Regolamentazione dei servizi digitali | Definisce nuove norme per la regolamentazione dei servizi digitali, inclusa la protezione dei dati e la concorrenza online. | Essenziale per proteggere i consumatori e garantire una concorrenza leale, ma potrebbe comportare costi aggiuntivi per le aziende. |
Art. 7 - Disposizioni sulla sicurezza sul lavoro | Riafferma le competenze regionali in materia di sicurezza sul lavoro e stabilisce nuove linee guida per le attività estrattive. | Positivo per la tutela dei lavoratori, ma necessita di un equilibrio per non gravare eccessivamente sulle imprese. |
Art. 8 - Progetti di estrazione nei fondali marini | Stabilisce i criteri per l'autorizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, considerando l'impatto ambientale. | Essenziale per la protezione ambientale, ma potrebbe rallentare lo sviluppo dei progetti estrattivi. |
Questa analisi offre una visione d'insieme delle principali disposizioni del decreto e dei loro potenziali effetti, con un occhio alle aspettative delle corporazioni democratiche e dei vari stakeholder coinvolti.
Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. (24G00102)
Vigente al: 5-8-2024
Capo I
Progetti strategici e comitato nazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonché sulla domanda di variazione dei programmi lavori o del piano di coltivazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi.
Art. 4
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico è ricompresa oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.
Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.
Si applica l'articolo 13, comma 6 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Art. 6
Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.
Capo II
Disposizioni comuni sulle materie prime critiche
Art. 7
Art. 8
Art. 9
1) dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;»;
2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui alla lettera d-bis);
f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»;
«Art. 5-bis (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici). - 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico «Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici». Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.
2. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.
3 . In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste.
4 . Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.».
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Capo III
Promozione degli investimenti
Art. 13
«complessivi».
«8-septies. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:
a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;
b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali».
Art. 14
«3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.
Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.
3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.».
Art. 15
«2-bis. Il CITE approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.».
Art. 16
Art. 17
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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