martedì 15 dicembre 2009

Nasce il Tavolo della Giustizia di Milano, firmata l'intesa

Nasce il Tavolo della Giustizia di Milano, firmata l'intesa


Il Presidente Roberto Formigoni

15 dicembre 2009
(Ln - Milano) "A Milano e in Lombardia lo Stato sa fare squadra".
La constatazione è del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, intervenuto questa mattina a Palazzo di Giustizia per firmare l'atto di nascita del Tavolo della Giustizia della Città di Milano, che si riunirà sotto la presidenza del presidente del Tribunale di Milano e al quale siederanno i rappresentanti di vertice delle istituzioni.
Il Protocollo d'Intesa varato oggi è "prezioso, innovativo e, se ben tradotto ed attuato, potrà dare utili indicazioni anche ad altre realtà", ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni.
L'atto è in effetti frutto di un lungo percorso di collaborazione tra le istituzioni a riguardo del funzionamento delle strutture e della macchina giudiziaria ed ha come obiettivi la semplificazione, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi della giustizia penale, civile e minorile, soprattutto attraverso l'introduzione di tecnologie informatiche e telematiche.
Lo hanno firmato stamane, oltre ad Alfano e Formigoni, il presidente del Tribunale Livia Pomodoro, il presidente dell'Ordine degli avvocati, Paolo Giuggioli, il sindaco Letizia Moratti, il prefetto Gian Valerio Lombardi, e rappresentanti della Provincia di Milano, della Camera di Commercio, del Consiglio superiore della Magistratura, della Corte d'Appello di Milano, e dei Ministeri della Funzione pubblica e della Semplificazione amministrativa.
Formigoni ha spiegato gli ambiti di intervento che coinvolgono direttamente la Regione, in prima fila nell'operazione.
Si tratta soprattutto dell'informatizzazione, e quindi della velocizzazione delle procedure e dell'accesso ai servizi.
"La Carta Regionale dei Servizi, la CRS - ha detto - è nelle mani di 10 milioni di lombardi: potrà essere utilizzato anche per l'autenticazione dei servizi del Tribunale ed ospitare, anche in funzione del Tribunale stesso, la firma digitale". Regione Lombardia, inoltre, mette a disposizione le proprie esperienze già realizzate con successo a riguarda della dematerializzazione, della posta elettronica certificata, della sicurezza della rete, dell'interoperabilità dei sistemi.
"Operiamo in sinergia con le altre istituzioni - ha sottolineato Formigoni, citando un passaggio chiave del Protocollo - per qualificare e semplificare l'accesso e la fruizione dei servizi della Giustizia civile, penale e minorile, in quanto fattori determinanti per lo sviluppo economico, di sicurezza dei cittadini, per la tutela e la salvaguardia dei diritti dell'individuo, della famiglia, dei minori".
La collaborazione tra Regione Lombardia e istituzioni giudiziarie non nasce ora, ma è attiva da anni.
In particolare dal 2007 è in corso una fornitura continuativa di materiale informatico per i Tribunali di tutta la Lombardia, e nel 2008 è partito il progetto "Riconoscimento vocale" per l'uso di tecnologie vocali nei processi.
(Lombardia Notizie)

venerdì 11 dicembre 2009

il settore finanziario ha generato la crisi economica

Crisi: Barroso, giusta Tobin tax
Crisi generata da settore finanziario, ora cittadini pagano
11 dicembre, 15:47
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(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - E' giusto che il settore finanziario che ha generato la crisi economica dia ora il suo contributo all'economia. Lo ha detto Barroso. Il presidente della Commissione Ue ha commentato la decisione del Consiglio europeo di proporre all'Fmi lo studio di una tobin tax, una tassa sulle transazioni finanziarie per recuperare nuove risorse soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo. 'Il settore finanziario ha creato grandi problemi - ha detto - e i cittadini ne pagano le conseguenze.

giovedì 10 dicembre 2009

AGEVOLAZIONI IN ARRIVO

Agevolazioni per il settore dei servizi (FIMSER)
Contributo a Fondo perduto - Destinatari PMI del settore dei servizi
Scadenza 21 Gennaio 2010 CLICCA QUI
Voucher per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Lombardia
Contributi a Fondo perduto - Destinatari PMI di tutti i settori
Scadenza 4 Gennaio 2010 CLICCA QUI

Internazionalizzazione per le PMI e le imprese artigiane (SPRING4)
Contributo a Fondo perduto - Destinatari PMi e imprese artigiane
Presentazione dal 30 Ottobre 2009 al 29 Gennaio 2010 CLICCA QUI

Fondo per l'innovazione tecnologica per avvio di nuove attivita' (FIT)
Contributo a Fondo perduto - Destinatari PMI e grandi aziende del settore manifatturiero e del settore dei servizi alle imprese
Scadenza 21 Gennaio 2010 CLICCA QUI

Il commercialista inadempiente libera il cliente dal pagamento delle sanzioni

Il commercialista inadempiente libera il cliente dal pagamento delle sanzioni
Se il commercialista a cui è stata affidata la tenuta della contabilità non ottempera agli adempimenti dichiarativi del cliente, questo è esonerato dal pagare le sanzioni qualora abbia denunciato il fatto alle autorità giudiziarie. La precisazione arriva dalla sentenza n. 25136 del 30 novembre 2009 della sezione tributaria della Corte di cassazione la quale ha aggiunto che è irrilevante che non si sia arrivati ad un giudicato penale. Il contribuente aveva ricevuto l’accertamento del Fisco per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e del conseguente mancato versamento delle imposte; adita l’autorità giudiziaria, questa ha sempre affermato l’esonero della responsabilità del cliente in quanto i fatti illeciti erano da imputare esclusivamente alla condotta del commercialista. Infatti il contribuente non è punibile se il pagamento del tributo non è avvenuto per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e la norma, art. 6 del dlg. 472/97, non richiede l’esistenza di una sentenza a carico del professionista. Nessuna sanzione, pertanto, è da addebitare al contribuente.
02/12/2009 - Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Il cliente non paga per il consulente – Lu.Lo.
02/12/2009 - ItaliaOggi, p. 26 – Il contribuente non risponde se il professionista sbaglia - Alberici

NOTIFICHE POSTALI DI EQUITALIA DEGRADATE A INESISTENTI

Le notifiche eseguite da Equitalia a mezzo raccomandata sono inesistenti
Con la sentenza n. 909/5/09 del 16 novembre 2009, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha affrontato il problema delle notifiche per posta degli atti tributari. Si tratta di una questione estremamente complessa, come dimostra anche la numerosa giurisprudenza di merito e di legittimità che negli anni è stata prodotta sull’argomento. Il caso esaminato riguarda la notifica per posta, da parte dell’Agente della riscossione, di una iscrizione ipotecaria. Nello specifico, Equitalia Lecce aveva inviato la notifica di una iscrizione di ipoteca con raccomandata a/r, ritenendo questa una modalità perfettamente legittima in base a quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del dpr 602/73 per la notifica delle cartelle di pagamento. Con la sentenza in esame, però, i giudici pugliesi non hanno avvalorato la tesi difensiva di Equitalia. Anzi, la conclusione è stata che: le notifiche eseguite da Equitalia direttamente a mezzo del servizio postale sono giuridicamente inesistenti. Tutto ciò, poiché, manca una disposizione normativa in tal senso, con la conseguenza che la notifica di ipoteca effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante servizio postale è inesistente in quanto eseguita da un soggetto non abilitato.
28/11/2009 - ItaliaOggi, p. 27 – Equitalia non può notificare gli atti con raccomandata – Suppa

PRINCIPI CONTABILI

Dal 4 dicembre operativi i ritocchi ai principi contabili internazionali
Sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’Unione europea, la n. L314 del 1° dicembre 2009, sono stati pubblicati tre regolamenti aventi ad oggetto i principi contabili internazionali (Ias), che diventano operativi a partire da venerdì 4 dicembre (terzo giorno successivo alla loro pubblicazione). Il primo regolamento, il 2009/1164/Ce della Commissione del 27 novembre 2009, adotta l’Ifric 18 dal titolo “Cessioni di attività da parte della clientela” e implica di conseguenza una modifica dell’Ifric 1. Oggetto del regolamento sono una serie di chiarimenti circa la contabilizzazione di elementi di immobili, impianti e macchinari o di contanti ricevuti dalla clientela per acquisire o costruire immobili, impianti o macchinari. Il secondo regolamento, il 2009/1165/Ce della Commissione del 27 novembre 2009, modifica l’Ifris 4 e l’Ifris 7, secondo quanto riportato nell’allegato allo stesso regolamento. Nello specifico, le modifiche riguardano la natura e la portata dei rischi di credito, la liquidità e il mercato che derivano da contratti assicurativi; le informazioni per ogni classe di strumento finanziario relativamente alla valutazione al fair value; i criteri da seguire nel fornire le citate informazioni. Il terzo regolamento, il 2009/1171/Ce della Commissione del 30 novembre 2009, apporta modifiche all’Ifric 9 e allo Ias 39. Il provvedimento si propone di chiarire in che modo si devono trattare gli strumenti finanziari derivati incorporati in altri contratti, nel momento in cui un’attività finanziaria ibrida viene riclassificata al di fuori del valore equo rilevato a conto economico.
03/12/2009 - http://eur-lex.europa.eu/Gazzetta Ufficiale L 314
03/12/2009 - Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 37 – Pacchetto di ritocchi per i principi contabili

VIETATO IL FONDO PATRIMONIALE

Ultima di una serie di pronunce della Corte di cassazione sull’ambito applicativo del reato previsto dall’articolo 11 del Dlgs n. 74/00, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è la sentenza n. 38925/09 della III Sezionale penale. Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 11, Dlgs n. 74/00, è necessario ravvisare l’intenzione di un dolo specifico, che pone il contribuente nella condizione di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sull’Iva oppure di interessi e sanzioni amministrative relative alle stesse imposte tramite qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio della proprietà, tanto a titolo onero che gratuito. Non è, però, necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, essendo sufficiente l’idoneità dell’atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato. Con la sentenza 38925 del 7 ottobre 2009, la Corte di Cassazione ha aggiunto che anche la costituzione di un fondo patrimoniale non motivato sui beni di una società precedentemente sottoposta a controllo fiscale può integrare il reato in questione, se il fondo risulta costituito con lo scopo di sottrarre i beni a una futura azione di accertamento. Il caso di specie si riferisce, infatti, al sequestro di macchine e appartamenti fatti confluire da madre, padre e figlio in un fondo patrimoniale subito dopo aver ricevuto una visita della Guardia di finanza; operazione questa confermata dai Supremi giudici. La norma attualmente in vigore che punisce il suddetto illecito è, come detto, l’articolo 11 del Dlgs 74/00, mentre prima la condotta era punita dall’articolo 97, comma 6, del Dpr 602/73. La novità introdotta dalla disposizione attuale sta nel fatto che si punisce il reato di pericolo e non il reato di danno. Cioè, non deve essere vanificata realmente la procedura di riscossione coattiva, ma è sufficiente la sola idoneità della condotta fraudolenta a raggiungere questo effetto. La sanzione nella fattispecie indicata prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
30/11/2009 - Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Fondi patrimoniali a rischio reato – a cura di Falcone, Iorio
30/11/2009 - Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Punire gli atti fraudolenti per bloccare le notifiche

BANCHE BUONE

Data: 26/10/2009
Le banche sospendono i debiti delle piccole e medie imprese
La possibilità di sospendere per 12 mesi il rimborso dei finanziamenti

ottenuti dal sistema creditizio costituisce una vera boccata d'ossigeno

per le PMI.

Analizziamo i contenuti dell'accordo con lo scopo di illustrarne i

principali aspetti tecnici in linguaggio facilmente comprensibile anche ai

"non addetti ai lavori". Indicazioni operative e suggerimenti al fine di

predisporre la domanda nel modo più efficace.

La scheda si presta dunque molto bene sia per rispondere alle necessità di

saperne di più dell'imprenditore, sia per fornire ai consulenti un utile

strumento divulgativo.

giovedì 29 ottobre 2009

intesa oggi

intesa:
Il dato del 3° trimestre del PIL americano, in uscita oggi 29 ottobre, dovrebbe segnare l’uscita ufficiale dalla recessione, visto che le attese vedono una crescita annualizzata del 3%, dopo la discesa (la quarta consecutiva) dello 0,7% registrata nel 2° trimestre. I punti di maggiore interesse saranno quelli riguardanti gli investimenti e l’andamento delle scorte, che seppur in miglioramento nel 2° trimestre, erano stati la principale causa della discesa dell’attività economica degli ultimi due trimestri. Sebbene l’economia globale stia vivendo un importante cambiamento strutturale, con l’economia cinese destinata a rappresentare una parte sempre più importante del prodotto e del consumo mondiale, il ruolo dell’economia americana resta il potenziale traino per superare la profonda crisi economica che ha caratterizzato l’ultimo anno. 

mercoledì 21 ottobre 2009

IL NUOVO MODELLO DI BANCA TREMONTIANO

22.28 21/10/2009

TRATTO DA INTERNET:

NUOVO MODELLO DI BANCA TREMONTIANO

Dopo il clamoroso smacco ricevuto da parte dei tre enti privati s.p.a. soci di maggioranza di Bankitalia, e amministrati tra gli altri anche dai sigg. Passera, Profumo e Perisinotto, per il rifiuto dei suoi Tremonti Bonds", il nostro ministro dell'economia ha deciso di passare al contrattacco restituendo un poco di sovranità decisionale economica al nostro Stato Italiano, lanciando l'idea di costituire la "BANCA DEL MEZZOGIORNO", nuovo ente bancario di proprietà inizialmente e istituzionalmente statale, la cui funzione è quella di contrastare il ruolo di predominamza globale sull'intero sistema economico, assunto di fatto da alcuni semplici enti bancari privati.

Nozione di Banca del "Mezzogiorno", banca cooperativa
La nuova banca etica "Mezzogiorno" ("Mezzogiorno" Medlemsbank) è una banca cooperativa simile alla jak con sede a Skövde, Svezia. Come quest'ultima è una banca realmente posseduta dai suoi soci: ciascuno detiene 1 sola azione e ha lo stesso peso decisionale nell'annuale votazione del consiglio direttivo.

Indice
1 La denominazione
2 Storia
3 Filosofia
4 Associazionismo
4.1 In Italia
5 Voci correlate
6 Collegamenti esterni

La denominazione
"Mezzogiorno" è un acronimo che come jak sta per Jord Arbete Kapital, in svedese Terra Lavoro Capitale, in italiano in pratica vuole dire la stessa cosa. Per Terra si intendono le risorse della natura, per Lavoro la risorsa data dal lavoro umano, per Capitale le infrastrutture create dall'uomo che permettono di potenziarne l'efficienza. Sono i 3 principi chiave dell'economia reale. Su queste 3 fondamenta si basa "Mezzogiorno", una banca che cerca di proporre un'alternativa concreta, in alcuni segmenti di mercato, all'economia speculativa contemporanea. Per speculazione si intende una rendita parassitaria derivante dalla matematica moltiplicazione del denaro grazie al meccanismo dell'interesse, scollegando quindi l'arricchimento dai concetti di Terra-Lavoro-Capitale.
"Mezzogiorno" propone in alternativa un modello finanziario e un servizio di risparmio e prestito libero dal concetto di interesse speculativo, raccogliendo 35.000 soci distribuiti su tutto il territorio svedese che si prestano denaro tra di loro bypassando il sistema bancario tradizionale. Attualmente i soci hanno risparmiato 97 milioni di euro dei quali 86 milioni sono dati in prestito a chi ne ha fatto richiesta (dati aggiornati al 2008). Obiettivo della banca è di non trarre profitto dal suo servizio.
Come le Banche Islamiche la banca del mezzogiorno non carica o paga interessi sui suoi prestiti/rispami (considerati Usura nell'accezione primigenia del termine). Tutte le attività della banca avvengono fuori dal mercato finanziario poiché i suoi prestiti sono finanziati solamente dai risparmi dei soci. I costi amministrativi e di sviluppo sono pagati dalla quota associativa e dalla tassa sul prestito, che è pari ad un Indice Sintetico di Costo (tasso annuo effettivo di interesse che comprende tutte le spese accessorie) mediamente del 2,5% fisso.
Il meccanismo del prestito è basato sul concetto dei punti di risparmio, punti che vengono accumulati nei periodi di risparmio e consumati nei periodi in cui si accede al prestito. L'idea di base che rende sostenibile l'intero sistema è che i punti di risparmio guadagnati debbano per forza eguagliare i punti di risparmio spesi. Per realizzare questo equilibrio, se all'accensione del mutuo i punti di risparmio consumati sono maggiori di quelli accumulati, bisogna obbligatoriamente continuare a risparmiare durante il periodo di ripagamento del prestito, così da continuare ad accumulare punti di risparmio. Alla fine del periodo di ripagamento del mutuo, quando i punti di risparmio presi in prestito eguaglieranno quelli guadagnati, si potrà riprelevare la somma totale dei risparmi "obbligatori" versati, che nel frattempo sono stati prestati ad altri soci.
Un altro esempio di banca senza interessi è la Bank Melli Iran (BMI) fondata il 17 Dicembre 2007 per volontà di Mahmud Ahmadinejad.

Storia
L'associazione cooperativa Jord Arbejde Kapital è stata fondata in Danimarca durante la Grande Depressione nel 1931.
L'associazione mise in circolazione una Valuta locale che è stata successivamente dichiarata fuori legge dal governo Danese nel 1933. Nel 1934 la "Mezzogiorno" danese fondò un sistema di risparmio e prestito senza interesse e un sistema locale di commercio e scambio di beni (LETS). Sebbene entrambi i sistemi furono costretti a chiudere, il sistema di prestito e risparmio riemerse nel 1944. L'esperimento della banca del mezzogiorno Danese ispirò un gruppo in Svezia che fondò un' associazione no-profit chiamata Jord Arbete Kapital - Riksförening för Ekonomisk Frigörelse (Associazione Nazionale per l'Emancipazione Economica) nel 1965, che sviluppò il sistema matematico basato sui punti di risparmio chiamato "sistema di risparmio bilanciato". L'associazione crebbe lentamente all'inizio e ricevette la licenza bancaria dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria Svedese solo alla fine del 1997.

Filosofia
In accordo con la filosofia "Mezzogiorno", l'instabilità economica è la diretta conseguenza di un'economia basata sulla rendita da interesse.
"Mezzogiorno" opera in base alle seguenti premesse:
La rendita da interesse è nemica di un'economia stabile
L'interesse causa disoccupazione, inflazione e distruzione dell'ambiente
L'interesse sposta matematicamente denaro dai poveri verso i ricchi
L'interesse favorisce progetti che tendono a raggiungere alti profitti in poco tempo
Il fine ultimo di "Mezzogiorno" è l'abolizione dell'interesse speculativo e la creazione di una società interest-free. Nell'attuale sistema l'interesse è sostituito da un sistema di pagamento del servizio del prestito, con lo scopo di creare uno strumento finanziario vantaggioso per i propri soci, sostenibile per l'ambiente e al servizio delle economie locali.
Sulla base di questa filosofia sono nate un paio di banche in Danimarca ed un'organizzazione in Germania con sede a Stoccarda. Anche in Italia stanno iniziando a formarsi gruppi per fondare una banca etico-solidale sul modello della "Mezzogiorno" Bank svedese.

Associazionismo
Il marketing di "Mezzogiorno" è fatto principalmente dai volontari mediante il passaparola. Circa 550 soci organizzati in 28 circoscrizioni locali prestano servizio volontario per promuovere l'idea finanziaria di "Mezzogiorno" e per trovare nuovi soci. I depositi e i prestiti sono fatti in Corone Svedesi (SEK). Ipoteche o garanzie personali possono essere date solo se la proprietà o il garante è Svedese. Per poter accedere ad un mutuo con "Mezzogiorno" bisogna risiedere in Svezia. I risparmi dei soci sono coperti dalla garanzia di deposito del sistema bancario Svedese.
In Italia [modifica]
Il 13 settembre 2008 si è costituita anche in Italia l'Associazione culturale "Mezzogiorno" Bank Italia per creare le condizioni per portare anche in Italia questo tipo di esperienza.

Voci correlate
Banche Islamiche DEL MEZZOGIORNO
Grameen Bank
Casse Rurali

Collegamenti esterni
Homepage banca del mezzogiorno
Homepage "Mezzogiorno" BANK ITALIA: Associazione culturale per la creazione di una banca etico/solidale in Italia, cerca di fondare una banca etico-solidale in Italia sul modello "Mezzogiorno" Bank.
Documentario "Mezzogiorno" in italiano, programma Report
Canale Video Associazione Culturale "Mezzogiorno" BANK ITALIA: video realizzati dall'Associazione Culturale "Mezzogiorno" BANK ITALIA tra cui gli Atti Video del Convegno Internazionale ""Mezzogiorno" Bank Italia: costruttori di futuro. Esperienze di Finanza Etica a confronto" 9 maggio 2009 Torino, Italia.
Documentario "Mezzogiorno" in spagnolo by Mario León
Documentario "Mezzogiorno" in inglese by Giorgio Simonetti
Goodnews su "Mezzogiorno" andata in onda su Report-Raitre (Primavera 2008)
Video-Intervista al fondatore della banca svedese "Mezzogiorno" realizzata da Giorgio Simonetti (in svedese con traduzione inglese)
Libro "Mezzogiorno" autoprodotto da Giorgio Simonetti
Sermone di Mark Anielski sull'economia senza interesse, tradotto da Giorgio Simonetti
"Mezzogiorno" Danese. In Danimarca la filosofia "Mezzogiorno" sopravvive in diverse banche "Mezzogiorno" locali
NORDISKA SPARLÅN associazione svedese con scopi simili a "Mezzogiorno", fondata dall'ing. Per Almgren, inventore del sistema dei post-risparmi.
Cooperativa finanziaria tedesca con sede a Stoccarda basata sul modello svedese "Mezzogiorno"
An Assessment of Sweden’s No-Interest Bank - by Mark Anielski, Canada
Unravelling Debt / The Economy, Banking and the Case of "Mezzogiorno" - By Mark Burton, UK
How interest-free banking works: The case of "Mezzogiorno" - by Ana Carrie
Associazione svedese che si propone di aiutare altri Paesi a sviluppare forme di prestito/risparmio basate sul modello interest-free "Mezzogiorno"
Homepage di Margrit Kennedy teorica tedesca dell'economia interest-free
Video-Conferenza di Margrit Kennedy sulle monete complementari e la banca del mezzogiorno (in italiano)
Documentario d'animazione "Il denaro come debito", spiega qual è il meccanismo con cui funzionano le banche tradizionali.
Categorie: Scienze sociali | Banche etiche

lunedì 5 ottobre 2009

Prestiti alle imprese in caduta libera


In controtendenza resistono le piccole imprese con meno di 20 dipendenti. Per le realtà importanti il clima creditizio è definibile come un completo congelamento dei flussi disponibili verso il sistema economico reale.
I dati sono estratti dal bollettino ufficiale di Banckitalia.
Il rifiuto di utilizzo dello strumento offerto dai Tremonti bonds, conferma la sfiducia nel sistema Italia. Eccezion fatta per Enel, impresa privatizzata, che ha usufruito di un emissione di tre bilions di euro in Bond aziendali.
L'azienda supera lo stato. Le banche, enti privati come qualsias altra azienda, per perseguire il fine di massima redditività garantito ai propri clienti investitori e risparmiatori, tra i quali i massimi dipendenti statali e gli stessi dipenti bancari, sceglie la linea discriminativa totale di Basilea due, ora aggravata dall'arrivo di TIER 1.

Previsioni? Sempre maggiori ostacoli, delirio da indice, ossessione per gli imprenditori che invece che pensare alla propria attività produttiva dovrebbero trasformarsi in U.F.O. producenti indici dettati dall'algoritmo bancario impazzito.
Cosa rimane da fare per le aziende storiche, sane, mai penalizzate da eventi infamanti o tantomeno pregiudizievoli, se non salire sul proprio tetto a protestare contro un sistema creditizio improvvisamente scomparso? Forse ricorrere aalla riapertura di una banca pubblica statale come la vecchia Banca d'italia, quella vera, per fare concorrenza a questi bancari portatori di interesse meramente privatistico, facendo usufruire i tremonti bond direttamente alle imprese senza servirsi di questi intermediari ormai inefficienti?
Orbene la Legge civile e la Costituzione italiana, per non essere sovrastate dalla Nuova Legge Bancaria, dovranno dotarsi di nuovi strumenti contro gli attacchi alla democrazia provocati dall'attuale sistema privatistico bancario per riconquistare la propria sovranità di fonti garanti della democrazia Statale?
Apriamo un forum ed inviamo urgentemente tutti i suggerimenti utili al nostro futuro.
E' vitale, per lItalia degli Italiani.
E.Faccio

martedì 1 settembre 2009

tremonti ter - decreto anticrisi

Decreto “Anticrisi”: dalla Tremonti ter ai Tax Havens.

Un esame delle novità proposte dagli articoli 5-6-7-12-13




A cura di:
dott.ssa Sabina Marchetti
Commercialista e Revisore Contabile
Osimo (An)
e mail sabina.marchetti@libero.it











Guida pubblicata il 30 Luglio 2009
www. supermercato .it

Contenuti:
Premessa 2
L’articolo 5: agevolazione Tremonti Ter 3
L’articolo 6: accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa 7
L’articolo 7: ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza 8
L’articolo 12: contrasto ai “Tax Havens” 9
L’articolo 13: contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali attraverso la verifica di effettività sostanziale 11
Premessa
Nulla per caso è proprio il senso, mi sembra, di questa manovra estiva. In effetti, il decreto legge n.78/2009 nella versione approvata dalla Camera dei Deputati1 fornisce alcuni strumenti che se opportunamente interpretati ed applicati possono dare un po’ di fiato alla ripresa. In other words, ovvero, in altre parole come dicono gli inglesi: un po’ di respiro.
Il respiro è vita, lo sappiamo bene quando nasciamo e lo sanno bene anche quelle imprese che sono un po’ o a tratti in apnea e rischiano di farsi male e far male. L’ossigeno se così lo vogliamo chiamare non è solo un buon accesso al credito (è stata concessa, infatti, un’ulteriore svalutazione fiscale ai crediti in sofferenza delle banche che dovrebbe tradursi, per come è strutturata la norma, in una maggiore erogazione del credito nel secondo semestre 2009), ma anche il favorire la possibilità per le imprese di investire attraverso il merito del beneficio fiscale previsto dalla Tremonti ter; in sintesi alcuni di questi elementi introdotti nella cosiddetta manovra estiva possono costituire un volano nel mondo produttivo e non solo; ricordiamo che sempre più, opera il collegamento e l’interazione tra i vari soggetti ed operatori economici. E’ proprio in virtù del collegamento che i benefici economici possono espandersi con più facilità.


L’articolo 5: agevolazione Tremonti Ter

Torna di nuovo, per la terza volta, l’agevolazione Tremonti.

Il comma 1 dell’articolo cinque del D.l.78/09 prevede l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.

La divisione 28 “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature” include la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature che agiscono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.
All’interno di questa divisione viene effettuata una distinzione tra la fabbricazione di macchinari per usi speciali, macchinari di impiego generale comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Questa divisione include apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico. Inoltre è inclusa in questa divisione la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.

TABELLA 1

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.

28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e
motocicli)
28.11.1 Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i
motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su
strada e ad aeromobili)
28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.2 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.12.0 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.13.0 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi
quelli idraulici)
28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per
autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili
e motocicli)
28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.21.1 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.2 Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.0 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e
piattaforme girevoli
28.22.03 Fabbricazione di carriole
28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e
unità periferiche)
28.23.0 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità
periferiche)
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.0 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
Ventilazione
28.25.0 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
28.29.1 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
(incluse parti staccate e accessori)
28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti
staccate e accessori)
28.29.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
(incluse parti e accessori)
28.29.3 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse
parti e accessori)
28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.
28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale n.c.a.
28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI
ALTRE MACCHINE UTENSILI
28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
28.41.0 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e
accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse
le parti intercambiabili)
28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili
28.49.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) n.c.a.
28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia
28.91.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere,
cave e cantieri
28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del
Tabacco
28.93.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)
28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e
accessori)
28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del
cuoio (incluse parti e accessori)
28.94.1 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e
accessori)
28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili,
di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (incluse parti e accessori)
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
(incluse parti e accessori)
28.94.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse
parti e accessori)
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse
parti e accessori)
28.95.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della
gomma (incluse parti e accessori)
28.96.0 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)
28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e
accessori)
28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e
accessori)
28.99.1 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e
accessori)
28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili
28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre
apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e
accessori)
Fonte:www.istat.it

Periodo di decorrenza: gli investimenti devono essere fatti a decorrere dal primo luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010.

Quando: L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.












Esempio:

Investimento effettuato dal 1.07.09 al 31.12.09 e consegna del bene entro 31.12.09
Secondo acconto Anno di Imposta 2009 da versare a Novembre 2009
Non rileva l’agevolazione
Investimento effettuato dal 1.07.09 al 31.12.09 e consegna del bene entro 31.12.09.
Saldo Anno di imposta 2009 da versare a Giugno 2010
Rileva l’agevolazione come variazione in diminuzione solo ai fini Ires o all’aliquota progressiva Irpef per le società di persone ed imprese individuali.
Investimento effettuato dal 1.01.10 al 31.06.10 e consegna del bene entro 30.06.10.
Saldo Anno di imposta 2010 da versare a Giugno 2011
Rileva l’agevolazione come variazione in diminuzione solo ai fini Ires o all’aliquota progressiva Irpef per le società di persone ed imprese individuali.

I soggetti a cui è rivolta l’agevolazione sono, per l’esattezza, i titolari di reddito di impresa ai sensi dell’articolo 55 D.p.R 917/1986 e rispondono a requisiti oggettivi per il tipo di attività svolta e soggettivi per la modalità di esercizio dell’attività. Sono infatti redditi di impresa, recita l’articolo 55, quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali e cioè l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusivo delle attività elencate dall’articolo 2195 del codice civile, nonché l’esercizio delle attività agricole come elencate all’articolo 32 del D.p.R 917/1986 e cioè attività dirette alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, allevamento di animali e le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile che disciplina l’imprenditore agricolo.
In sintesi, i lavoratori autonomi non sono interessati dai benefici della Tremonti Ter

Quantum: volendo in qualche modo quantificare il valore del beneficio è possibile considerare la metà dell’aliquota del contribuente moltiplicata per il valore dell’investimento.
Oltre all’agevolazione di cui sopra continua a viaggiare l’ordinario ammortamento dei beni strumentali.

Il comma 2 presenta la fattispecie dei soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro che possono usufruire degli incentivi soltanto nella misura in cui è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

Revoca: Il comma 3 bis recita che “l’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo”


Sostegno alla capitalizzazione delle imprese: il comma 3 ter prevede che per aumenti di capitale di società di capitali o di persone
di importo fino a 500 mila euro
perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 23422 e 24643 del codice civile
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n.87/09
si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
Ipotizzando un aumento di capitale di 50 mila euro, iscritto al registro imprese ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile, il quantum escluso da tassazione è pari al 3% di 50 mila euro. Nella valutazione del risparmio fiscale va tenuto sotto controllo il gap tra i costi derivanti dal perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale con i benefici fiscali nei cinque periodi di imposta complessivi.

Sostegno alle imprese in difficoltà finanziaria: il Ministro dell’Economia e delle Finanze è stato autorizzato a stipulare, entro 120 giorni dalla data di conversione del decreto, una convenzione con l’Associazione Bancaria Italiana per favorire l’adesione degli istituti di credito a pratiche rivolte all’attenuazione degli oneri finanziari delle piccole e medie imprese anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti.


L’articolo 6: accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa4

L’articolo 6 prevede che entro il 31 dicembre 2009 saranno rivisti i coefficienti di ammortamento, in quanto è emersa palese la necessità di tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico. I coefficienti di ammortamento oggi in uso sono, infatti, presenti dal 1 gennaio 1989 e furono approvati con decreto del Ministero delle Finanze del 31 dicembre 1988. Il testo della norma precisa che le modifiche apportate saranno poi compensate con cambiamenti ai diversi coefficienti per i beni valutati industrialmente meno strategici.

L’articolo 7: ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza

Aumenta la misura percentuale della svalutazione fiscalmente deducibile e degli accantonamenti per rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari: dallo 0,3% allo 0,5%.
Vediamo il dopo della norma e cosa cambia.
A chi interessa la novità? L’interessato è l’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi che dopo il comma 3 registra una new entry: il 3 bis: “per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,5%. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.”

E’ inoltre previsto al comma 2 che “per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 1 luglio 2009, la disposizione di cui al comma 3 bis dell’articolo 106 T.U.I.R si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (1 luglio 2009) e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo di imposta”.

Nell’esempio qui di seguito esposto si fa riferimento al conteggio del beneficio previsto al comma 2 dell’Art.7 del decreto. In sintesi il provvedimento entra a regime nel 2010 ma è possibile applicarlo già dal 1 luglio 2009. Nell’esempio confrontiamo i crediti erogati nel secondo semestre 2009 con la media dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti5, sempre parametrati al semestre.

Esempio:
Banca XY

 
Crediti erogati nel 2007
Crediti erogati nel 2008
Crediti erogati nel 2009
dal 1.01.09 al 31.12.2009
A
B
C
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 18.000,00
 


Determinazione della Media ponderata
A+B

€ 30.000,00
giorni intercorrenti tra l’1/07 ed il 31/12 2009
184
Media ponderata (D)
€ 30.000/365*184 = € 15.123,29
Base su cui calcolare il beneficio (C–D)
€ 2.876,71
Beneficio 0,50%
€14,38
  (Valori espressi in unità di euro)
 
 

Nelle relazioni tecniche del governo al decreto legge vengono proposti i dati Banca di Italia (Tavola 16.4 - Relazione annuale 2009) secondo cui il deterioramento del credito ha comportato un aumento delle svalutazioni e rettifiche di valore dei crediti in sofferenza per oltre il 70% rispetto all'anno precedente.

Un’integrazione opera anche al successivo comma 5 dove a proposito della deducibilità delle perdite sui crediti si elencano sia quelle di cui al comma 3 e di quelle di cui al comma 3 bis.
L’articolo 12: contrasto ai “Tax Havens”6

“Tax Haven” sembra proprio il titolo di un film o di una località esotica per le vacanze mentre è l’espressione inglese corrispondente a paradiso fiscale.
Nella premessa dell’articolo 12 si palesa “l’insoddisfacente livello di trasparenza fiscale”. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati.

In qualche modo si è definito in modo chiaro ed inequivocabile il bisogno di uno standard globale volto ad assicurare l’integrità di un ambiente internazionale integro, obiettivo, tra l’altro, sottolineato a Roma il 13 febbraio 20097 nell’ambito del G7 dei ministri finanziari. Importante da notare il ruolo del Tax Information Exchange Agreements “TIEAS”8, un accordo di scambio di informazioni fiscali che ha come fine la promozione della cooperazione internazionale in argomenti fiscali attraverso lo scambio di informazioni per le finalità poste in essere dall’OCSE. A titolo esemplificativo nella nota n.7 sono riportati alcuni dei più recenti accordi bilaterali siglati.
Il comma 2 prevede che in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli stati a regime fiscale privilegiato9 sia di quelli indicati nel D.M. 4 maggio 1999 sia di quelli indicati nel DM 21 novembre 2001, ai soli fini fiscali, salva la prova contraria fornita dal contribuente, sia esso persona fisica che giuridica, si presumono10 costituiti mediante redditi sottratti a tassazione. In tal caso le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.47111 sono raddoppiate. La disposizione, nell’intenzione del governo, come anche esposto nelle relazioni tecniche, è finalizzata a prevenire e reprimere i fenomeni di illecito trasferimento da, verso e sull'estero che interessano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenute, in violazione degli obblighi di dichiarazione12, dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi fiscalmente residenti in Italia.

Gli obblighi dichiarativi sono evidenziati dall’articolo 4 comma 213 del decreto legge del 28 giugno 1990 n. 167 che prevede l’obbligo di presentare in dichiarazione dei redditi nell’apposito quadro RW, l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria. L’obbligo di dichiarazione non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo di imposta, ovvero l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno non supera l’importo di euro 10.000.

Infine, il comma 3 prevede l’istituzione di una unità speciale dell’Agenzia delle Entrate ed il comma 3 bis evidenza che l’Agenzia delle Entrate può avvalersi per le attività di verifica da svolgersi all’estero del Personale della Guardia di Finanza.



L’articolo 13: contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali attraverso la verifica di effettività sostanziale
L’obiettivo posto dalla norma è quello di evitare “indebiti arbitraggi fiscali”.
Esaminiamo la terminologia lessicale: indebito, dal latino indébitus, significa letteralmente “che non si deve fare perché illecito”.
L’arbitraggio, dal francese arbitrage, è invece un'operazione che consiste nell'acquistare un bene o un'attività finanziaria su un mercato, rivendendolo su un altro mercato, sfruttando le differenze di prezzo al fine di ottenere un profitto. L'operazione è possibile se il guadagno che si ottiene supera i costi per il trasferimento del bene trattato da un mercato all'altro. L'intera operazione deve essere senza alcun rischio per l'operatore. L'arbitraggio gioca sul fattore spazio che prevede l’acquisto e la vendita in mercati diversi.
Un indebito arbitraggio fiscale si pone in essere, ad esempio, attraverso transazioni infra-gruppo14 con strutture localizzate nei paesi a fiscalità privilegiata ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis T.U.I.R15.

La versione attuale dell’articolo 167 T.U.I.R16 al comma 5 lettera a è sostituita dalla seguente espressione: “la società o altro ente non residente svolga una effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie ed assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello stato o territorio di insediamento”.

Rispetto alla versione precedente della lettera a) la new entry è il termine “mercato” per le attività industriali mentre si palesa un inserimento nuovo per le attività bancarie. Modificare i casi previsti dalle esimenti di cui al comma 5 dell’art. 167 significa in qualche modo rendere più ardua la verifica della possibilità di evitare l’applicazione della norma in esame, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. La norma prevede due condizioni alternative di disapplicazione17: la prima si verifica nel caso in cui il soggetto residente dimostri che il soggetto localizzato nel mercato dello stato o territorio con regime privilegiato esercita effettivamente un’attività industriale o commerciale nel mercato dello stato in cui ha sede; la seconda esimente, non mutata dal decreto legge 78/2009 si applica se il soggetto residente dimostra che la costituzione del soggetto estero non è stata motivata dalla volontà di localizzare i relativi redditi in stati o territori con regime fiscale privilegiato.

E’ stato poi aggiunto il comma 5 bis all’articolo 167 T.U.I.R. che introduce una presunzione assoluta di non effettività dell’attività svolta con riferimento a specifiche tipologie di attività. In particolare “la previsione di cui alla lettera a del comma precedente non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti, o altre attività finanziarie dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari”
All’articolo 167, dopo l’ultimo comma, è stato poi aggiunto il seguente comma 8 bis: “la disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a)sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia.
b)hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione si servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari”.
Il Comma 8 ter recita inoltre che “le disposizioni del comma 8 bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l’amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5”;
In sintesi, il trucco di una costruzione artificiosa deve ora scontrarsi con i nuovi commi dell’Articolo 167 T.U.I.R..

martedì 26 maggio 2009

Posta elettronica certificata

Approvato il decreto per la e mail certificata...

decreto email certificata 

--
Cordialmente,
E.Faccio
FACCIO LIVIO S.R.L.
VIA L. DA VINCI, 73
I - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
TEL. +39 - 02 - 66014040
FAX. +39 - 02 - 66014046
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TUTTO PER:
►EDILIZIA ►CERAMICA ►PARQUET ►SERRAMENTI  ►PORTE. ►BAGNO ►CUCINA ►BENESSERE
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mercoledì 13 maggio 2009

militari illegali in pakistan

video che dimostra l'illegalità di attacchi militari in pakistan

BAD BANK

nuova politica tedesca contro i residui tossici di bilancio aziendali

lunedì 13 aprile 2009

La riforma del processo civile: 5,4 milioni di procedimenti pendenti

“Il vero dramma e' che il sistema non solo non riesce a smaltire questo spaventoso arretrato, ma arranca faticosamente senza riuscire neppure ad eliminare un numero almeno pari ai sopravvenuti, cosi' alimentando ulteriormente il deficit di efficienza del sistema. Sia nel settore civile che in quello penale (3.262.000 procedimenti, ndr) il numero dei definiti rimane costantemente inferiore ai sopravvenuti”. Con queste parole il Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ha commentato la situazione della giustizia in Italia nella sua relazione alle Camere avvenuta a fine gennaio. Sono infatti più di 5 milioni i procedimenti civili pendenti in Italia ed è proprio per questo che a distanza di un mese da quella relazione è stata approvata in Senato una disegno di legge contenente anche disposizioni in materia di processo civile, (precisamente al Capo V del ddl): è proprio su questo imbarazzante numero di processi civili pendenti che mira ad incidere la riforma. "Il trascorrere degli anni ha segnato una tendenza di base al progressivo aumento delle sopravvenienze che sono passate da 3.665.479 del 2001 alle 4.577.594 del 2007 – ha aggiunto il Ministro Alfano - All'incremento non e' corrisposta una pari tendenza alla definizione di tali sopravvenienze”, inoltre, - continua il Ministro - “un secondo fattore che incide sull'inefficienza del sistema e' quello relativo alla durata media dei processi in ciascun settore", rilevava Alfano, evidenziando che la giacenza media dei procedimenti ordinari e' pari a circa 960 giorni per il primo grado ed a 1.509 giorni per il giudizio di appello”. Sull’argomento è intervenuto anche il primo presidente della Corte di Cassazione, Vincenzo Carbone che, nella relazione in occasionedell'inaugurazione dell'anno giudiziario,sottolineando la grave situazione in merito allo stato dei processi civili nel nostro paese e mettendola a confronto con la situazione che si presenta in Franciaha dichiarato: “Purtroppo assai diversa la situazione italiana”. “Il primo dato critico deriva dallo scoraggiante confronto con gli altri Paesi”, continua Carbone “Il Premier President Vincend Lamanda nell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Cour de cassation, avvenuta il 7 gennaio 2009, ha annunciato i dati relativi alla Francia: 15 mesi per un processo civile in Cassazione, che si vuole ridurre a 12 per l'anno prossimo, 4 per un processo penale. In Corte d'appello 12 mesi, 7 mesi per i Tribunaux de grand istance e 5 mesi per gli altri tribunali. Si tratta di mesi, non di anni”. Infine, il presidente Carbone, ha citato il rapporto “Doing Business 2009” che riporta la classifica dei paesi nei quali è più vantaggioso investire: il nostro paese si posiziona 156esimo posto su 181 posti, questo perché in Italia, secondo il rapporto sarebbe più difficile, visti i tempi dei processi civili, recuperare un credito che derivi da una disputa di tipo commerciale: 1.210 giorni in Italia, contro, ad esempio i 331 giorni in Francia e 394 in Giappone. 

(Data: 14/03/2009 9.00.00 - Autore: Luisa Foti)

Cassazione: espropriazione presso terzi? Oggetto del pignoramento è la somma del debito

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. N. 1688/2009) ha stabilito che, nell’espropriazione presso terzi di somme di denaro, l’oggetto del pignoramento è la somma di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore (procedente e intervenuti) e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva. La Corte ha osservato che “nell’espropriazione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di denaro, oggetto del pignoramento è la somma, unitaria o frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti, e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva”. Gli Ermellini hanno quindi affermato il seguente principio di diritto “nell’espropriazione presso terzi di somme di denaro, oggetto del pignoramento è la somma di denaro, di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva. Ne consegue che la banca presso la quale è avvenuto il pignoramento di somme di denaro è obbligata a vincolare l’intero suo debito nei confronti del debitore esecutato e non solo l’importo indicato dall’esecutante ai sensi dell’art. 543, secondo comma c.p.c.”. 

SCUOLA: AD APRILE AL VIA CAMPAGNA CAMPIDOGLIO CONTRO DOPING E BULLISMO

 Ad aprile prendera' il via il 'Progetto anti-doping', che proponendo i valori dello sport consentira' agli studenti di 19 scuole medie, una per ogni municipio di Roma, di seguire delle lezioni sugli effetti del doping e di essere messi in guardia dai fenomeni di bullismo. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Gianni Alemanno durante il convegno 'Sport comune. Valori comuni', tenuto presso l'istituto San Giuseppe Calasanzio, di viale Cortina D'Ampezzo.
    L'incontro e' stato organizzato dal consulente del sindaco di Roma per le politiche dello sport e presidente della Commissione anti-doping della Figc, Giuseppe Capua e vi ha partecipato anche il rettore dell'Universita' La Sapienza, Luigi Frati alla presenza dell'originale della Coppa del Mondo di calcio. ''Abbiamo grande responsabilita' di parlare e capirci con le nuove generazioni - ha detto Alemanno - e dobbiamo offrire alternative al bullismo e alla droga. Insieme alla scuola e alla sede religiosa lo sport puo' essere una delle principali risposte ai disagi dei giovani ed e' per questo che dobbiamo fare in modo che ci siano spazi, campi sportivi e palestre sicure in ogni quartiere e a disposizione di tutti i cittadini.(an sa)

BULLISMO: DOSSIER TRECCANI CONTRO QUELLO ANTIGAY A SCUOLA

I bambini e gli adolescenti che a scuola vengono discriminati come omosessuali dai compagni sono vittime di quello che viene definito ''bullismo omofobico''. Una forma di bullismo particolarmente pericoloso per le conseguenze che puo' causare sul soggetto preso di mira. Per fornire risposte concrete al mondo della scuola su questo fenomeno l'enciclopedia Treccani  pubblica oggi nel suo portale un dossier specifico. ''Il bambino identificato come omosessuale che rimane vittima di episodi di bullismo andra' incontro a rischi a breve e lungo termine di natura diversa: comportamenti di ritiro come l'abbandono scolastico, autoemarginazione e isolamento, alterazioni nella sfera affettivo-relazionale, problemi psicosomatici, depressione, ansia, insonnia, comportamenti autodistruttivi fino al suicidio'', spiega nel dossier Vittorio Lingiardi, direttore della Seconda Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Sapienza di Roma. ''Quello 'omofobico' si discosta dalle comuni forme di bullismo per varie ragioni - prosegue l'esperto - Tra queste: la vittima puo' incontrare particolari difficolta' a chiedere aiuto agli adulti (teme di richiamare l'attenzione sulla propria sessualita', con i relativi vissuti di ansia e vergogna, e il timore di deludere le aspettative dei genitori); o a individuare figure di sostegno e protezione fra i suoi pari''. ''Il numero dei potenziali 'difensori della vittima', inoltre, si abbassa nel bullismo omofobico:'difendere un finocchio' -dice Lingiardi - comporta il rischio di essere considerati omosessuali''. Il dossier si completa con una breve storia della de-patologizzazione dell'orientamento sessuale, che spiega come l'omosessualita' non sia una categoria mentale, e la persona omosessuale non un 'tipo psicologico'. ''Essere gay o lesbica non e' un merito ne' un demerito - si dice nel dossier - E' una cosa che capita, e puo' capitare a tutti e in tutte le famiglie''. Con il titolo 'Bullismo e omofobia: alcune istruzioni per l'uso', la pubblicazione sara' consultabile da oggi, nella sezione 'scuola' del portale www.treccani.it, che offre materiali di supporto al lavoro degli insegnanti con attenzione ai temi delle discipline scolastiche e anche ai temi sociali.(an sa)

SCUOLA: BULLISMO E LEGALITA', CONFRONTO QUESTORE-STUDENTI

 Confronto questore-studenti su bullismo e legalita' al liceo Franchetti di Mestre. Il questore di Venezia Carlo Morselli ha incontrato un centinaio di ragazzi del liceo Franchetti nell'ambito del progetto di ''Educazione alla legalita'''. Piu' che di una lezione, pero', si e' trattato di un colloquio aperto e cordiale con gli studenti su aspetti particolarmente delicati e sentiti dai giovani: dalla droga, al bullismo, dai rischi legati a internet e telefonini nell'era della comunicazione globale, al ruolo della polizia in particolare durante le manifestazioni di protesta. 
   A fare gli onori di casa, il preside dell'istituto Gianfranco Rasia e il prof.Marco Bracco, responsabile dell'iniziativa. Gli studenti, che hanno mostrato molto interesse per i temi trattati, hanno posto numerose domande al questore Morselli e ai suoi collaboratori(tra cui il capo di Gabinetto Michele Morelli e Manuela De Bernardin, capo della Divisione Anticrimine), anche sui risvolti umani del lavoro degli agenti: ''Un poliziotto in servizio ad una manifestazione - hanno chiesto per esempio i ragazzi - si comporta nella stessa maniera sia se ne condivide le motivazioni, sia se invece la pensa diversamente?''. L'ispettore capo dell'Ufficio minori della Questura Roberto Bellio, da parte sua, ha spiegato con una serie di esempi concreti come dietro un apparente scherzo su internet o dietro le riprese video con i telefonini di fatti privati si possano nascondere reati anche gravi.(an sa)

A GELA STUDENTE TENTA DI DARE FUOCO ALLA SCUOLA, BIDELLO SVENTA INCENDIO. SCOLARO ESPULSO

GELA (CALTANISSETTA), 2 APR - Uno studente di 15 anni ha tentato di incendiare la scuola appiccando il fuoco a un piatto di plastica posto sopra il banco, mentre i suoi compagni e l'insegnante, gia' fuori dell'aula, stavano lasciando l'edificio. L'intervento di un bidello ha permesso di domare l'incendio che si era gia' propagato alle sedie e al pavimento in resina.
    Lo studente e' un pluriripetente di terza classe della media S. Francesco, nel plesso periferico di contrada Albani Roccella. La dirigente scolastica, Giovanna Palazzolo, ha denunciato l'episodio alla polizia, che, a conclusione di indagini, ha identificato l'alunno responsabile del gesto di teppismo e lo ha deferito al tribunale dei minorenni di Caltanissetta per danneggiamento aggravato. Encomio al bidello, ma espulsione annunciata per il ragazzo.(an sa)

BULLISMO: PICCHIA COETANEO IN SCUOLA ROMANA PER RUBARGLI MP3

 Ha picchiato un coetaneo di 14 anni per rubargli un lettore mp3. L'episodio si e' verificato il 20 marzo scorso nell'Istituto tecnico Itis Giovanni Giorgi di Roma e ora i genitori dell'alunno aggredito vogliono procedere, oltre che penalmente nei confronti dell'aggressore, anche contro i responsabili della scuola per responsabilita' da ''culpa in vigilando''. L'aggressione e' avvenuta al cambio tra la terza e la quarta ora di lezione. A.F. e' stato preso a calci e pugni sul volto dal coetaneo che voleva sottrargli l'mp3 ed i suoi compagni di classe anziche' intervenire si sono messi a ridere.
    ''E, cosa ancor piu' grave - aggiunge l'avvocato della famiglia del ragazzo - i docenti sono rimasti comodamente seduti in sala professori a prendere il caffe'. Appena suonata la campanella della quarta ora, il professore di turno e' entrato in classe e si e' accorto dell'accaduto. In ospedale sono state riscontrate al minore alcune lesioni e tra queste anche al setto nasale''. ''Ora i genitori del ragazzo - conclude Canzona - vogliono agire per il risarcimento dei danni contro l'istituto scolastico, sostenendo la responsabilita' omissiva colposa degli insegnanti e del preside della scuola, poiche' l'episodio di bullismo si e' verificato in aula scolastica al cambio d'ora''. (an sa)