lunedì 27 luglio 2015

I nuovi investigatori privati: gli ufficiali giudiziari

Ora è diventato più efficace il ruolo dell’ufficiale giudiziario nei pignoramenti.
Con la nuova riforma del processo civile, contenuta nel decreto legge approvato la settimana scorsa dalla Camera, all’interno delle procedure esecutive e, in particolare, nella ricerca dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento, il ruolo del pubblico ufficiale è stato arricchito di funzioni ispettive.
In pratica, quello che prima era un semplice esecutore di una sola funzione, quella dell'esecuzione, del tutto  neutra circa l'esito dell’esecuzione forzata e alla eventuale fruttuosità del pignoramento, ora diventa un vero e proprio segugio al soldo del creditore, portatore di un proprio interesse alla riuscita dell’esecuzione: se sarà, infatti, in grado di aiutare il creditore procedente a scovare i beni del debitore da prelevare, avrà un compenso aggiuntivo rispetto alla propria retribuzione di base. 
Sembra quasi di sentire, un kieve sentore di "interesse privato in atti d’ufficio" legittimato dalle nuove norme. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.
 Già nel 2014, la penultima riforma della giustizia,  aveva istituito quella che è stata definita la “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”: in pratica si è attribuito al creditore la possibilità di ricercare, per il tramite dell’ufficiale giudiziario, i beni del debitore collegandosi con le banche dati della pubblica amministrazione, quindi tramite computer collegato a internet (vedi anagrafe tributaria, anagrafe dei conti correnti, ecc.). 

La norma, però, ha subito alterne interpretazioni: in mancanza, infatti, dei decreti attuativi ministeriali (richiesti dalla disposizione), alcuni giudici ne consentivano comunque un parziale utilizzo, altri invece lo negavano.
Così, il decreto legge appena approvato dalla Camera dei Deputati ha preso il toro dalle corna e ha bypassato la necessità di una disciplina d’attuazione. In pratica è stato stabilito che il creditore ha il diritto di ottenere dai gestori delle banche dati, l’autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore,  anche prima della piena funzionalità delle banche dati stesse.
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