lunedì 20 luglio 2015

Basta al terrorismo procedurale giudiziario e fiscale

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https://www.change.org/p/cittadini-italiani-danneggiati-da-agenzia-entrate-vessati-da-equitalia-firmiamo-l-avvio-di-una-legge-correttiva-dei-danneggiamenti-ricevuti-dalla-notifica-in-tempo-di-ferie?recruiter=46404205&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

perchè?

BASTA AL TERRORISMO PROCEDURALE GIUDIZIARIO E FISCALE

Sono già due volte che alla mia famiglia arrivano ingiunzioni di Equitalia basate su atti dell’agenzia delle Entrate, che, pur contenendo richieste illegittime nel merito, vedono la loro ingiusta vittoria perché con stratagemmi avvocatizi basati sulla mancata impugnazione nei termini prescritti dal codice di procedura civile - ormai obsoleti nella pratica -, i giudici non possono che assegnare ragione agli Enti impositori ed esattori. 

Molte famiglie italiane sono affette dalla stesso danneggiamento causato da questa palese carenza di aggiornamento del Codice di Procedura Civile, ormai vetusto ed obsoleto, poiché favorisce solo l'acutezza e la solerzia degli attori pubblici, che, professionalmentee ad arte, sfruttano i cavilli temporali aritmetici relativi alla decadenza dei termini per il ricorso, anche se di fatto, in senso pratico, il cittadino contribuente, non ha - di fatto - avuto la possibilità di difendersi, per impossibilità oggettiva a ricorrere al difensore o, peggio, al difensore a gratuito patrocinio.

Questo è il caso del cittadino abbiente, che può pagare l'avvocato difensore, ma che dopo il 15 luglio - anch'esso - non trova più professionisti a sua disposizione per la difesa, sino al successivo 15 settembre.

Questo è anche - e con effetti molto più gravi - il caso del cittadino non abbiente che deve procurarsi un avvocato in gratuito patrocinio.

Per ottenere un avvocato in gratuito patrocinio, il cittadino non abbiente deve rivolgersi ad un caaf e procurarsi un certificato isee e questa procedura richiede sempre, non meno di 15 giorni tra tempo di istruttoria, preparazione e produzione copie dei documenti richiesti e rilascio del certificato.

Successivamente il cittadino deve prenotare un avvocato di ufficio assegnato dal tribunale o dalla commissione competente compilando moduli ed allegando certificati isee ed altri documenti e questa procedura richiede anch'essa almeno altri 15 giorni circa.
Infine, sia il tribunale, che la commissione impongono che la richiesta di assegnazione di avvocato in gratuito patrocinio avvenga almeno con trenta giorni di anticipo rispetto l'udienza.

Quindi facendo la somma dei giorni necessari a costituirsi in giudizio con la propria difesa occorrono 15 +15+30 circa 60 giorni al cittadino non abbiente e comunque 30 giorni a quello abbiente in rispetto all'agenda del professionista che quasi sempre ha delle precedenze da rispettare.

Il termine necessario ai cittadini per costituirsi in difesa va quindi dai 30 ai 60 giorni: è prudenziale quindi, secondo l'avviso della comunis opinio, considerare il termine di 60 giorni come termine da considerare, onde tutelare le parti sociali più deboli. 

Per tutelare costoro, cioè noi tutti, è necessario quindi modificare la legge contenuta nel Codice di Procedura civile integrando gli articoli ivi contenuti con questi due nuovi articoli:

A - "Il termine di notificazione degli atti giudiziari e amministrativi tutti, e gli atti escussivi di Equitalia o degli Enti esattori compresi i Comuni che si avvalgono di tale facoltà non può superare il 75 ° giorno precedente il termine del mese di luglio e di novembre di ogni anno".

B - "Lo Stato delega agli enti locali, e ai tribunali l'adozione di una procedura informatica collegata agli Enti Agenzia delle Entrate e Inps, che permetta l'assegnazione immediata di un avvocato difensore a gratuito patrocinio dello stato entro una settimana ovvero sette giorni lavorativi successivi alla richiesta.

E' importante firmare questa richiesta urgente di revisione legislativa perché i cittadini possano:
1 - esercitare il proprio diritto all'autodifesa
2 - adottare agevolmente un avvocato d'ufficio
3 - evitare arricchimenti indebiti continui da parte dell'Agenzia delle Entrate

ed inoltre:
D - dichiarare "usura aggravata" la sanzione del doppio applicata ed incassata dagli enti impositori ed escussa da Equitalia sugli atti attivi esclusivamente per vittoria  basata esclusivamente sul mancato esercizio dei diritti di difesa nei termini previsti dal codice di procedura civile, anche se non dovuti nel merito


E - dichiarare su istanza di parte nulle con effetto retroattivo tutte le attività degli Enti impositori, vinte dagli stessi per meri effetti procedurali, e non basate su diritti sostanziali.

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