Con l’opposizione ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, esperita entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l’opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell’Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada.
Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 18 gennaio - 14 febbraio 2022, n. 4690 (testo in calce).
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