martedì 2 luglio 2013

Concordati per trasportatori

Cito:

Concordato Preventivo di aziende di autotrasporto conto terzi

 
Il ministero dei Trasporti ha diffuso l'11 maggio 2012 una circolare sulla dimostrazione del requisito d'idoneità finanziaria per l'attività di autotrasportatore per conto terzi, nell'ambito dell'applicazione del Regolamento comunitario 1071/2009.
Il Regolamento europeo prevede che l'impresa di autotrasporto devono dimostrare ogni anno di avere un capitale proprio pari o superiore a 9000 euro per il primo autoveicolo, cui bisogna aggiungere 5000 euro per ogni autoveicolo in più (esclusi quelli rimorchiati e quelli motorizzati con massa complessiva fino a 1,5 tonnellate).
 Credo che   con la crisi che c'e e il fatto che le aziende  di autotrasporto da almeno 2 anni sono sovradimensionate il rispetto dei sovracitati parametri è pura ipocresia  per piu del 50 %  degli operatori nazionali.
Tutti  fuori legge ?   E  cosa  fare nel caso di concordato  con patrimonio negatvo ?
La limitazione vale lo stesso ?
Si puo  fare un cocnordato in continuità?
Un bel problema.. !
 La norma prevede però una eccezione, consentendo all'impresa di garantire il rispetto dell'idoneità finanziaria mediante un'attestazione, come garanzie bancarie e assicurazioni. Tra le assicurazioni sono comprese quelle di responsabilità professionale emesse da banche o altri organismi finanziari, che si dichiarano fideiussori in solido dell'impresa per gli importi necessari all'idoneità.
La circolare ministeriale entra nel merito di questa disposizione, precisando che devono sottostare alla dimostrazione del requisito d'idoneità finanziaria tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, ossia società di capitali, imprese individuali, società di persone, cooperative e consorzi.
Per quanto riguarda l'identificazione dell'importo entro cui garantire l'idoneità, la circolare chiarisce che la norma non chiede di rappresentare l'intero capitale dell'impresa, ma pretende che esista un patrimonio pari ad almeno quello rappresentato dal Regolamento. Quindi, la certificazione può riguardare solo una parte del patrimonio dell'impresa o dell'imprenditore. Se si certifica un importo superiore, ciò potrà valere per immettere in circolazione altri autoveicoli. Inoltre, le attestazioni d'idoneità valgono fino al 4 dicembre 2012 (e comunque per la durata di un anno).
Il capitale di riferimento deve essere quello rilevabile nei conti annuali dell'impresa (comprese le riserve) e dipende dalla natura giuridica dell'impresa. Per esempio, nelle società di capitali bisogna riferirsi esclusivamente al capitale ed alle riserve evidenziate nel bilancio di esercizio, mentre per le imprese individuali e per le società di persone, oltre al patrimonio dell'impresa, si potrà considerare anche quello personale dell'imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili. La circolare entra nel dettaglio di queste situazioni al capitolo 4, mentre in quello successivo chiarisce la questione inerente la certificazione dei valori su cui si basa l'idoneità finanziaria, che deve essere svolta da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto. La circolare precisa quelli sono tali soggetti, in funzione della natura giuridica dell'impresa.
Uno specifico capitolo (il settimo) è dedicato alla dimostrazione del requisito d'idoneità finanziaria mediante una fideiussione o una polizza di responsabilità professionale. Quest'ultima deve valere almeno un anno e deve essere emessa da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari autorizzati ed iscritti ai rispettivi albi professionali.

Rispondo: mi sembra che i parametri adottati siano completamente sballati.

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