cito:
Sarà meno facile per il debitore abusare del concordato preventivo con riserva. È quanto emerge dalle modifiche introdotte dal cosiddetto decreto Fare, approvato dal consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede ora novità proprio sulle modalità di presentazione della domanda di concordato preventivo «in bianco» e sugli adempimenti del debitore nella fase di pre concordato. L’art. 81 del decreto va così a modificare e integrare il sesto, settimo e ottavo comma dell’art. 161 della legge fallimentare.
Il governo ha accolto i suggerimenti degli operatori volti a risolvere le criticità manifestate in primis dai principali tribunali italiani. In primo luogo, infatti, tra le modifiche (si veda tabella) è stato scongiurato il «ritorno al passato» come richiesto da Confindustria: non è stata reintrodotta una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, ma è stata tuttavia accentuata la necessaria trasparenza di informativa, a tutela dei creditori, nella fase di pre concordato.
Innanzitutto, la trasparenza viene attuata con l’obbligo per il debitore di allegare alla domanda di pre concordato (oltre agli ultimi tre bilanci) anche un elenco dettagliato dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti. Così, pure, l’informativa periodica finanziaria è obbligatoria e non più a discrezione del tribunale. Deve avere cadenza almeno mensile ed essere inserita nel registro imprese, a cura della cancelleria del tribunale, entro le 24 ore successive al deposito.
Il debitore deve, inoltre, ragguagliare il tribunale circa le iniziative e le attività intraprese per definire la proposta e il piano da sottoporre ai creditori, cosicché non sarà più possibile prendere tempo e non pagare i creditori, in quanto in caso di comportamento inadeguato del debitore il tribunale può sempre accorciare il termine assegnato.
La pubblicazione della situazione finanziaria mette poi allo scoperto il debitore, perché i creditori potranno valutare se presentare istanza di fallimento o attendere. La situazione finanziaria e debitoria difficilmente potrà essere alterata dal debitore, in quanto il tribunale ora può nominare, già dal primo decreto con cui assegna il termine, un commissario giudiziale, il quale deve sorvegliare l’operato, esaminare le scritture contabili, che il debitore ha l’obbligo di mettere a disposizione del tribunale e del commissario, e deve riferire di eventuali atti in frode ai creditori, come indicati dall’art. 173 l. fall.
Certamente lo strumento del pre concordato diviene più rigido, almeno per quei soggetti che ne volevano abusare. Tuttavia, una problematica che il decreto non risolve viene anzi accentuata. Infatti, si rischia ora l’abuso di dichiarazione di fallimento per denunce dei commissari giudiziali. L’impennata di domande di concordato preventivo sta portando i tribunali a nominare commissari giudiziali che hanno come «matrice» quella di curatore fallimentare. Ruolo e attività ben diversi da quelli del commissario giudiziale. Il decreto approvato dal governo non accoglie la proposta di inibire a chi ha svolto il ruolo di commissario giudiziale anche il ruolo di curatore fallimentare nel successivo fallimento. Una scelta che può portare a un conflitto di interessi dei commissari giudiziali che ambiscono a divenire curatori fallimentari nella successiva procedura.
Concordato preventivo in bianco : i nuovi limiti !
Sarà meno facile per il debitore abusare del concordato preventivo con riserva. È quanto emerge dalle modifiche introdotte dal cosiddetto decreto Fare, approvato dal consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede ora novità proprio sulle modalità di presentazione della domanda di concordato preventivo «in bianco» e sugli adempimenti del debitore nella fase di pre concordato. L’art. 81 del decreto va così a modificare e integrare il sesto, settimo e ottavo comma dell’art. 161 della legge fallimentare.
Il governo ha accolto i suggerimenti degli operatori volti a risolvere le criticità manifestate in primis dai principali tribunali italiani. In primo luogo, infatti, tra le modifiche (si veda tabella) è stato scongiurato il «ritorno al passato» come richiesto da Confindustria: non è stata reintrodotta una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, ma è stata tuttavia accentuata la necessaria trasparenza di informativa, a tutela dei creditori, nella fase di pre concordato.
Innanzitutto, la trasparenza viene attuata con l’obbligo per il debitore di allegare alla domanda di pre concordato (oltre agli ultimi tre bilanci) anche un elenco dettagliato dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti. Così, pure, l’informativa periodica finanziaria è obbligatoria e non più a discrezione del tribunale. Deve avere cadenza almeno mensile ed essere inserita nel registro imprese, a cura della cancelleria del tribunale, entro le 24 ore successive al deposito.
Il debitore deve, inoltre, ragguagliare il tribunale circa le iniziative e le attività intraprese per definire la proposta e il piano da sottoporre ai creditori, cosicché non sarà più possibile prendere tempo e non pagare i creditori, in quanto in caso di comportamento inadeguato del debitore il tribunale può sempre accorciare il termine assegnato.
La pubblicazione della situazione finanziaria mette poi allo scoperto il debitore, perché i creditori potranno valutare se presentare istanza di fallimento o attendere. La situazione finanziaria e debitoria difficilmente potrà essere alterata dal debitore, in quanto il tribunale ora può nominare, già dal primo decreto con cui assegna il termine, un commissario giudiziale, il quale deve sorvegliare l’operato, esaminare le scritture contabili, che il debitore ha l’obbligo di mettere a disposizione del tribunale e del commissario, e deve riferire di eventuali atti in frode ai creditori, come indicati dall’art. 173 l. fall.
Certamente lo strumento del pre concordato diviene più rigido, almeno per quei soggetti che ne volevano abusare. Tuttavia, una problematica che il decreto non risolve viene anzi accentuata. Infatti, si rischia ora l’abuso di dichiarazione di fallimento per denunce dei commissari giudiziali. L’impennata di domande di concordato preventivo sta portando i tribunali a nominare commissari giudiziali che hanno come «matrice» quella di curatore fallimentare. Ruolo e attività ben diversi da quelli del commissario giudiziale. Il decreto approvato dal governo non accoglie la proposta di inibire a chi ha svolto il ruolo di commissario giudiziale anche il ruolo di curatore fallimentare nel successivo fallimento. Una scelta che può portare a un conflitto di interessi dei commissari giudiziali che ambiscono a divenire curatori fallimentari nella successiva procedura.
Replico: bah