domenica 16 maggio 2010

Socio amministratore di srl


Nessuna doppia contribuzione per il socio amministratore di s.r.l.

di Matteo ForconiAvvocato

fonte: avvocati 24

 
I principi regolatori della materia: doppia contribuzione e prevalenzaQuando il medesimo soggetto svolge contemporaneamente più attività in astratto soggette a plurimi obblighi di iscrizione e contribuzione, si pone il problema di stabilire quanti e quali obblighi contributivi debbano essere assolti.
Soccorre a tal fine, se non espressamente derogata per legge, la regola generale per cui alla duplice attività lavorativa fa seguito una doppia iscrizione e contribuzione: dalla doppia iscrizione non deriva però la duplicazione degli oneri contributivi a carico del medesimo soggetto giacché, se ad attività diverse corrispondono - sul piano contributivo - gestioni previdenziali diverse, la misura dei versamenti da effettuarsi alle varie gestioni viene commisurata, pro quota, alle diverse voci di reddito le quali restano distinte e sottoposte ad aliquote di prelievo diverse, quelle stabilite per la rispettiva Gestione Previdenziale di afferenza.
In ossequio a questo principio di portata generale,  l'iscrizione e la contribuzione alla Gestione Separata non assorbe né esclude altri obblighi contributivi, come dimostra il fatto che le aliquote contributive cambiano a seconda che il contribuente sia iscritto solo alla Gestione Separata o anche ad altre gestioni.
Le gestioni di alcune categorie di autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) derogano invece alla regola della doppia contribuzione e per tale motivo assumono la denominazione di gestioni “esclusive”: in ossequio al principio della prevalenza, gli iscritti alle gestioni esclusive sono iscritti e versano i contributi solo in quella gestione che corrisponde all'attività svolta in misura preminente.
La coesistenza di questi due antitetici principi - doppia contribuzione e prevalenza - ha innescato il vasto contenzioso che vede il suo epilogo nell'arresto giurisprudenziale in commento.
Le ragioni del contrasto
Il caso del socio d'opera che è al contempo anche amministratore della s.r.l. commerciale in cui presta attività lavorativa commerciale chiarisce ed esemplifica le ragioni del contrasto giurisprudenziale. L'opera svolta in seno alla società obbliga il socio di s.r.l. commerciale ad iscriversi alla Gestione Commercianti che applica il principio di prevalenza, ma in qualità di amministratore è soggetto, almeno in astratto, anche all'obbligo contributivo a favore della Gestione Separata che segue invece l'opposto principio della doppia contribuzione.
In altri termini, la regola della doppia contribuzione che trova applicazione in seno alla Gestione Separata espone il socio-amministratore di s.r.l. commerciale ad un duplice obbligo contributivo, a favore tanto della stessa Gestione dei Collaboratori quanto a favore della Gestione IVS Commercianti.
Sennonché la norma istitutiva della Gestione Commercianti dispone che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche" (art. 1, comma 208, legge n. 662/1996)
La norma si presta a interpretazioni divergenti.
La prima – fatta propria dall'INPS - ritiene che il criterio della prevalenza operi solo a favore delle Gestione Commercianti e non anche a favore della Gestione Separata: se, in applicazione del criterio di prevalenza, il contribuente è iscritto solo alla Gestione Commercianti il relativo obbligo contributivo verrà assolto solo sui redditi di impresa, mentre in caso di doppia iscrizione l'obbligo contributivo andrà assolto in entrambe le gestioni, in ragione rispettivamente delle due tipologie di reddito e quindi pro quota.
Le resistenze ad ammettere il valore derogatorio del principio di prevalenza anche quando l'attività commerciale (del socio) concorra con un'attività produttiva di compensi da collaborazione (per attività di amministrazione della SRL) discendono da una lettura restrittiva tenacemente rivendicata dall'INPS.
Secondo l'Istituto, infatti, il principio di prevalenza troverebbe sicura applicazione solo quando le attività concorrenti (svolte contemporaneamente dal medesimo soggetto) ricadono in gestioni regolate entrambe dal principio di prevalenza. Pertanto, quest'ultimo criterio troverebbe sempre applicazione quando concorrano fra loro le c.d. attività miste, per tali intendendosi quelli artigianali, commerciali e del coltivatore diretto in quanto tutte soggette al principio di prevalenza. Ne deriverebbe che quando l'attività commerciale concorre con l'attività artigianale e/o agricola, l'obbligo contributivo verrà assolto solo a favore della gestione INPS dell'attività prevalente e sui redditi a quest'ultima riconducibili, mentre invece quando lo stesso soggetto svolge contemporaneamente attività commerciale e di collaborazione (quest'ultima afferente alla Gestione Separata) il criterio di prevalenza non opererà sempre, ma solo se è preminente l'attività di socio d'opera a cui consegue l'applicazione del criterio di prevalenza a favore della Gestione Commercianti.
Diversamente, se prevale l'attività di amministratore scatta l'obbligo di doppia iscrizione e quindi di doppia contribuzione. Così, il socio amministratore di s.r.l. che svolge prevalentemente attività commerciale, verserà i contributi alla sola gestione commercianti, secondo la relativa aliquota da applicarsi unicamente alla quota dei redditi di impresa imputabili al socio, mentre i compensi percepiti come amministratore rimangono contributivamente esenti. Il socio amministratore con attività prevalente di collaborazione invece  dovrebbe versare - pro quota e secondo le diverse aliquote di pertinenza dell'una e dell'altra gestione - sia alla Gestione Commercianti che alla Gestione Separata, con imposizione contributiva tanto dei redditi di impresa che dei compensi da amministratore.
A sostegno della propria tesi, l'Istituto rileva che il requisito della prevalenza ed abitualità è prescritto per legge solo ai fini dell'iscrizione e contribuzione alle gestioni c.d. esclusive (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) e che, viceversa, il medesimo presupposto non è previsto per l'iscrizione alla gestione separata.
L'opposto orientamento - maggioritario sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità -  permette al socio con attività amministrativa prevalente di iscriversi alla sola gestione separata e di versare i contributi unicamente sui compensi da amministratore.  
La decisione delle Sezioni Unite del 12 febbraio 2010, n. 3240Aderendo all'impostazione da ultimo illustrata, la pronuncia a Sezioni Unite, in primo luogo riconosce la natura derogatoria del criterio della prevalenza (di cui al comma 208 dell'art. 1 Legge n. 662/1996) rispetto alla regola generale per cui a plurime attività lavorative conseguono obblighi di plurima iscrizione e contribuzione; in seconda battuta, sancisce l'irrilevanza a fini contributivi dei redditi d'impresa prodotti dall'attività commerciale del socio amministratore iscritto alla Gestione Separata in ossequio al criterio di prevalenza.
La Cassazione si pronuncia sull'estensione della clausola di rinvio con cui esordisce il comma 208 dell'art 1 della legge n. 662/96: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”
Il riferimento a “i soggetti di cui ai precedenti commi...” abbraccia anche i soci amministratori di s.r.l. con prevalente attività di amministrazione della società e non solo l'ipotesi inversa dell'amministratore con prevalente attività di socio lavoratore o socio d'opera, dovendo il principio di prevalenza ivi enunciato trovare applicazione in ogni caso in cui chi svolge attività commerciale esercita qualsiasi altra attività autonoma assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria. Fra queste ultime rientra senz'altro anche la Gestione Separata: se, per un verso, si tratta senza dubbio di assicurazione obbligatoria che offre copertura previdenziale ad attività diversa da quella di lavoro subordinato (rientrante quindi fra le altre attività autonome di lavoro che la norma, con espressione volutamente ampia e generica, richiama), per altro verso, nessun dato testuale consente di espungere la Gestione Separata dal novero di quelle a favore delle quali opera il principio di prevalenza.
La portata applicativa del principio di prevalenza va poi correttamente intesa: l'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione continua infatti ad operare nel concorso fra lavoro autonomo e subordinato nonché in ipotesi di concorso fra lavoro autonomo non commerciale (agricolo ed artigiano), ipotesi queste in cui la Gestione Commercianti manifesta la sua persistente natura di gestione assicurativa complementare.
Il principio di prevalenza non opera infine neppure nel senso di esentare dall'obbligo assicurativo chi esercita esclusivamente, anche se in misura non abituale e non prevalente, attività di collaborazione giacché rimane pur sempre soggetto all'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.

 

09/04/2010

sabato 1 maggio 2010

Alcune recenti sentenze pubbliche risultano palesemente inique:
- una pensionata condannata a pagare 90000 euro per un impunito errore di notifica del postino, e nonostante la palese assenza di base imponibile
- un importatore condannato a pagare 30000 euro perchè il suo parquet è stato posato dal direttore lavori del cliente in una casa umida fondata su terreno poi risultato ex risaia
- un privato cittadino condannato a pagare 30 mila euro per aver inviato una mail di richiesta di offerta per un terreno ad una famiglia calabrese recidiva in "terrorismo legale"..
- un concessionario ceramico condannato a pagare 15000 euro perché il gatto della cliente ha macchiato la piastrella con il suo liquido organico e la cliente non poteva trovare il prodotot giusto al supermercato..
- un rivenditore di parquet condannato a pagare 40000 euro perché il parchettista della cliente non poteva dare martellate sulla vernice del parquet liberamente...
- un'azienda commerciale non riesce mai ad incassare i propri crediti perché i professionisti della truffa e dell'inadempienza crescono di giorni in giorni e la fanno sempre franca da anni e restano sempre impuniti
- le aziende dell'economia reale vengono affossate dalle persecuzioni bancarie senza che un'istituzione sia ancora riuscita a porre fine a questi abusi di posizione dominante

POPOLO ITALIANO, MA COSA ABBIAMO FATTO? ABBIAMO TOLTO LA RESPONSABILITA' AI GIUDICI? ABBIAMO FORSE SBAGLIATO? CI CONVIENE RIMETTERLA SUBITO ALTRIMENTI QUESTI CI ROVINANO?

Infatti L’art. 55 del c.c. inerente la responsabilità civile dei magistrati è stato abrogato con d.p.r. 497/87 a seguito di referendum popolare. 
La materia è ora regolata dalla legge 13.04.1988 n. 117, secondo la quale, chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali ed anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

E CHI AGIREBBE CONTRO LO STATO?

NON SAREBBE COME AGIRE CONTRO NOI STESSI?

PERCHE' ASPETTARE OLTRE?

PER FAR CHIUDERE TUTTE LE AZIENDE ITALIANE PERSEGUITATE DA SENTENZE E DISPOSIZIONI INIQUE?

CI CONVIENE FORSE FIRMARE SUBITO PER UN NUOVO CONTRO-REFERENDUM DEL TIPO:
VUOI RISTABILIRE LA RESPONSABILITA CIVILE DEI MAGISTRATI?

RISPOSTA: SI?

Così facendo interromperemmo questo stillicidio di sentenze pazze che rovinano iniquamente ditte, aziende, e privati proprietari?
Così facendo il "sentenze palesemente inique" sarebbe immediatamente inferiore e le medesime risulterebbero più eque e razionali?
Così facendo il cittadino ingiustamente o iniquamente leso potrebbe agire immediatamente contro il magistrato, regolarmente coperto da polizza assicurazione, come tutti gli altri professionisti?

SE VUOI VOTARE PER QUESTO REFERENDUM NON TI CONVIENE PARTECIPARE A QUESTO EVENTO?

NON TI CONVIENE CLICCARE "PARTECIPERO"?

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RIPRISTINIARE LA RESPONSABILITA DEI MAGISTRATI?

    Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 DICEMBRE 1987n. 497 (GU n. 287 del 09/12/1987)
ABROGAZIONE, A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE, DEGLI ARTICOLI 55, 56 E 74 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ABROGAZIONE MEDESIMA.
URN: urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-12-09;497
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO L'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE;
VISTO L' ART. 37 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 ;
VISTI GLI ATTI, TRASMESSI IN DATA 7 DICEMBRE 1987 DALL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVI ALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM INDETTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 SETTEMBRE 1987 , PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 210 DEL 9 SETTEMBRE 1987, PER L'ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 55, 56 E 74 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE;
VISTO L' ART. 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1987, N. 332 ;
RITENUTA LA NECESSITÀ DI EVITARE CHE, A SEGUITO DEL RISULTATO DEL REFERENDUM, LA MATERIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI RESTI PRIVA DI DISCIPLINA SPECIFICA;
RITENUTO, ALTRESÌ, CHE, PER LA COMPLESSITÀ DELLA MATERIA SUDDETTA, APPARE NECESSARIO PROROGARE NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALLA LEGGE IL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI SOPRA CITATI, ONDE CONSENTIRE L'APPROVAZIONE DI UNA NUOVA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DELLA PRECEDENTE;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 7 DICEMBRE 1987;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA;
EMANA
IL SEGUENTE DECRETO:


ART. 1.
1 .  IN ESITO AL REFERENDUM INDETTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 SETTEMBRE 1987 , PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 210 DEL 9 SETTEMBRE 1987, SONO ABROGATI GLI ARTICOLI 55, 56 E 74 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
2 .  L'ABROGAZIONE HA EFFETTO DECORSI CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 9 DICEMBRE 1987
COSSIGA
GORIA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VASSALLI, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 9 DICEMBRE 1987
ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 70, FOGLIO N. 18