Nasce il Tavolo della Giustizia di Milano, firmata l'intesa
Il Presidente Roberto Formigoni
15 dicembre 2009
(Ln - Milano) "A Milano e in Lombardia lo Stato sa fare squadra".
La constatazione è del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, intervenuto questa mattina a Palazzo di Giustizia per firmare l'atto di nascita del Tavolo della Giustizia della Città di Milano, che si riunirà sotto la presidenza del presidente del Tribunale di Milano e al quale siederanno i rappresentanti di vertice delle istituzioni.
Il Protocollo d'Intesa varato oggi è "prezioso, innovativo e, se ben tradotto ed attuato, potrà dare utili indicazioni anche ad altre realtà", ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni.
L'atto è in effetti frutto di un lungo percorso di collaborazione tra le istituzioni a riguardo del funzionamento delle strutture e della macchina giudiziaria ed ha come obiettivi la semplificazione, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi della giustizia penale, civile e minorile, soprattutto attraverso l'introduzione di tecnologie informatiche e telematiche.
Lo hanno firmato stamane, oltre ad Alfano e Formigoni, il presidente del Tribunale Livia Pomodoro, il presidente dell'Ordine degli avvocati, Paolo Giuggioli, il sindaco Letizia Moratti, il prefetto Gian Valerio Lombardi, e rappresentanti della Provincia di Milano, della Camera di Commercio, del Consiglio superiore della Magistratura, della Corte d'Appello di Milano, e dei Ministeri della Funzione pubblica e della Semplificazione amministrativa.
Formigoni ha spiegato gli ambiti di intervento che coinvolgono direttamente la Regione, in prima fila nell'operazione.
Si tratta soprattutto dell'informatizzazione, e quindi della velocizzazione delle procedure e dell'accesso ai servizi.
"La Carta Regionale dei Servizi, la CRS - ha detto - è nelle mani di 10 milioni di lombardi: potrà essere utilizzato anche per l'autenticazione dei servizi del Tribunale ed ospitare, anche in funzione del Tribunale stesso, la firma digitale". Regione Lombardia, inoltre, mette a disposizione le proprie esperienze già realizzate con successo a riguarda della dematerializzazione, della posta elettronica certificata, della sicurezza della rete, dell'interoperabilità dei sistemi.
"Operiamo in sinergia con le altre istituzioni - ha sottolineato Formigoni, citando un passaggio chiave del Protocollo - per qualificare e semplificare l'accesso e la fruizione dei servizi della Giustizia civile, penale e minorile, in quanto fattori determinanti per lo sviluppo economico, di sicurezza dei cittadini, per la tutela e la salvaguardia dei diritti dell'individuo, della famiglia, dei minori".
La collaborazione tra Regione Lombardia e istituzioni giudiziarie non nasce ora, ma è attiva da anni.
In particolare dal 2007 è in corso una fornitura continuativa di materiale informatico per i Tribunali di tutta la Lombardia, e nel 2008 è partito il progetto "Riconoscimento vocale" per l'uso di tecnologie vocali nei processi.
(Lombardia Notizie)
martedì 15 dicembre 2009
venerdì 11 dicembre 2009
il settore finanziario ha generato la crisi economica
Crisi: Barroso, giusta Tobin tax
Crisi generata da settore finanziario, ora cittadini pagano
11 dicembre, 15:47
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(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - E' giusto che il settore finanziario che ha generato la crisi economica dia ora il suo contributo all'economia. Lo ha detto Barroso. Il presidente della Commissione Ue ha commentato la decisione del Consiglio europeo di proporre all'Fmi lo studio di una tobin tax, una tassa sulle transazioni finanziarie per recuperare nuove risorse soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo. 'Il settore finanziario ha creato grandi problemi - ha detto - e i cittadini ne pagano le conseguenze.
Crisi generata da settore finanziario, ora cittadini pagano
11 dicembre, 15:47
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(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - E' giusto che il settore finanziario che ha generato la crisi economica dia ora il suo contributo all'economia. Lo ha detto Barroso. Il presidente della Commissione Ue ha commentato la decisione del Consiglio europeo di proporre all'Fmi lo studio di una tobin tax, una tassa sulle transazioni finanziarie per recuperare nuove risorse soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo. 'Il settore finanziario ha creato grandi problemi - ha detto - e i cittadini ne pagano le conseguenze.
giovedì 10 dicembre 2009
AGEVOLAZIONI IN ARRIVO
Agevolazioni per il settore dei servizi (FIMSER)
Contributo a Fondo perduto - Destinatari PMI del settore dei servizi
Scadenza 21 Gennaio 2010 CLICCA QUI
Voucher per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Lombardia
Contributi a Fondo perduto - Destinatari PMI di tutti i settori
Scadenza 4 Gennaio 2010 CLICCA QUI
Internazionalizzazione per le PMI e le imprese artigiane (SPRING4)
Contributo a Fondo perduto - Destinatari PMi e imprese artigiane
Presentazione dal 30 Ottobre 2009 al 29 Gennaio 2010 CLICCA QUI
Fondo per l'innovazione tecnologica per avvio di nuove attivita' (FIT)
Contributo a Fondo perduto - Destinatari PMI e grandi aziende del settore manifatturiero e del settore dei servizi alle imprese
Scadenza 21 Gennaio 2010 CLICCA QUI
Contributo a Fondo perduto - Destinatari PMI del settore dei servizi
Scadenza 21 Gennaio 2010 CLICCA QUI
Voucher per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Lombardia
Contributi a Fondo perduto - Destinatari PMI di tutti i settori
Scadenza 4 Gennaio 2010 CLICCA QUI
Internazionalizzazione per le PMI e le imprese artigiane (SPRING4)
Contributo a Fondo perduto - Destinatari PMi e imprese artigiane
Presentazione dal 30 Ottobre 2009 al 29 Gennaio 2010 CLICCA QUI
Fondo per l'innovazione tecnologica per avvio di nuove attivita' (FIT)
Contributo a Fondo perduto - Destinatari PMI e grandi aziende del settore manifatturiero e del settore dei servizi alle imprese
Scadenza 21 Gennaio 2010 CLICCA QUI
Il commercialista inadempiente libera il cliente dal pagamento delle sanzioni
Il commercialista inadempiente libera il cliente dal pagamento delle sanzioni
Se il commercialista a cui è stata affidata la tenuta della contabilità non ottempera agli adempimenti dichiarativi del cliente, questo è esonerato dal pagare le sanzioni qualora abbia denunciato il fatto alle autorità giudiziarie. La precisazione arriva dalla sentenza n. 25136 del 30 novembre 2009 della sezione tributaria della Corte di cassazione la quale ha aggiunto che è irrilevante che non si sia arrivati ad un giudicato penale. Il contribuente aveva ricevuto l’accertamento del Fisco per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e del conseguente mancato versamento delle imposte; adita l’autorità giudiziaria, questa ha sempre affermato l’esonero della responsabilità del cliente in quanto i fatti illeciti erano da imputare esclusivamente alla condotta del commercialista. Infatti il contribuente non è punibile se il pagamento del tributo non è avvenuto per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e la norma, art. 6 del dlg. 472/97, non richiede l’esistenza di una sentenza a carico del professionista. Nessuna sanzione, pertanto, è da addebitare al contribuente.
02/12/2009 - Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Il cliente non paga per il consulente – Lu.Lo.
02/12/2009 - ItaliaOggi, p. 26 – Il contribuente non risponde se il professionista sbaglia - Alberici
Se il commercialista a cui è stata affidata la tenuta della contabilità non ottempera agli adempimenti dichiarativi del cliente, questo è esonerato dal pagare le sanzioni qualora abbia denunciato il fatto alle autorità giudiziarie. La precisazione arriva dalla sentenza n. 25136 del 30 novembre 2009 della sezione tributaria della Corte di cassazione la quale ha aggiunto che è irrilevante che non si sia arrivati ad un giudicato penale. Il contribuente aveva ricevuto l’accertamento del Fisco per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e del conseguente mancato versamento delle imposte; adita l’autorità giudiziaria, questa ha sempre affermato l’esonero della responsabilità del cliente in quanto i fatti illeciti erano da imputare esclusivamente alla condotta del commercialista. Infatti il contribuente non è punibile se il pagamento del tributo non è avvenuto per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e la norma, art. 6 del dlg. 472/97, non richiede l’esistenza di una sentenza a carico del professionista. Nessuna sanzione, pertanto, è da addebitare al contribuente.
02/12/2009 - Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Il cliente non paga per il consulente – Lu.Lo.
02/12/2009 - ItaliaOggi, p. 26 – Il contribuente non risponde se il professionista sbaglia - Alberici
NOTIFICHE POSTALI DI EQUITALIA DEGRADATE A INESISTENTI
Le notifiche eseguite da Equitalia a mezzo raccomandata sono inesistenti
Con la sentenza n. 909/5/09 del 16 novembre 2009, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha affrontato il problema delle notifiche per posta degli atti tributari. Si tratta di una questione estremamente complessa, come dimostra anche la numerosa giurisprudenza di merito e di legittimità che negli anni è stata prodotta sull’argomento. Il caso esaminato riguarda la notifica per posta, da parte dell’Agente della riscossione, di una iscrizione ipotecaria. Nello specifico, Equitalia Lecce aveva inviato la notifica di una iscrizione di ipoteca con raccomandata a/r, ritenendo questa una modalità perfettamente legittima in base a quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del dpr 602/73 per la notifica delle cartelle di pagamento. Con la sentenza in esame, però, i giudici pugliesi non hanno avvalorato la tesi difensiva di Equitalia. Anzi, la conclusione è stata che: le notifiche eseguite da Equitalia direttamente a mezzo del servizio postale sono giuridicamente inesistenti. Tutto ciò, poiché, manca una disposizione normativa in tal senso, con la conseguenza che la notifica di ipoteca effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante servizio postale è inesistente in quanto eseguita da un soggetto non abilitato.
28/11/2009 - ItaliaOggi, p. 27 – Equitalia non può notificare gli atti con raccomandata – Suppa
Con la sentenza n. 909/5/09 del 16 novembre 2009, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha affrontato il problema delle notifiche per posta degli atti tributari. Si tratta di una questione estremamente complessa, come dimostra anche la numerosa giurisprudenza di merito e di legittimità che negli anni è stata prodotta sull’argomento. Il caso esaminato riguarda la notifica per posta, da parte dell’Agente della riscossione, di una iscrizione ipotecaria. Nello specifico, Equitalia Lecce aveva inviato la notifica di una iscrizione di ipoteca con raccomandata a/r, ritenendo questa una modalità perfettamente legittima in base a quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del dpr 602/73 per la notifica delle cartelle di pagamento. Con la sentenza in esame, però, i giudici pugliesi non hanno avvalorato la tesi difensiva di Equitalia. Anzi, la conclusione è stata che: le notifiche eseguite da Equitalia direttamente a mezzo del servizio postale sono giuridicamente inesistenti. Tutto ciò, poiché, manca una disposizione normativa in tal senso, con la conseguenza che la notifica di ipoteca effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante servizio postale è inesistente in quanto eseguita da un soggetto non abilitato.
28/11/2009 - ItaliaOggi, p. 27 – Equitalia non può notificare gli atti con raccomandata – Suppa
PRINCIPI CONTABILI
Dal 4 dicembre operativi i ritocchi ai principi contabili internazionali
Sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’Unione europea, la n. L314 del 1° dicembre 2009, sono stati pubblicati tre regolamenti aventi ad oggetto i principi contabili internazionali (Ias), che diventano operativi a partire da venerdì 4 dicembre (terzo giorno successivo alla loro pubblicazione). Il primo regolamento, il 2009/1164/Ce della Commissione del 27 novembre 2009, adotta l’Ifric 18 dal titolo “Cessioni di attività da parte della clientela” e implica di conseguenza una modifica dell’Ifric 1. Oggetto del regolamento sono una serie di chiarimenti circa la contabilizzazione di elementi di immobili, impianti e macchinari o di contanti ricevuti dalla clientela per acquisire o costruire immobili, impianti o macchinari. Il secondo regolamento, il 2009/1165/Ce della Commissione del 27 novembre 2009, modifica l’Ifris 4 e l’Ifris 7, secondo quanto riportato nell’allegato allo stesso regolamento. Nello specifico, le modifiche riguardano la natura e la portata dei rischi di credito, la liquidità e il mercato che derivano da contratti assicurativi; le informazioni per ogni classe di strumento finanziario relativamente alla valutazione al fair value; i criteri da seguire nel fornire le citate informazioni. Il terzo regolamento, il 2009/1171/Ce della Commissione del 30 novembre 2009, apporta modifiche all’Ifric 9 e allo Ias 39. Il provvedimento si propone di chiarire in che modo si devono trattare gli strumenti finanziari derivati incorporati in altri contratti, nel momento in cui un’attività finanziaria ibrida viene riclassificata al di fuori del valore equo rilevato a conto economico.
03/12/2009 - http://eur-lex.europa.eu/Gazzetta Ufficiale L 314
03/12/2009 - Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 37 – Pacchetto di ritocchi per i principi contabili
Sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’Unione europea, la n. L314 del 1° dicembre 2009, sono stati pubblicati tre regolamenti aventi ad oggetto i principi contabili internazionali (Ias), che diventano operativi a partire da venerdì 4 dicembre (terzo giorno successivo alla loro pubblicazione). Il primo regolamento, il 2009/1164/Ce della Commissione del 27 novembre 2009, adotta l’Ifric 18 dal titolo “Cessioni di attività da parte della clientela” e implica di conseguenza una modifica dell’Ifric 1. Oggetto del regolamento sono una serie di chiarimenti circa la contabilizzazione di elementi di immobili, impianti e macchinari o di contanti ricevuti dalla clientela per acquisire o costruire immobili, impianti o macchinari. Il secondo regolamento, il 2009/1165/Ce della Commissione del 27 novembre 2009, modifica l’Ifris 4 e l’Ifris 7, secondo quanto riportato nell’allegato allo stesso regolamento. Nello specifico, le modifiche riguardano la natura e la portata dei rischi di credito, la liquidità e il mercato che derivano da contratti assicurativi; le informazioni per ogni classe di strumento finanziario relativamente alla valutazione al fair value; i criteri da seguire nel fornire le citate informazioni. Il terzo regolamento, il 2009/1171/Ce della Commissione del 30 novembre 2009, apporta modifiche all’Ifric 9 e allo Ias 39. Il provvedimento si propone di chiarire in che modo si devono trattare gli strumenti finanziari derivati incorporati in altri contratti, nel momento in cui un’attività finanziaria ibrida viene riclassificata al di fuori del valore equo rilevato a conto economico.
03/12/2009 - http://eur-lex.europa.eu/Gazzetta Ufficiale L 314
03/12/2009 - Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 37 – Pacchetto di ritocchi per i principi contabili
VIETATO IL FONDO PATRIMONIALE
Ultima di una serie di pronunce della Corte di cassazione sull’ambito applicativo del reato previsto dall’articolo 11 del Dlgs n. 74/00, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è la sentenza n. 38925/09 della III Sezionale penale. Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 11, Dlgs n. 74/00, è necessario ravvisare l’intenzione di un dolo specifico, che pone il contribuente nella condizione di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sull’Iva oppure di interessi e sanzioni amministrative relative alle stesse imposte tramite qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio della proprietà, tanto a titolo onero che gratuito. Non è, però, necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, essendo sufficiente l’idoneità dell’atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato. Con la sentenza 38925 del 7 ottobre 2009, la Corte di Cassazione ha aggiunto che anche la costituzione di un fondo patrimoniale non motivato sui beni di una società precedentemente sottoposta a controllo fiscale può integrare il reato in questione, se il fondo risulta costituito con lo scopo di sottrarre i beni a una futura azione di accertamento. Il caso di specie si riferisce, infatti, al sequestro di macchine e appartamenti fatti confluire da madre, padre e figlio in un fondo patrimoniale subito dopo aver ricevuto una visita della Guardia di finanza; operazione questa confermata dai Supremi giudici. La norma attualmente in vigore che punisce il suddetto illecito è, come detto, l’articolo 11 del Dlgs 74/00, mentre prima la condotta era punita dall’articolo 97, comma 6, del Dpr 602/73. La novità introdotta dalla disposizione attuale sta nel fatto che si punisce il reato di pericolo e non il reato di danno. Cioè, non deve essere vanificata realmente la procedura di riscossione coattiva, ma è sufficiente la sola idoneità della condotta fraudolenta a raggiungere questo effetto. La sanzione nella fattispecie indicata prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
30/11/2009 - Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Fondi patrimoniali a rischio reato – a cura di Falcone, Iorio
30/11/2009 - Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Punire gli atti fraudolenti per bloccare le notifiche
30/11/2009 - Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Fondi patrimoniali a rischio reato – a cura di Falcone, Iorio
30/11/2009 - Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Punire gli atti fraudolenti per bloccare le notifiche
BANCHE BUONE
Data: 26/10/2009
Le banche sospendono i debiti delle piccole e medie imprese
La possibilità di sospendere per 12 mesi il rimborso dei finanziamenti
ottenuti dal sistema creditizio costituisce una vera boccata d'ossigeno
per le PMI.
Analizziamo i contenuti dell'accordo con lo scopo di illustrarne i
principali aspetti tecnici in linguaggio facilmente comprensibile anche ai
"non addetti ai lavori". Indicazioni operative e suggerimenti al fine di
predisporre la domanda nel modo più efficace.
La scheda si presta dunque molto bene sia per rispondere alle necessità di
saperne di più dell'imprenditore, sia per fornire ai consulenti un utile
strumento divulgativo.
Le banche sospendono i debiti delle piccole e medie imprese
La possibilità di sospendere per 12 mesi il rimborso dei finanziamenti
ottenuti dal sistema creditizio costituisce una vera boccata d'ossigeno
per le PMI.
Analizziamo i contenuti dell'accordo con lo scopo di illustrarne i
principali aspetti tecnici in linguaggio facilmente comprensibile anche ai
"non addetti ai lavori". Indicazioni operative e suggerimenti al fine di
predisporre la domanda nel modo più efficace.
La scheda si presta dunque molto bene sia per rispondere alle necessità di
saperne di più dell'imprenditore, sia per fornire ai consulenti un utile
strumento divulgativo.
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