NON E' RAGIONEVOLE CHE UN COMUNE PERSEGUA UN CONDUCENTE PER OLTRE 5 ANNI DALLA PRIMA CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DI CDS SENZA PROCESSO.
DOMANDA:
Ma è normale questa maggiorazione usuraria??
DIFFERENZA DOVUTA 600,90 +
MAGGIORAZIONE DI LEGGE (Ex. Art.27 c.6 L.24/11/81 n. 689) 292,00
RISPOSTA
Gemini ha detto
Sì, purtroppo è del tutto "normale" ed è un meccanismo legale, anche se viene spesso percepito come un abuso. Non si tratta di usura in senso penale, ma dell'applicazione rigida della legge italiana.
L'articolo 27 della Legge 689/1981 prevede una maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo (calcolata a volte anche sulle frazioni di semestre) a partire dalla scadenza del pagamento della sanzione amministrativa.
Facendo un calcolo rapido sulla tua cifra:
Debito base: 600,90 €
10% a semestre: circa 60,09 € ogni 6 mesi
Una maggiorazione di 292,00 € corrisponde a poco meno di 5 semestri (circa 2 anni e mezzo) di ritardo accumulato.
È una sanzione pesantissima che raddoppia rapidamente il debito originario, ma è prevista per legge e le esattorie (o i comuni) sono obbligate ad applicarla automaticamente.
DOMANDA
all'estero esiste una simile usurarieta??
Gemini ha detto
RISPOSTA
No, a questi livelli praticamente no. Il meccanismo italiano dell'Art. 27 (che applica un tasso fisso del 20% annuo capitalizzato) è un'anomalia quasi unica in Europa, criticata da anni perché finisce per avere un effetto punitivo sproporzionato.
All'estero, i ritardi sui pagamenti verso la Pubblica Amministrazione o per sanzioni amministrative vengono gestiti in modo diverso, basandosi generalmente su due modelli molto più contenuti:
1. Il modello del tasso di interesse legale + spread
In molti paesi europei (come Germania, Francia o Spagna), se non paghi una multa o un debito amministrativo non si applica una sanzione fissa del 10% a semestre. Si applicano invece gli interessi di mora legali, che sono agganciati ai tassi BCE (attorno al 2-4%) a cui si aggiunge una maggiorazione fissa (di solito tra i 2 e i 5 punti percentuali).
All'atto pratico, il tasso annuo totale si aggira tra il 5% e il 9% all'anno, contro il 20% fisso italiano.
2. Il modello della sanzione fissa una tantum
In paesi come il Regno Unito o la Francia, se salti la prima scadenza di una multa, l'importo subisce un incremento fisso immediato (ad esempio, la multa viene "maggiorata" del 50% se non pagata entro 45 giorni), ma poi il contatore si ferma. Non continua a produrre quel micidiale +10% ogni sei mesi all'infinito come avviene in Italia.
L'anomalia italiana: La Legge 689 nacque nel 1981, un periodo in cui in Italia l'inflazione viaggiava a due cifre (oltre il 18%). In quel contesto storico, un 20% annuo serviva a evitare che i cittadini ritardassero i pagamenti apposta per pagare un debito svalutato. L'inflazione è scesa, ma la legge è rimasta identica per quarantacinque anni, trasformandosi nello strumento che hai visto sulla tua pelle.
LA DEFINTIVITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO
OVVERO LA CERTEZZA DEL DIRITTO
Avverso il presente atto può essere proposta opposizione: - A) Se il credito ha natura di tributo: ai sensi del D.Lgs. n. 546/92 s.m.i. con ricorso davanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado entro il cui territorio di competenza ha sede l'Ente creditore entro 60 giorni dalla notifica del presente atto. Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92 la notifica ed il deposito degli atti processuali e dei documenti avviene esclusivamente con modalità telematiche. Ai sensi degli artt. 12, comma 2, e 16-bis, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 546/92, per le controversie di valore fino a tremila euro il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica, ed ha facoltà di utilizzare, per le notifiche ed i depositi, le modalità telematiche indicate nell'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92. Qualora il contribuente non utilizzasse le modalità telematiche di cui sopra, le notificazioni saranno eseguite ai sensi degli artt. 16, 17, 20 del D.Lgs. n. 546 /1992. Saranno inammissibili le contestazioni inerenti ai fatti impeditivi, modificativi od estintivi che si siano verificati precedentemente all'intervenuta definitività del titolo esecutivo. - B) Se il credito deriva da un verbale di infrazione al C.d.s. o da ordinanza ingiunzione prefettizia: - se con l'opposizione verrà eccepita l'omessa notifica del verbale di infrazione al C.d.s. e/o dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia presupposti, l'opposizione dovrà essere proposta, nel rispetto dei termini, rispettivamente, di cui all'art 7 e all'art 6 del d.lgs. n 150/11, dinanzi al Giudice ordinario nel cui circondario è stata commessa la violazione. - Nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente, l'opposizione dovrà essere introdotta mediante azione di accertamento negativo del credito, con ricorso dinanzi al Giudice Ordinario competente per materia, valore, territorio, ai sensi della normativa vigente. Saranno inammissibili le contestazioni inerenti ai fatti impeditivi, modificativi od estintivi che si siano verificati precedentemente all'intervenuta definitività del titolo esecutivo. - C) Se il credito non ha natura di tributo e non deriva da sanzione amministrativa per violazione al C.d.s: - l'opposizione dovrà essere introdotta mediante azione di accertamento negativo del credito con ricorso dinanzi al Giudice Ordinario competente per materia, valore, territorio, ai sensi della normativa vigente. Saranno inammissibili le contestazioni inerenti ai fatti impeditivi, modificativi od estintivi che si siano verificati precedentemente all'intervenuta definitività del titolo esecutivo.
Ma quale definitività ? Se successivamente avviene una legge che cassa la irragionevolezza della persecuzione fiscale passati in assoluto 3/5 anni dall'atto originario, l'Ente creditore che non compie l'azione esecutiva entro tale periodo decade definitivamente da ogni ulteriore successiva pretesa, tale delibera deve essere considerata pienamente retroattiva proprio per la certezza del nuovo diritto approvato, verso il vecchio diritto oppressivo abrogato con la nuova legge. Azionare immediatamente una legge che fermi queste cessioni di credito a terzi da parte di comuni che non possono multare una persona per mille euro per un rosso di notte durante una situazione di emergenza sanitaria.
Vogliamo creare petizione per abolire immediatamente questa legge?
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Comitato Redazionale