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Visualizzazione dei post da maggio, 2010

Socio amministratore di srl

Nessuna doppia contribuzione per il socio amministratore di s.r.l. di  Matteo Forconi Avvocato fonte: avvocati 24   I principi regolatori della materia: doppia contribuzione e prevalenza Quando il medesimo soggetto svolge contemporaneamente più attività in astratto soggette a plurimi obblighi di iscrizione e contribuzione, si pone il problema di stabilire quanti e quali obblighi contributivi debbano essere assolti. Soccorre a tal fine, se non espressamente derogata per legge, la regola generale per cui alla duplice attività lavorativa fa seguito una doppia iscrizione e contribuzione: dalla doppia iscrizione non deriva però la duplicazione degli oneri contributivi a carico del medesimo soggetto giacché, se ad attività diverse corrispondono - sul piano contributivo - gestioni previdenziali diverse, la misura dei versamenti da effettuarsi alle varie gestioni viene commisurata, pro quota, alle diverse voci di reddito le quali restano distinte e sottoposte ad aliquote di prel...
tg impresa del 27/04/10
Alcune recenti sentenze pubbliche risultano palesemente inique: - una pensionata condannata a pagare 90000 euro per un impunito errore di notifica del postino, e nonostante la palese assenza di base imponibile - un importatore condannato a pagare 30000 euro perchè il suo parquet è stato posato dal direttore lavori del cliente in una casa umida fondata su terreno poi risultato ex risaia - un privato cittadino condannato a pagare 30 mila euro per aver inviato una mail di richiesta di offerta per un terreno ad una famiglia calabrese recidiva in "terrorismo legale".. - un concessionario ceramico condannato a pagare 15000 euro perché il gatto della cliente ha macchiato la piastrella con il suo liquido organico e la cliente non poteva trovare il prodotot giusto al supermercato.. - un rivenditore di parquet condannato a pagare 40000 euro perché il parchettista della cliente non poteva dare martellate sulla vernice del parquet liberamente... - un'azienda commerciale non rie...

RIPRISTINIARE LA RESPONSABILITA DEI MAGISTRATI?

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    Testo estratto dagli archivi del sistema  ItalgiureWeb  del  CED della Corte di Cassazione DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  9 DICEMBRE 1987 ,  n.  497  ( GU  n.  287  del  09/12/1987 ) ABROGAZIONE, A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE, DEGLI ARTICOLI 55, 56 E 74 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ABROGAZIONE MEDESIMA. URN:  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-12-09;497 Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO L'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE; VISTO L' ART. 37 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 ; VISTI GLI ATTI, TRASMESSI IN DATA 7 DICEMBRE 1987 DALL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVI ALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM INDETTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 SETTEMBRE 1987 , PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 210 DEL 9 SETTEMBRE 1987, PER L'ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 55, 56 E 74...